1) IL RAPPORTO DI AGENZIA
La funzione economica dell’attività
dell’agente si inserisce nel contesto
dei rapporti di intermediazione sempre più
sviluppati nell’economia moderna.
L’attività
tipica dell’agente infatti è
diretta a favorire l’incontro tra
offerta di beni o servizi, provenienti dai produttori e da chi li
commercializza, e la domanda che proviene da altre imprese o
dall’utilizzatore-consumatore finale; essa consiste in un’attività
promozionale, e sostanzialmente nel procacciare affari.
Normativa
Art. 1742 cod. civ.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di
ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il
contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile.
Requisiti tipici del contratto:
1. Attività
di promozione dei contratti
Rappresenta l’obbligazione essenziale e imprescindibile del contratto.
L’attività
tipica dell’agente, infatti, è
quella di promuovere la
conclusione dei contratti per il preponente, eventualmente seguita dalla
conclusione effettiva dei relativi accordi. Secondo lo schema standard
dell’attività
dell’agente questi, dopo aver individuato il potenziale
cliente, lo contatta illustrandogli i prodotti ovvero i servizi forniti
dalla mandante, discutere con il cliente le condizioni contrattuali senza
tuttavia impegnare il preponente. Il risultato della trattativa si sostanzia
infatti in una semplice proposta contrattuale da trasmettere al preponente
stesso, il quale ha “l’ultima parola” sulla conclusione dell’affare.
L’obbligazione primaria dell’agente ha quindi per oggetto l’apprestamento
dei mezzi necessari al conseguimento di uno scopo, e non necessariamente il
risultato di vendere prodotti o servizi.
2. Stabilità
dell’incarico
L’attività
dell’agente si realizza attraverso una prestazione continuativa
volta a soddisfare un bisogno durevole del preponente.
La stabilità
è
un elemento inscindibile del particolare assetto di interessi
descritto dalla norma e conferma che dal contratto deriva per l’agente una
particolare condizione di facere consistente nella promozione della
conclusione di contratti in modo continuativo nel tempo in favore del
preponente.
Giurisprudenza
Direttiva 86/653 CEE
L’elemento della stabilità
è
presente anche nell’art. 1, comma 2, della
Direttiva 86/653 CEE, che definisce “agente commerciale” la persona che, in
qualità
di intermediario indipendente, è
incaricata in maniera permanente di
trattare per un’altra persona la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di
trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del
preponente.
Cassazione Civile, sezione lavoro, 24.6.2005, n. 13629
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità
e la
stabilità
dell’attività
dell’agente di promuovere la conclusione di
contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera
territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica
collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con
l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di
lealtà
, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto
di procacciatore d’affari si concreta nella più
limitata attività
di chi,
senza vincolo di stabilità
ed in via del tutto episodica, raccoglie le
ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto
l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente
è
stabile, avendo egli, l’obbligo di svolgere l’attività
di promozione dei
contratti, la prestazione del procacciatore è
occasionale nel senso che
dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto
di procacciamento di affari possono applicarsi in via analogica solo le
disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non
presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche
quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono (come nella specie
l’indennità
di mancato preavviso, l’indennità
suppletiva di clientela e
l’indennità
di cessazione del rapporto).
3. La determinazione della zona e del settore merceologico in cui svolgere
l’attività
é
un elemento essenziale ai fini classificatori, in assenza del quale va
esclusa la sussistenza del contratto. Non è
possibile la modifica
unilaterale della zona, ma deve essere consensualmente accettata.
L’essenzialità
dell’indicazione della zona è
connessa anche all’ultimo
requisito previsto dall’art. 1742 c.c., ossia al compenso dell’agente.
4. L’onerosità
della prestazione dell’agente.
Rappresenta il principale diritto dell’agente e la principale obbligazione
del preponente.
Il corrispettivo viene definito “provvigione” e viene utilizzato in
giurisprudenza quale elemento sintomatico per distinguere l’agenzia dai
contratti affini, e in particolare dal contratto di lavoro subordinato. La
determinazione della quantità
deve essere effettuata nel contratto e qualora
non fosse determinata si fa riferimento a leggi, tariffe, usi o equità
.
L’importante è
che il compenso non sia fisso ma vincolato alla promozione
dei contratti, altrimenti la natura de rapporto sarebbe di tipo subordinato.
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1.1)
Contratto a tempo indeterminato
Ogni rapporto giuridico obbligatorio non puó essere perpetuo, e pertanto
anche l’agenzia, pur caratterizzata dalla “stabilità
”del vincolo e cioè
necessariamente di durata, ancorché
non sia stata fissata la scadenza, deve
essere suscettibile di recesso unilaterale.
Il recesso è
dunque libero con il solo obbligo del preavviso, e non è
richiesta dalla legge nessuna giustificazione, non sussistendo alcun regime
di stabilità
obbligatoria o reale del rapporto.
Il rapporto non cessa al momento della comunicazione, ma al termine del
periodo di preavviso, allo scopo di tutelare la parte non recedente.
Secondo la giurisprudenza sembra comunque che una parte possa
unilateralmente sostituire la continuazione dell’attività
con la
corresponsione dell’indennità
sostitutiva.
Queste formalità
ed obblighi relativi al recesso unilaterale non valgono in
caso di inadempimento contrattuale.
Normativa
Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è
a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine
stabilito.
Giurisprudenza
Cassazione, sezione II, 20 agosto 1993, n. 8975
Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato, il preponente che intenda
recedere ha facoltà
di sostituire, anche senza il consenso dell’agente, al
preavviso dovuto secondo la disposizione del primo comma dell’art. 1750
c.c., una corrispondente indennità
che, essendo sostitutiva della diversa
situazione giuridica che si determinerebbe nel caso di recesso con regolare
preavviso, provoca l’immediata cessazione del rapporto e, conseguentemente,
esclude il periodo di preavviso ed i compensi ad essi relativi dal calcolo
della indennità
per lo scioglimento del contratto di cui all’art. 1751 c.c.,
senza che possa trovare applicazione l’art. 15, primo comma, dell’Accordo
Nazionale Agenti 1975 (secondo cui i termini di preavviso decorrono dal
primo e dal sedici di ogni mese).
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1.2)
Contratto a tempo determinