Il rapporto di agenzia


La gestione del rapporto di agenzia, fra agente e casa mandante, solleva spesso dubbi, proprio per il sovrapporsi di vari aspetti normativi.

Per identificare, in modo agevole gli aspetti che caratterizzano il rapporto di agenzia, si riportano i punti essenziali inerente l'attività degli agenti di commercio.

Si fornisce consulenza specifica in materia, questa sezione è stata sviluppata da Claudio Calastri dottore commercialista e revisore dei conti.

(non si autorizza la copia e la riproduzione anche parziale dei contenuti riportati, senza espressa autorizzazione, secondo la normativa vigente - www.agentidicommercio.it )
 

1) IL RAPPORTO DI AGENZIA

1.1) Contratto a tempo indeterminato

1.2) Contratto a tempo determinato

1.3) Passaggio da determinato a indeterminato

1.4) Conferimento della rappresentanza

1.5) Patto di prova nel contratto

1.6) Patto di non concorrenza

1.7) Diritti di esclusiva

1.8) Conferimento del deposito all’agente

1.9) Rimborso delle spese di agenzia

1.10) Svolgimento dell’attività in punto vendita

1.11) Star del credere eccezione normativa

1.12) Raccolta dei dati personali ( legge privacy)

1.13) Clausola risolutiva espressa

1.14) Consenso al trattamento dei dati personali

2) L' ATTIVITA' DI AGENZIA

2.1) Informazioni sul mercato

2.2) La riscossione e maneggio denaro

2.3) Rimessa riscossioni al preponente

2.4) Compensazione impropria riscossioni

2.5) Autorizzazione alle dilazioni

2.6) Dilazioni non autorizzate

2.7) Autorizzazione agli sconti

2.8) Sconti non autorizzati

2.9) Incarico di consegna della merce

2.10) Comunicazione di impedimento dell’agente

2.11) Fruizione del riposo feriale

2.12) Cessione d’azienda

3) GESTIONE  DEGLI AFFARI

3.1) Comunicazione accettazione affare

3.2) Accordo mancata esecuzione dell'affare

3.3) Comunicazione di rifiuto di affare

3.4) Comunicazione mancata esecuzione affare

4) RAPPORTI CON LA CLIENTELA

4.1) Ricevuta delle riscossioni

4.2) Diffida ad adempiere al cliente

4.3) Clausola risolutiva espressa dell’ordine

4.4) Richiesta di pagamento scadenza termine

4.5) Eccezione di inadempimento al cliente

 

5) PROVVIGIONE

5.1) Quietanza per provvigioni

5.2) Consegna dell’estratto conto provvigione

5.3) Patto di esclusione delle provvigioni sugli affari non andati a buon fine

5.4) Richiesta di provvigioni su clientela acquisita

5.5) Patto di esclusione delle provvigioni su clientela acquisita

5.6) Richiesta di provvigioni su ordini acquisiti

5.7) Patto di suddivisione di provvigioni su ordini acquisiti

5.8) Richiesta di restituzione di provvigioni
 

6) CESSAZIONE DEL RAPPORTO

6.1) Recesso dal rapporto in prova

6.2) Preavviso di scadenza del termine

6.3) Risoluzione per scadenza del termine

6.4) Richiesta di danni per recesso prima del termine

6.5) Recesso con preavviso del preponente

6.6) Recesso con preavviso dell’agente

6.7) Recesso per giusta causa del preponente

6.8) Recesso per giusta causa dell’agente

6.9) Richiesta di esonero dal preavviso

6.10) Accettazione delle dimissioni con esonero dal preavviso

6.11) Rinunzia al preavviso

6.12) Corresponsione dell’indennità  sostitutiva del preavviso

6.13) Risoluzione consensuale del rapporto

 

7) INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

7.1) Richiesta di corresponsione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto

7.2) Corresponsione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto
7.3) Mancata corresponsione dell’indennità in caso di cessazione dei rapporto 7.4) Corresponsione agli eredi dell’indennità in caso di cessazione del rapporto

7.5) Corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela

 

8) CONTROVERSIE DI LAVORO CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1) Atto di transazione

8.2) Atto di rinunzia

8.3) Atto di impugnazione di rinunzie e transazioni

8.4) Richiesta del preponente di convocazione della Commissione di conciliazione

8.5) Richiesta dell’agente di convocazione della Commissione di conciliazione

8.6) Convocazione delle parti avanti alla Commissione di conciliazione

8.7) Verbale di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione

8.8) Verbale di comparizione in caso di mancato accordo

8.9) Verbale in caso di mancata comparizione

8.10) Verbale di conciliazione in sede sindacale

8.11) Istanza di concessione dell’esecutività del verbale di conciliazione

8.12) Verbale di conciliazione giudiziale

9) RICORSO GIUDIZIALE

9.1) Atto di interruzione della prescrizione

9.2) Ricorso giudiziale

9.3) Decreto di fissazione dell’udienza di discussione

9.4) Memoria difensiva di costituzione del convenuto
 

9.5) Istanza del convenuto per domanda riconvenzionale

9.6) Istanza di pagamento delle somme non contestate
 

9.7) Istanza di pagamento nei limiti della prova raggiunta
 

9.8) Istanza di ingiunzione di pagamento

 

1) IL RAPPORTO DI AGENZIA

La funzione economica dell’attività dell’agente si inserisce nel contesto dei rapporti di intermediazione sempre più sviluppati nell’economia moderna. L’attività tipica dell’agente infatti è diretta a favorire l’incontro tra offerta di beni o servizi, provenienti dai produttori e da chi li commercializza, e la domanda che proviene da altre imprese o dall’utilizzatore-consumatore finale; essa consiste in un’attività promozionale, e sostanzialmente nel procacciare affari.

Normativa

Art. 1742 cod. civ.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Requisiti tipici del contratto:

1. Attività di promozione dei contratti
Rappresenta l’obbligazione essenziale e imprescindibile del contratto. L’attività tipica dell’agente, infatti, è quella di promuovere la conclusione dei contratti per il preponente, eventualmente seguita dalla conclusione effettiva dei relativi accordi. Secondo lo schema standard dell’attività dell’agente questi, dopo aver individuato il potenziale cliente, lo contatta illustrandogli i prodotti ovvero i servizi forniti dalla mandante, discutere con il cliente le condizioni contrattuali senza tuttavia impegnare il preponente. Il risultato della trattativa si sostanzia infatti in una semplice proposta contrattuale da trasmettere al preponente stesso, il quale ha “l’ultima parola” sulla conclusione dell’affare. L’obbligazione primaria dell’agente ha quindi per oggetto l’apprestamento dei mezzi necessari al conseguimento di uno scopo, e non necessariamente il risultato di vendere prodotti o servizi.

2. Stabilità dell’incarico
L’attività dell’agente si realizza attraverso una prestazione continuativa volta a soddisfare un bisogno durevole del preponente.
La stabilità è un elemento inscindibile del particolare assetto di interessi descritto dalla norma e conferma che dal contratto deriva per l’agente una particolare condizione di facere consistente nella promozione della conclusione di contratti in modo continuativo nel tempo in favore del preponente.

Giurisprudenza

Direttiva 86/653 CEE
L’elemento della stabilità è presente anche nell’art. 1, comma 2, della Direttiva 86/653 CEE, che definisce “agente commerciale” la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

Cassazione Civile, sezione lavoro, 24.6.2005, n. 13629
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà , le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli, l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento di affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono (come nella specie l’indennità di mancato preavviso, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di cessazione del rapporto).

3. La determinazione della zona e del settore merceologico in cui svolgere l’attività
é un elemento essenziale ai fini classificatori, in assenza del quale va esclusa la sussistenza del contratto. Non è possibile la modifica unilaterale della zona, ma deve essere consensualmente accettata.
L’essenzialità dell’indicazione della zona è connessa anche all’ultimo requisito previsto dall’art. 1742 c.c., ossia al compenso dell’agente.


4. L’onerosità della prestazione dell’agente.
Rappresenta il principale diritto dell’agente e la principale obbligazione del preponente.
Il corrispettivo viene definito “provvigione” e viene utilizzato in giurisprudenza quale elemento sintomatico per distinguere l’agenzia dai contratti affini, e in particolare dal contratto di lavoro subordinato. La determinazione della quantità deve essere effettuata nel contratto e qualora non fosse determinata si fa riferimento a leggi, tariffe, usi o equità . L’importante è che il compenso non sia fisso ma vincolato alla promozione dei contratti, altrimenti la natura de rapporto sarebbe di tipo subordinato.

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1.1) Contratto a tempo indeterminato
Ogni rapporto giuridico obbligatorio non puó essere perpetuo, e pertanto anche l’agenzia, pur caratterizzata dalla “stabilità ”del vincolo e cioè necessariamente di durata, ancorché non sia stata fissata la scadenza, deve essere suscettibile di recesso unilaterale.
Il recesso è dunque libero con il solo obbligo del preavviso, e non è richiesta dalla legge nessuna giustificazione, non sussistendo alcun regime di stabilità obbligatoria o reale del rapporto.
Il rapporto non cessa al momento della comunicazione, ma al termine del periodo di preavviso, allo scopo di tutelare la parte non recedente.
Secondo la giurisprudenza sembra comunque che una parte possa unilateralmente sostituire la continuazione dell’attività con la corresponsione dell’indennità sostitutiva.
Queste formalità ed obblighi relativi al recesso unilaterale non valgono in caso di inadempimento contrattuale.

Normativa

Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Giurisprudenza

Cassazione, sezione II, 20 agosto 1993, n. 8975
Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato, il preponente che intenda recedere ha facoltà di sostituire, anche senza il consenso dell’agente, al preavviso dovuto secondo la disposizione del primo comma dell’art. 1750 c.c., una corrispondente indennità che, essendo sostitutiva della diversa situazione giuridica che si determinerebbe nel caso di recesso con regolare preavviso, provoca l’immediata cessazione del rapporto e, conseguentemente, esclude il periodo di preavviso ed i compensi ad essi relativi dal calcolo della indennità per lo scioglimento del contratto di cui all’art. 1751 c.c., senza che possa trovare applicazione l’art. 15, primo comma, dell’Accordo Nazionale Agenti 1975 (secondo cui i termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedici di ogni mese).

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1.2) Contratto a tempo determinato
Il contratto puó prevedere un termine finale ovvero essere a tempo indeterminato.
La legge non prevede alcun limite temporale minimo o massimo, ed il termine può essere pattuito anche in via indiretta, con riferimento ad un evento futuro, sempre che tale evento sia obiettivamente di certa verificazione e determinabile in modo sicuro per entrambe le parti, anche se incerto nella data.
é vietata per legge la reiterazione dei contratti a termine, essendo consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittima la clausola di tacita rinnovazione di anno in anno, salvo disdetta, ed essa non comporta la trasformazione di questo rapporto in quello a tempo indeterminato. Ne consegue che in questo caso l’agente non ha diritto all’indennità di mancato preavviso, a meno che non alleghi e provi la simulazione, ossia che il rapporto era unico e a tempo indeterminato.

Giurisprudenza

Cassazione, sezione lavoro, 17 giugno 1992, n. 7426
La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto di agenzia. é pertanto, legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo determinato; nell’ipotesi del rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente dal rapporto, l’agente ha diritto non all’indennità sostitutiva del preavviso ma al riconoscimento del danno derivante dal diritto di recesso.

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1.3) Passaggio da determinato a indeterminato

Nel contratto di agenzia in cui manca la clausola di tacita rinnovazione di anno in anno, si è in presenza di un contratto scaduto cui le parti danno, di fatto, prosecuzione, confermando per fatti concludenti la volontà di trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato.

Normativa

Art. 1750 cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

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1.4)Conferimento della rappresentanza

Normativa

Art. 1752 cod. civ.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Giurisprudenza

Cassazione, sezione lavoro, 16 ottobre 1988, n. 10265
A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l’agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall’art. 1752 cod. civ. gli sia stato conferito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l’incarico. Pertanto in relazione a a questa possibilità la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità , la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l’incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.

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1.5) Patto di prova nel contratto
In linea di principio deve ritenersi ammissibile nel contratto di agenzia, sia esso a termine ovvero a tempo indeterminato, l’apposizione di un patto prevedente un periodo di prova.
Esso può essere apposto al contratto al momento della stipulazione dello stesso. Un problema potrebbe porsi con riferimento alla possibilità di inserire tale clausola nel contesto di un contratto già sottoscritto e operante. In detta situazione non sarà consentita la sua apposizione non tanto perché si faccia applicazione analogica della normativa in tema di locatio operarum, quanto piuttosto perché ci troveremmo di fronte a modificazioni unilaterali del contratto che devono essere fondate invece sul consenso di entrambi i contraenti. Il patto risponde all’esigenza di entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza a dare stabilità al contratto. Il periodo di prova ha dunque effetto sospensivo della definitiva instaurazione di un rapporto: ultimato senza che nessuna delle parti abbia comunicato la volontà di recesso, il contratto acquista il carattere della definitivitÀ . A meno che la prova non sia stabilita per un tempo minimo necessario, il recesso intimato durante il periodo di prova è immediato, non è soggetto ai termini contrattualmente previsti in tema di preavviso e può essere motivato.

Normativa

Art. 1322 cod. civ.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 22 gennaio 1991 n. 544
Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli artt. 1742 e ss. c.c. le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza a rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all’uopo prestabilito. Tale patto è pienamente valido – purché (secondo l’accertamento del giudice del merito) il periodo destinato all’effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l’anzidetta valutazione – e la relativa clausola, che preveda a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richiede pertanto specifica approvazione per iscritto, a norma dell’art. 1341 c.p.c., quantunque risulti inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

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1.6) Patto di non concorrenza

Durante il contratto di agenzia le parti non possono disturbare le rispettive attività . Infatti secondo l’art. 1743 c.c. da un lato prevede che la preponente non possa avvalersi contemporaneamente di agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività mentre, specularmente, l’agente non può assumere l’incarico di trattare affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Le parti peraltro possono stabilire diversamente, sia per accordo espresso che attraverso comportamenti per fatti concludenti.
La norma legale sembrerebbe peraltro vietare all’agente solo di promuovere la vendita di prodotti concorrenti con quelli del preponente: per cui egli può agire anche nell’interesse di produttori concorrenti della mandante, purché relativamente a prodotti non concorrenti con quelli oggetto del contratto. Un problema di non sempre facile soluzione è quello di stabilire quali prodotti siano da considerarsi concorrenti. L’art. 2 degli AEC (Accordi Economici Collettivi) precisa che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi e prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra di loro. Da ciò deriva la convenienza di prevedere a livello contrattuale, l’obbligo per l’agente di comunicare preventivamente al preponente i contratti che intende concludere con terzi, in modo che questi possa valutare se si tratti effettivamente di prodotti non concorrenti.

Normativa

Art. 1751 bis cod.civ.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell`agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi.

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1.7) Diritti di esclusiva
L’esclusiva consiste, ex art. 1743 c.c., nel divieto per il preponente di avvalersi contemporaneamente di agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività mentre, specularmente, l’agente non può assumere l’incarico di trattare affari di più imprese in concorrenza tra loro.
é un vincolo bilaterale reciproco ma che può essere anche unilaterale. La clausola in questione, in relazione alla disciplina della derogabilità pattizia, rappresenta un elemento naturale del contratto, senza il quale il rapporto può tuttavia esistere.
L’esclusiva può essere validamente derogata dalle parti, unilateralmente o bilateralmente, sia mediante clausola espressa, che con una tacita manifestazione di volontà , che può desumersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto ed anche, successivamente, al momento dell’esecuzione dello stesso.
La violazione da parte della mandante dell’esclusiva non comporta l’inadempimento del contratto di agenzia e quindi la sua risoluzione in quanto in questo caso l’art. 1748 c.c. prevede l’obbligo per il preponente del pagamento della c.d. provvigione sugli affari diretti cioè di quella stessa provvigione che sarebbe spettata all’agente in caso di sua promozione dell’affare. é una sorta di penale che in fondo finisce per beneficiare l’agente. In ogni caso l’agente può chiedere sia la risoluzione del contratto che il risarcimento per inadempimento contrattuale.
Nel caso in cui sia l’agente a non ottemperare all’esclusiva, vi è la risoluzione del contratto per fatto o colpa sell’agente che genera una responsabilità risarcitoria per danno emergente e lucro cessante.

Normativa

Art. 1743 cod. civ.
Il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività , né l`agente può assumere l`incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Giurisprudenza

Cassazione Civile, sez. lav., 30 luglio 2004 n. 14667
Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. è elemento essenziale ma naturale del contratto stesso ed è , quindi, derogabile per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, “per facta concludentia” derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell’agente. Per converso, l’agente non può accettare nell'ambito della zona di esclusiva incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente.

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1.8) Conferimento del deposito all’agente
L’agente con deposito assume le stesse obbligazioni di qualsiasi altro depositario e pertanto:
- Deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, tranne nel caso in cui il deposito è gratuito, perché allora la colpa va valutata con minor rigore.
- Non può servirsi delle cose depositate, senza il consenso del preponente.
- Non può dare le cose depositate in deposito ad altri, senza il consenso del preponente.
- Può esercitare la custodia diversamente dal modo convenuto soltanto se lo richiedano circostanze eccezionali e dandone avviso al preponente non appena possibile.
- Deve restituire le cose depositate appena il preponente le richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse dell’agente stesso.
- Non può richiedere che il preponente riprenda le cose qualora sia convenuto un termine nell’interesse di costui.
Se la detenzione delle cose è tolta all’agente in conseguenza di fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligo di restituirle, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al preponente il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il preponente ha diritto a ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, l’agente abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo. Salvo che non sia diversamente pattuito nel contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1751 c.c., il preponente deve rimborsare all’agente le spese fatte per conservare le cose, deve tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e pagargli il compenso pattuito.

Normativa

Art. 1766 cod. civ.
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

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1.9) Rimborso delle spese di agenzia
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Vengono considerate tali le spese relative ai mezzi di locomozione, di vitto e di alloggio inerenti le trasferte, le spese di organizzazione, le spese per l’eventuale personale di cui l’agente si avvale per l’esercizio delle sue attività . Vi rientrano anche le spese di pubblcitÀ .

Normativa

Art. 1748, comma 7 cod. civ.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia (Articolo cosi sostituito dall'art 3 D.lgs 15.2.1999 n. 65).

Giurisprudenza

Cass. Civ., sez. Lavoro, 14.4.1987 n. 3718
Le spese di pubblicità , sostenute dall’agente in vista del proprio interesse e quindi all’incremento delle provvigioni, rientrano in quelle di agenzia, per le quali l’art. 1478, ultimo comma, c.c. esclude il diritto al rimborso in capo all’agente stesso, essendo irrilevante che le dette spese di pubblicità siano state sostenute in vista di un proseguimento del rapporto, attesa la funzione del preavviso o dell’indennità sostitutiva di esso di mettere l’agente in condizione di adeguare la propria condotta al preannunciato scioglimento o ad alleviare le conseguenze dannose per non aver potuto prevedere in tempo utile la cessazione del rapporto.

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1.10) Svolgimento dell’attività in punto vendita
Il contratto di agenzia può prevedere che l’agente può promuovere la conclusione dei contratti anche presso un punto vendita, senza che quest’attività maturi l’obbligo per l’agente di contribuire alle spese relative al mantenimento del punto vendita in questione.

Normativa

Art. 1742, comma 1 cod. civ.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

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1.11) Star del credere
Lo star del credere era un istituto tipico del contratto di commissione, ovvero una sorta di garanzia data dal committente al commissionario, il quale forniva direttamente al terzo contraente la merce del primo. L’istituto, disciplinato dall’art. 1736 c.c., è stato applicato anche al contratto di agenzia ma, non essendo previsto nel codice civile, è stato regolamentato dagli accordi economici collettivi, che ne limitavano specificamente la misura in relazione alla perdita subita dal preponente a fronte dell’obbligazione del terzo acquirente. Nel contratto di agenzia lo star del credere rappresenta una cautela del preponente contro la leggerezza dell’agente nel promuovere i contratti.
Lo star del credere nel contratto di agenzia aveva natura di penale, verso il comportamento negligente dell’agente, che aveva procurato affari con terzi risultati poi inadempienti. Esso costituiva una prestazione dovuta dall’agente per tale perdita, che peraltro delimitava il risarcimento del danno sofferto per l’inadempimento da parte del terzo.
In considerazione degli AEC (Accordi Economici Collettivi) deve considerarsi nullo il patto con cui l’agente assume responsabilità totale per inadempienze del cliente o responsabilità superiore alla percentuale prevista degli AEC, con riduzione della responsabilità dell’agente nei limiti previsti dagli stessi per lo star del credere.
Peraltro poiché la clausola opera indipendentemente dalla sussistenza di dolo o colpa, nel caso di comportamento colpevole dell’agente non sono escluse le naturali azioni di inadempimento anche per danni.
L’intervento legislativo operato dalla legge 21.12.1999 n. 526 (art. 28) sul testo dell’art. 1746 c.c., ha volontariamente eliminato la possibilità per le parti di inserire validamente in un contratto di agenzia una clausola generale relativa allo star del credere.
Il terzo comma dell’art. 1746 si fonda su quattro capisaldi fondamentali:
1. Divieto di qualunque patto di star del credere, in riferimento a qualsiasi affare promosso dall’agente in costanza del rapporto.
2. L’agente potrà essere tenuto ad un’apposita garanzia purché riferita a singoli affari predeterminati sempreché ci sia un preventivo accordo con il mandante.
3. Tale garanzia non potrà superare l’ammontare della provvigione ricevuta dall’agente.
4. l’agente che ha assunto l’obbligo di garanzia, per un determinato affare, ha diritto all’erogazione di uno specifico corrispettivo.
Per i patti di star del credere già stipulati vale il principio dell’irretroattività .

Normativa

Art. 1746, comma 3 cod. civ.
é vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità , anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. é però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

Giurisprudenza

Cassazione Civile, sez. lav., 3 giugno 1999 n. 5441
Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello star del credere (per cui l’agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio di impresa sopportando le perdite subite dall’imprenditore preponente, come conseguenza dei clienti da lui procurati) prescinde da qualsiasi negligenza, colpa o dolo dell’agente, sicché – avendo tale obbligo garanzia di carattere oggettivo – l’agente non può sottrarsi dimostrando di aver tenuto un comportamento diligente nello scegliere il cliente e di aver provveduto ad informare la società preponente in ordine ad eventuali dubbi di insolvenza. Quest’ultima non può però imporre all’agente di curare o concludere affari che egli reputi dannosi se non esonerandolo dalla garanzia stessa.

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1.12) Raccolta dei dati personali (legge sulla privacy)

Normativa

Art. 13, commi 1, 2, 4 DLgs. N. 196 del 2003
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

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1.13) Clausola risolutiva espressa.

In linea di principio l’art. 1456 c.c. consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, che le parti possano convenire espressamente la risolvibilità del contratto nel caso di mancato adempimento di una determinata obbligazione, chiaramente individuata. In tale ipotesi si verifica la risoluzione di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi di siffatta clausola.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non è soggetta a vincoli di forma e può essere manifestata in ogni modo, purché in maniera inequivocabile.
La clausola risolutiva espressa rafforza la facoltà di accelerare la risoluzione.
é valida la clausola inserita in un contratto di agenzia che preveda la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso, tra l’altro, di un mancato raggiungimento di un obiettivo minimo di vendita prestabilito.
Di norma dalla risoluzione del contratto per operatività della clausola risolutiva espressa si ritiene di far derivare la conseguenza che all’agente non spettano né l’indennità sostitutiva del preavviso né l’indennità collegata alla risoluzione del rapporto.

Normativa

Art. 1456 cod. civ.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

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1.14) Consenso al trattamento dei dati personali

Normativa

Art. 23 e 24 DLgs. N. 196 del 2003
Art. 23
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potestà , ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

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2) L’ATTIVITÀ DI AGENZIA

2.1) Informazioni sulle condizioni del mercato

La legge impone alla mandante di fornire all’agente tutta la documentazione necessaria relativa ai prodotti e servizi trattati e a fornirgli tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto.
La mandante ha l’obbligo di fornire informazioni all’agente circa il lancio sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo sulle variazioni tecnologiche di quelli già in commercio. Inoltre deve informare l’agente circa le variazioni sui volumi di produzione che potrebbe portarlo a raccogliere ordini cui non sia possibile dar corso.

Normativa

Art. 1746, comma 1 cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. é nullo ogni patto contrario.

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2.2) Conferimento della facoltà di riscossione
Rappresenta un’attività accessoria che non costituisce né elemento naturale, né essenziale del contratto di agenzia. Per ciò che concerne la riscossione dei crediti, l’agente non ha tale facoltà altrimenti sarebbe considerato un promotore all’incasso o indicatario. La materia in ambito legale è derogabile in virtù di una diversa manifestazione di volontà delle parti, senza vincolo di forma.
A questo punto occorre individuare quali siano i presupposti per la maturazione del diritto all’indennità di incasso. Innanzitutto può ritenersi corretta l’impostazione secondo cui qualora il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita. Mentre la medesima attività va separatamente compensata in forma di prestazione accessoria qualora sia attribuita nel corso del rapporto, a meno che non si tratti di novazione del contratto che modifichi gli obblighi dell’agente e lasci invariati quelli del preponente. In ogni caso il compenso relativo alla prestazione accessoria riguardante l’attività di riscossione non è obbligatorio, in quanto essendo facoltativo e svolta nell’interesse dell’agente non può sussistere il suo diritto ad un compenso aggiuntivo.
Le norme contrattuali collettive fissano in tre i presupposti per il sorgere di tale diritto:
1. che l’incarico abbia natura continuativa.
2. che esso comporti una responsabilità contabile da parte dell’agente.
3. che non riguardi l’attività di recupero insoluti.
Chi rivendica il diritto deve dimostrare che i tre presupposti si verificano contemporaneamente.
L’attività di incasso non consiste nel riscuotere titoli ma denaro contante, custodirne le somme e mantenere la contabilità . Per cui l’agente ha la disponibilità delle somme incassate per la mandante. Inoltre l’agente risponde degli ammanchi.

Normativa

Art. 1744 cod. civ.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Art. 4, comma 7, AA.EE.CC. 16.11.1988
Nel caso cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della Casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 del c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

Art. 5, comma 3, AA.EE.CC. 16.11.1988
Nel caso cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della Casa, se ne dovrà tenere conto nella determinazione della provvigione.

Art. 6, comma 3, AA.EE.CC. 16.11.1988
Nel caso cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della Casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per i quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento.

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2.3)Rimessa delle riscossioni
La rimessa degli incassi va, allora, effettuata dall’agente presso la sede della preponente, operando il principio generale in base al quale l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro determinata deve essere adempiuta al domicilio del creditore. La stessa norma vale per i crediti da provvigione.

Normativa

Art. 1182, comma 3 cod. civ.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

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2.4) Compensazione impropria riscossioni
L’agente che trattiene gli incassi ricevuti dai clienti, si rende responsabile del reato di appropriazione indebita, aggravata dall’abuso di prestazione d’opera (art. 61 c.p.).
L’agente che opponga in compensazione un credito per provvigioni o per un altro titolo, può essere esonerato dalla responsabilità penale solo quando venga provato che il suo credito non solo esiste ma è liquido ed esigibile al momento in cui la compensazione viene opposta. In caso contrario siamo in presenza di un reato, e il preponente potrà fare ricorso alla risoluzione del contratto per inadempienza.

Normativa

Art. 1241 cod. civ.
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1252 cod. civ.
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

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2.5) Autorizzazione alle dilazioni
L’agente che ha l’incarico di incassare non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione che, secondo gli A.E.C. deve rivestire la forma scritta cosi come l’autorizzazione a riscuotere.

Normativa

Art. 1744, commi 1 e 2, cod. civ.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

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2.7) Autorizzazione agli sconti

A norma dell’art. 1748 del cod. civ. l’agente ha diritto alla percentuale contrattualmente stabilità sull’importo effettivamente versato dal cliente e percepito dal preponente, in relazione agli affari procurati e conclusi nella zona di riferimento.
Il preponente però se concede degli sconti al cliente non può detrarre la somma corrispondente all’agente. Salvo il caso in cui, dietro autorizzazione, l’agente stesso abbia proporzionato lo sconto al cliente.

Normativa

Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. é nullo ogni patto contrario.

Sconti non autorizzati
L’agente senza autorizzazione scritta da parte del preponente, non puó concedere sconti.

Normativa

Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. é nullo ogni patto contrario.

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2.8) Incarico di consegna della merce
La consegna al cliente delle merci vendute rientra nell’oggetto del rapporto di agenzia qualora abbia carattere strumentale ed accessorio rispetto all’obbligo principale dell’agente che è quello di promuovere la conclusione dei contratti. Qualora sia troppo rilevante rispetto all’attività dell’agente suddetta, si può prevedere di dare luogo ad un altro e diverso contratto di lavoro di tipo subordinato.

Normativa

Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. é nullo ogni patto contrario.

2.9) Comunicazione di impedimento dell’agente
L’agente che rinuncia senza giusta causa all’espletazione delle attività di agenzia deve risarcire i danni al preponente tranne nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato e che l’agente abbia fornito una giusta causa o abbia dato un congruo preavviso.

Normativa

Art. 1747 cod. civ.
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

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2.10) Fruizione del riposo feriale
Il carattere autonomo della prestazione lavorativa dell’agente non è compatibile né con la soggezione della stessa a determinati controlli, né con l’intesa delle parti in ordine alla determinazione, quanto alla durata, all’epoca e al godimento di periodi di ferie dell’agente.

Normativa

Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. é nullo ogni patto contrario.

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2.11) Cessione d’azienda
La continuazione del rapporto di agenzia nel caso di cessione d’azienda è subordinata a due condizioni:
1. assenza di patto contrario
2. carattere non personale del contratto di agenzia.
Ricorrendo entrambe le condizioni si verifica il trasferimento all’acquirente di tutti i rapporti contrattuali con conseguente responsabilità per inadempimento dei relativi contratti.

Normativa

Art. 2558 cod. civ.
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

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3) GESTIONE DEGLI AFFARI

3.1) Comunicazione accettazione affare
Il preponente deve informare l’agente circa l’accettazione o il rifiuto di dare luogo ad un affare. é una norma inderogabile e non può essere contrattualmente esclusa.
L’agente, infatti, in caso di rifiuto deve avvisare tempestivamente il terzo e ridurre lo sfavorevole impatto della decisione della mandante fornendo al cliente le opportune giustificazioni. Nel caso in cui la preponente non avvisi tempestivamente l’agente della mancata esecuzione dell’affare, matura il diritto alla provvigione sullo stesso anche se in realtà non é stato eseguito.

Normativa

Art. 1749, comma 1, cod. civ.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

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3.2) Accordo mancata esecuzione di affare
La provvigione spetta all’agente o rappresentante per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.

Normativa

Art. 1748, comma 5, cod. civ.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità .

Art. 113, comma 1, cod. proc. civ.
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità .

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3.3) Comunicazione di rifiuto affare
Il rifiuto sistematico del preponente di dar corso alle proposte promosse dall’agente ovvero il capovolgimento delle condizioni economiche proposte dall’agente al cliente creano la rottura del contratto di agenzia e la lesione del diritto dell’agente alla prosecuzione del rapporto fino al termine dello stesso. In relazione alle provvigioni, il preponente entro 60 giorni dalla ricezione dell’ordine deve inviare per iscritto all’agente la non accettazione dell’ordine. In mancanza la provvigione spetta all’agente come se l’ordine fosse stato eseguito.

Normativa

Art. 1749, comma 1, cod. civ.
(Omissis) Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

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3.4) Comunicazione mancata esecuzione affare
L’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Il preponente può rifiutare un affare ma deve darne tempestiva comunicazione all’agente. In caso contrario all’agente spetta la provvigione.

Normativa

Art. 1748, comma 4, cod. civ.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

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4) RAPPORTI CON LA CLIENTELA

4.1) Ricevuta delle riscossioni

Il creditore che riceve il pagamento è tenuto a rilasciare opportuna quietanza, ovvero un documento scritto che attesta il pagamento di quanto dovuto.
La quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento rappresenta di fatto l’estinzione dell’obbligazione e come tale solleva il debitore dall’onere probatorio.

Normativa

Art. 1199 cod. civ.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

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4.2) Diffida ad adempiere al cliente
La diffida ad adempiere è una semplice facoltà , e non un onere, per la parte adempiente. Essa ha la funzione di determinare lo scioglimento del diritto del rapporto contrattuale, ma non condiziona la risoluzione giudiziaria il cui solo presupposto è costituito dall’inadempimento. Il termine fissato per la diffida, che è necessariamente diverso dal termine originario di adempimento, e non puó essere inferiore a quello minimo di 15 giorni.
Ne consegue che in un contratto a prestazione corrispettive, quale la vendita, qualora la parte adempiente, dopo avere ritualmente intimato alla controparte diffida ad adempiere, non domandi la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato, ma proceda ad una nuova diffida con assegnazione di un nuovo termine, la risoluzione di diritto non può essere riscontrata solo quale effetto della seconda diffida, e, quindi, a condizione che la stessa sia valida anche in relazione alla congruità del temine, mentre resta esclusa l’operatività della prima diffida, in conseguenza della successiva iniziativa del creditore.

Normativa

Art. 1454 cod. civ.
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

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4.3) Clausola risolutiva espressa dell’ordine
La volontà di avvalersi della clausola risolutiva può essere manifestata in ogni valido modo idoneo, anche implicito, purché in maniera inequivocabile, e tale non può ritenersi generico richiamo al contratto, pur se contenente tale clausola.
Nei contratti di durata con clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento di un’obbligazione ad esecuzione periodica, l’accettazione della prestazione tardivamente eseguita in esecuzione di tale obbligazione impedisce al creditore di far valere la clausola risolutiva adducendo quella specifica violazione, ma non implica la rinuncia dello stesso ad avvalersi della clausola nel successivo svolgimento del rapporto.

Normativa

Art. 1456 cod. civ.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

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4.4) Richiesta di pagamento scadenza termine
La proroga del termine concessa dal creditore, pure in presenza di una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancata prestazione entro il termine stabilito, non rappresenta comportamento incompatibile con l’intenzione di avvalersi del patto tra le parti che passati tre giorni dalla scadenza una parte deve darne notizia all’altra, che rimane efficace nel suo contenuto.

Normativa

Art. 1457 cod. civ.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

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4.5) Eccezione inadempimento al cliente
La sospensione dell’esecuzione del contratto non necessita di preventiva diffida ad adempiere e non contrasta con i principi di buona fede e correttezza, anche se l’inadempimento concerna un’obbligazione accessoria di quella principale, ma essenziale per l’equilibrio del rapporto di tale gravità da menomare la fiducia sul corretto adempimento. Il requisito della buona fede non sussiste quando questa ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata, o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali è concessa dalla legge, avuto riguardo all’obbligo di correttezza delle parti e alla tutela dell’interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto.

Normativa

Art. 1460 cod. civ.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che i termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

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5) PROVVIGIONE

5.1) Quietanza per provvigioni

La quietanza è un atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell’obbligazione. La quietanza sulla provvigione è la manifestazione da parte dell’agente di non avere piú nulla a pretendere su quella provvigione.

Normativa
Art. 1199 cod. civ.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

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5.2) Consegna dell’estratto conto provvigionale
Il preponente consegna all’agente, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre in questione ed il pagamento in pari data dei relativi importi provvigionali. La liquidazione della provvigione pertanto matura all’atto della compilazione da parte dell'agente del “conto provvigioni”: esso deve contenere tutte le indicazioni in base alle quali viene realizzato il calcolo delle provvigioni e comprende tutte quelle maturate nel trimestre dall’agente.

Normativa

Art. 1749, commi 2, 3 e 4, cod. civ.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
é nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

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5.3) Patto di esclusione delle provvigioni sugli affari andati a buon fine
La conclusione del contratto è un mero presupposto del diritto alla provvigione e pertanto la provvigione spetta al momento in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione. Nel caso in cui si manifestino casi di forza maggiore che determinano la mancata esecuzione da parte del preponente, il diritto alla provvigione decade. Nel caso in cui il preponente non abbia correttamente eseguito la propria prestazione e per l’effetto il cliente si rifiuti di adempiere, la provvigione è dovuta comunque all’agente. Qualora la prestazione da parte del preponente è differita, la provvigione sarà dovuta parzialmente in relazione alla parte eseguita.

Normativa

Art. 1748, comma 4, cod. civ.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. (Omissis).

Giurisprudenza

Cass. Civ., sez. Lavoro, 2.5.2000, n. 5467
Nel contratto di agenzia, l’attribuzione del potere di modificare alcune clausole, e in particolare quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, cosi come si sono modificate nel corso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede.

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5.4) Richiesta di provvigioni su clientela acquisita
La provvigione per l’agente è prevista anche per gli affari diretti ritenendo per tali quelli conclusi direttamente dalla mandante nella zona assegnata all’agente. Il diritto non spetta nel caso di deroga all’esclusiva nella zona affidata all’agente. Inoltre, la provvigione spetta anche se gli affari sono conclusi dal preponente con il cliente acquisito in precedenza dall’agente, salvo diverso accordo tra le parti.

Normativa

Art. 1748, comma 2, cod. civ.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

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5.5) Patto di esclusione delle provvigioni su clientela acquisita
La provvigione per l’agente è prevista anche per gli affari diretti ritenendo per tali quelli conclusi direttamente dalla mandante nella zona assegnata all’agente. Il diritto non spetta nel caso di deroga all’esclusiva nella zona affidata all’agente. Inoltre, la provvigione spetta anche se gli affari sono conclusi dal preponente con il cliente acquisito in precedenza dall’agente, salvo diverso accordo tra le parti.

Normativa

Art. 1748, comma 2, cod. civ.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

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5.6) Richiesta di provvigioni su ordini acquisiti
Il diritto alla provvigione dell’agente è previsto anche per affari conclusi o eseguiti dopo la cessazione del rapporto, ma su affari proposti prima della scadenza del rapporto tra agente e preponente. Queste provvigioni sono definite “postume”.

Normativa

Art. 1748, comma 3 cod. civ.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

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5.7) Patto di suddivisione di provvigioni su ordini acquisiti

Normativa

Art. 1748, comma 3 cod. civ.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

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5.8) Richiesta restituzione delle provvigioni.
Sorto il diritto alla provvigione, se il contratto con il cliente non avrà luogo per cause non imputabili al preponente, l’agente dovrà restituire il percepito. La norma è inderogabile in danno dell’agente.

Normativa

Art. 1748, comma 6, cod. civ.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. é nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

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6) CESSAZIONE DEL RAPPORTO

6.1) Recesso dal rapporto in prova.

Il patto di prova risponde all’esigenza di entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza a dare stabilità al contratto. Il periodo di prova ha un effetto sospensivo della definitiva instaurazione di un rapporto: ultimato senza che nessuna delle parti abbia comunicato la volontà di recesso, il contratto acquista il carattere della stabilità . A meno che la prova non sia stabilita per un periodo determinato, il recesso intimato durante il periodo di prova è immediato, non è soggetto ai termini contrattualmente previsti in tema di preavviso e può essere immotivato.

Normativa
Art. 1322, comma 1, cod. civ.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

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6.2) Preavviso di scadenza del termine
Nei contratti a tempo determinato il preponente dovrà preavvisare l’agente quando non intende dar prosecuzione al contratto, in caso in cui esiste una clausola contrattuale di rinnovo tacito alla scadenza. Nel caso di mancanza di tale clausola, il contratto scade nel giorno stabilito e se si continua a dare prosecuzione, gli stessi diventano ex lege contratti a tempo indeterminato. In ogni caso l’indennità di scioglimento prima della scadenza spetta comunque.

Normativa

Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

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6.3) Risoluzione per scadenza del termine
Nel contratto a tempo determinato la fissazione del termine e l’esistenza di una precisa scadenza non da obbligo al preponente di preavvisare l’agente. Salvo nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento.
Il temine finale di un contratto di agenzia a tempo determinato è un requisito essenziale e può essere determinato anche indirettamente facendo riferimento ad un evento futuro, sempreché tale evento sia certo nell’avverarsi, anche se incerto nella data.

Normativa

Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 20 10.2005, n. 20265
In tema di rapporto di agenzia, l’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché , in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza soluzione di continuità più contratti a termine.

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6.4) Richiesta danni per recesso prima del termine
Il recesso ante tempus può avvenire solo in relazione ad un grave inadempimento imputabile alla parte non recedente. Qualora sussista la violazione degli obblighi contrattuali conseguirà alla risoluzione contrattuale il diritto del recedente di ristoro dei danni verso la parte inadempiente. Qualora tale inadempienza grave non venga accertata sarà la parte che recede anticipatamente a divenire a sua volta inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, esponendosi a risarcire il danno subito dall’altra.
Il danno si configura diversamente a seconda che inadempiente sia il preponente o l’agente, ma in nessuna delle due ipotesi competerà il preavviso.
Nel primo caso, esso consiste nell’ammontare delle provvigioni che sarebbero spettate all’agente se il rapporto fosse continuato fino alla scadenza. Per tale calcolo si potrebbe utilizzare la media delle provvigioni in precedenza percepite dall’agente e commisurate al periodo “non lavorato” ovvero far riferimento alle provvigioni percepite dall’agente subentrato a quello disdettato. Dovranno inoltre essere dedotte le presumibili spese che l’agente avrebbe dovuto affrontare nel periodo “non lavorato”.

Normativa

Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Giurisprudenza

Cass. Civile, sez. lav., 17.06.1992, n. 7426
La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al contratto di agenzia. é pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato; nell’ipotesi si rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente dal rapporto, l’agente ha diritto non all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso.

Cass. Civile, sez. lav., 17.06.1992, n. 7426
Le conseguenze dell’illegittima risoluzione ante tempus da parte del preponente, di un rapporto di agenzia a termine sono disciplinate dalla norma generale dell’art. 1223 c.c.; pertanto, il lucro cessante, costituito dall’utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un’attività sostitutiva di quella venuta a meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell’art. 1227 secondo comma c.c., avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza.

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6.5) Recesso con preavviso del preponente
Il recesso nei contratti di agenzia a tempo indeterminato ha come finalità di determinare il termine precedentemente non concordato. Esso è un diritto potestativo, consistente nel potere di porre in qualunque momento un limite temporale al rapporto obbligatorio. La sua efficacia è subordinata alla conoscenza che ne abbia avuto, o che ne avrebbe dovuto avere, il receduto, secondo la regola stabilita dall’art. 1335 c.c.. In ogni caso il recesso deve avvenire con forma scritta.
Il preavviso risponde alla funzione di acconsentire alla parte non recedente di ultimare le attività contrattuali in essere e di avere il tempo necessario di cercare una nuova casa mandante o un nuovo agente. é un temine sospensivo con la funzione di differire lo spirare degli effetti del contratto.
Il preponente quando decide di recedere dal contratto deve innanzitutto preavvisare l’agente, comportarsi secondo i canoni di correttezza e buona fede. Dare la possibilità all’agente di espletare tutte le attività rimanenti. L’effetto della scadenza del temine del contratto si produce al termine della scadenza del preavviso. Il preavviso non può essere inferiore a 1 mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il quarto anno iniziato, cinque mesi per il quinto anno iniziato e sei mesi a partire dal sesto anno iniziato e per tutti quelli successivi.

Normativa

Art. 1750, commi 2, 4 e 5, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

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6.6) Recesso con preavviso dell’agente.
Per il caso di recesso da parte dell’agente o rappresentante, i termini di preavviso sono indipendenti dalla durata del rapporto: tre mesi per l’agente plurimandatario e cinque mesi per l’agente monomandatario. In ogni caso il recesso deve avvenire con forma scritta.
Durante il periodo di preavviso l’agente deve continuare a comportarsi secondo i canni di correttezza e buona fede e continuare a espletare le attività per concludere i rapporti con la preponente.

Normativa

Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

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6.7) Recesso per giusta causa preponente
Il recesso per giusta causa con la sospensione in tronco del rapporto di lavoro può avvenire in diversi casi:
- inadempimento e condotta grave da parte dell’agente. L’inadempimento e la condotta grave devono minare il rapporto fiduciario per rientrare nella fattispecie di giusta causa. Pertanto lo scioglimento del contratto per giusta causa può avvenire solo nel caso in cui l’inadempimento da parte dell’agente comporti l’impossibilità di continuare il rapporto fino alla scadenza del termine di preavviso.
- totale inattività dell’agente
- l’effettuazione di attività (anche se espletate da una persona di famiglia che ha accesso ai documenti dell’agente) per conto di concorrenti del preponente
- fornire notizie totalmente false sui clienti
- appropriazione indebita delle somme del preponente
- richiesta da parte dell’agente ai clienti di provvigioni a proprio favore
- avvalersi di subagenti o collaboratori se il contratto non li prevedeva
- concessione di sconti anomali alla clientela
- violazione del patto di esclusiva
- effettuare pubblicità negativa verso i clienti della preponente

Il recesso per giusta causa va comunicato tempestivamente dopo il verificarsi del motivo che lo giustifica. Tuttavia l’immediatezza del recesso è comunque relativa perché subordinata all’effettivo accertamento dei fatti che lo determinano.

Normativa

Art. 2119, comma 1, cod. civ.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 28.03.2000, n. 3738
Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l’istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l’inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità delle prestazioni nei due contratti, giacche l’obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di “mezzi”, mentre quella dell’agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l’inadempimento del lavoratore é diversamente apprezzabile.

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6.8) Recesso per giusta causa dell’agente.
Il recesso per giusta causa con la sospensione in tronco del rapporto di lavoro può avvenire per diversi casi:
- mancato pagamento della provvigione
- drastica riduzione della zona di lavoro
- rifiuto sistematico di dar luogo alle proposte dell’agente
- aggressione fisica da parte del supervisore senza che il preponente abbia adottato le necessarie misure e soluzioni.
Il recesso per giusta causa va comunicato tempestivamente dopo il verificarsi del motivo che lo giustifica. Tuttavia l’immediatezza del recesso è comunque relativa perché subordinata all’effettivo accertamento dei fatti che lo determinano.

Normativa

Art. 2119, comma 1, cod. civ.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 28.03.2000, n. 3738
Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l’istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l’inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità delle prestazioni nei due contratti, giacche l’obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di “mezzi”, mentre quella dell’agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l’inadempimento del lavoratore é diversamente apprezzabile.

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6.9) Richiesta di esonero dal preavviso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare al preavviso senza obbligo di corrispondere in tutto o in parte la relativa indennità sostitutiva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Normativa

Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

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6.10) Accettazione delle dimissioni con esonero del preavviso
Le dimissioni ds parte dell’agente devono avvenire attraverso la forma scritta e tempestivamente comunicate alla preponente.
L’agente può richiedere di essere esonerato dal preavviso. Nel caso di accettazione da parte della preponente non è dovuta da nessuna delle parti l’indennità sostitutiva del preavviso.

Normativa

Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

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6.11) Rinunzia al preavviso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare al preavviso senza obbligo di corrispondere in tutto o in parte la relativa indennità sostitutiva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Normativa

Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

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6.12) Corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
L’indennità sostitutiva di tipo risarcitorio è rapportata al periodo di preavviso non dato e si calcola sulla base della media dei guadagni complessivi dell’anno precedente (01/01 – 31/12) ovvero sulla media degli ultimi dodici mesi di durata del rapporto, se tale media risulti più favorevole per l’agente. I periodi di preavviso sono differenziati in relazione alla durata del rapporto e al fatto che l’agente sia mono o plurimandatario.

Normativa

Art. 2118, comma 2, cod. civ.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

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6.13) Risoluzione consensuale del rapporto
Il contratto di agenzia può sciogliersi anche per mutuo consenso e cioè quando le parti manifestino la reciproca volontà di non dar seguito al rapporto. La risoluzione è un negozio bilaterale mediante il quale si estinguono le reciproche obbligazioni.
Tale scelta può essere realizzata in forma verbale, e per fatti concludenti. La forma scritta non è dovuta e tantomeno l’indennità di preavviso né quella suppletiva della clientela.

Normativa

Art. 1750, comma 5, cod. civ.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

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7) INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

7.1) Richiesta di corresponsione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto
Nel rapporto di agenzia, il diritto all’indennità di scioglimento del contratto è subordinata alla concorrente presenza sia del requisito della permanenza per il preponente di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, sia della rispondenza ad equità dell’attribuzione all’agente dell’indennità , in considerazione delle circostanze del caso concreto e in particolare delle provvigioni da lui perse.
La norma è volutamente indeterminata, in modo da lasciare spazio alla contrattazione collettiva ed a quella individuale nella determinazione concreta dei diritti dell’agente a fine rapporto- le somme che il preponente deve all’agente per l’indennità sono accantonate annualmente all’Enasarco. Inoltre è possibile prevedere un compenso aggiuntivo legato alla natura dell’attività dell’agente.

Normativa

Art. 1751, commi1 e 3-6 cod. civ.

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7.2) All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

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7.3) Mancata corresponsione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto
Il secondo comma dell’art. 1751 c.c., elenca alcuni fatti impeditivi all’insorgenza del diritto quali:
1. l’inadempimento grave imputabile all’agente e tale da giustificare nella sostanza il recesso per “giusta causa”.
2. il recesso dell’agente non per colpa del preponente a meno che il recesso non dipenda da fatti naturali dell’agente (età , infermità , malattia).
3. la cessione di diritti ed obblighi a terzi.
Dalla qualifica di questi eventi come fatti impeditivi del diritto come conseguenza che qualora risulti in causa la cessazione del rapporto, l’agente non ha l’onere di provare a quale soggetto sia imputabile il recesso né l’esistenza di una giusta causa di dimissioni.

Normativa

Art. 1751, comma 2, cod. civ.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità , non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età , infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività ;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità .

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7.4) Corresponsione agli eredi dell’indennità in caso di cessazione del rapporto.

Normativa

Art. 1751, comma 7 cod. civ.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

7.5) Corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela ha una natura premiale, prevista ad integrazione di quella di scioglimento del contratto. Essa non spetta nel caso di inadempimento dell’agente o di suo recesso volontario. Ma spetta nel caso di scioglimento per mutuo consenso.

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8) CONTROVERSIE DI LAVORO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1) Atto di transazione
Per la fattibilità di un atto di transazione è sufficiente la presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilità del diritto di contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle parti sulla situazione di diritto della controversi, compresa la certezza assoluta dell’intangibilità della propria posizione.
Gli elementi essenziali della transazione debbono risultare dalla scrittura che la contiene. Da essa si deve evincere la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti. Non è invece indispensabile che le parti nell’atto enuncino le loro controversie. è indispensabile che la transazione sia provata per iscritto.

Normativa

Art. 1965 cod. civ.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

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8.2) Atto di rinunzia
Le norme inderogabili statuenti un diritto a favore del lavoratore possono essere violate o da un atto, incidente sul momento genetico del diritto che ne impedisca l’acquisizione o da un atto, incidente sul momento funzionale, dispositivo del diritto già acquisito dal titolare: nella prima ipotesi, si configura la nullità del negozio compiuto in violazione di dette norma, nella seconda ipotesi, l’annullabilità .
La rinunzia relativa a violazioni di diritti già acquisiti sono colpite dall’invalidità .

Normativa

Art. 2113, comma 1, cod. civ.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

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8.3) Atto di impugnazione di rinunzie e transazioni.
Nei rapporti di agenzia e rappresentanza sono valide le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto la misura delle provvigioni spettanti all’agente la cui determinazione è rimessa alla volontà delle parti; ma non quelle che abbiano ad oggetto la determinazione dell’ammontare dell’indennità in caso di cessazione del rapporto, non derogabile a svantaggio dell’agente.

Normativa

Art. 2113 commi 2 – 4, cod. civ.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà .
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del c. p.c.

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8.4) Richiesta del preponente di convocazione della commissione di conciliazione.
La richiesta di tentativo di conciliazione è obbligatorio nel caso in cui la controversia in materia di agente sia applicabile il rito del lavoro. Infatti il primo comma dell’art. 410 c.p.c. prevede un vero e proprio obbligo, per chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non avvalendosi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, di esperire il tentativo di conciliazione presso la competente commissione di conciliazione.

Normativa

Art. 410, comma 1, cod. proc. civ.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

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8.5) Richiesta dell’agente di convocazione della commissione di conciliazione.
La richiesta di tentativo di conciliazione è obbligatorio nel caso in cui alla controversia in materia di agente sia applicabile il rito del lavoro. Infatti il primo comma dell’art. 410 c.p.c. prevede un vero e proprio obbligo, per chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non avvalendosi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, di esperire il tentativo di conciliazione presso la competente commissione di conciliazione.

Normativa

Art. 410, comma 1, cod. proc. civ.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

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8.6) Convocazione delle parti davanti alla commissione di conciliazione.
La convocazione delle parti davanti alla commissione di conciliazione è un atto recettizio che si perfeziona al momento in cui perviene nella sfera di conoscenza, effettiva o presunta, del destinatario consentendo la costituzione del rapporto arbitrale.

Normativa

Art. 410, comma 2, 3, 4, 5 e 6, cod. proc. civ.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità , affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

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8.7) Verbale di conciliazione avanti alla commissione di conciliazione
La sottoscrizione dl verbale di conciliazione non preclude all’agente l’azione giudiziaria a tutela di quei diritti che nell’atto non siano stati specificamente tutelati (o semplicemente individuati).

Normativa

Art. 411, comma 1, cod. proc. civ.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

8.8) Verbale di comparizione in caso di mancato accordo

Normativa

Art. 412 cod. proc. civ.
Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

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8.9) Verbale in caso di mancata comparizione

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione si considera espletato ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.

Normativa

Art. 410, comma 7, cod. proc. civ.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.

8.10) Verbale di conciliazione in sede sindacale
La conciliazione in sede sindacale non è impugnabile rimanendo precluso al giudice l’accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con atti transattivi. La conciliazione in sede sindacale è identificabile nell’accordo che i singoli prestatori di lavoro contraggono con l’assistenza ad un’organizzazione sindacale, che assume la veste di garante della libera formazione della volontà dell’assistito espressa nell’accordo.

Normativa

Art. 411, comma 3, cod. proc. civ.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertata la autenticità , provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

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8.11) Istanza di concessione dell’esecutività del verbale di conciliazione
Nelle conciliazioni per processo verbale il giudice non interviene limitandosi a dichiarare esecutivo il processo verbale; sicché non può riconoscersi ai verbali di conciliazione il carattere di provvedimenti giurisdizionali.

Normativa

Art. 411, comma 3, cod. proc. civ.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

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8.12) Verbale di conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è una conciliazione tra le parti che l’hanno conclusa, con la particolarità di essere consacrata in un processo verbale avente carattere documentale. A tal fine perché si realizzi un’attività negoziale è necessario che dal processo verbale di conciliazione risulti l’incontro delle volontà delle parti che unisce al suo contenuto sostanziale l’impossibilità di una qualsiasi ulteriore prosecuzione del giudizio.

Normativa

Art. 420, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ.
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

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9) IL RICORSO GIUDIZIALE

9.1) Atto di interruzione della prescrizione

Nel contratto di agenzia il termine prescrizionale del diritto alle provvigioni è quinquennale e decorre dalla data di maturazione del diritto stesso.

Normativa

Art. 2948 cod. civ.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. (La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

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9.2) Ricorso giudiziale
Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove.
Il ricorso introduttivo del tutto privo dell’indicazione delle ragioni di fatto e in diritto della pretesa, non desumibili neppure dall’indicazione dei mezzi di prova, è inidoneo al raggiungimento delle finalità proprie del ricorso stesso. E pertanto è affetto da nullità .
L’obbligo del ricorrente di indicare i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi è previsto a pena di decadenza e nel caso deve riguardare anche l’indicazione delle persone da interrogare.
La sanzione della decadenza che opera nei confronti del ricorrente che ometta l’indicazione specifica dei documenti di prova, non determina l’invalidità o l’inammissibilità del ricorso ma solo l’impossibilita di utilizzare tali documenti come prova.

Normativa

Art. 414 cod. proc. civ.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

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9.3) Decreto di fissazione dell’udienza di discussione

Normativa

Art. 415 cod. proc. civ.
Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

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9.4) Memoria difensiva di costituzione del convenuto
Nel nuovo rito del lavoro, che è caratterizzato dall’oralità , dall’immediatezza e dalla concentrazione degli atti processuali, nonché dall’accentuata ufficialità del processo, vige la disciplina secondo la quale la memoria difensiva deve contenere anche l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il convenuto vuole avvalersi.

Normativa

Art. 415 cod. proc. civ.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

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9.5) Istanza del convenuto per domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto, nel processo civile, esercita apposita domanda (e quindi, autonoma azione) verso l'attore: non si limita cioè a difendersi, ma chiede la condanna della propria controparte.
Il difensore della parte può compiere tutti gli atti processuali relativi alla controversia dedotta in lite, ma non può , senza mandato speciale compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, tra i quali è compreso quello di rinunzia ad una domanda riconvenzionale.
Normativa

Art. 415 cod. proc. civ.
Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.

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9.6) Istanza di pagamento delle somme non contestate
L’emissione dell’ordinanza esecutiva per il pagamento di somme ha natura cautelare a cognizione sommaria; non può essere pronunciata in base alla sola contumacia del convenuto perché questo richiede un comportamento difensivo che postuli l’esistenza del credito del ricorrente.

Normativa

Art. 423, comma 1, cod. proc. civ.
Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

9.7) Istanza di pagamento nei limiti della prova raggiunta
L’ordinanza del pagamento di una somma a titolo provvisorio può essere emessa anche prima dell’udienza di discussione della causa, e dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza al convenuto. L’ordinanza provvisionale appartiene alla categoria dei provvedimenti cautelari d’urgenza e pertanto può essere concessa anche durante la sospensione del processo in seguito a regolamento di competenza.

Normativa

Art. 423, commi 2, 3 e 4, cod. proc. civ.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può , su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.

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9.8) Istanza di ingiunzione di pagamento

L’ istanza di ingiunzione di pagamento è un provvedimento anticipatorio di condanna rivolto a rendere impraticabili i tentativi del debitore di guadagnare tempo proponendo giudizi di accertamento negativo di credito ovvero a consentire al creditore di invocare la tutela monitora quando la disponibilità della prova scritta venga acquisita soltanto in corso di causa.
L’ordinanza di ingiunzione è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili, ne consegue:
1. la revoca dell’ordinanza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta.
2. l’ordinanza di ingiunzione è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisca il giudizio a cognizione piena.
L’ordinanza diviene immutabile al pari del decreto ingiuntivo, se il giudizio di cognizione piena nel cui corso è stata emanata si estingue per rinuncia agli atti o per inattività delle parti.


Normativa

Art. 186-ter, comma 1, cod. proc. civ.
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
 

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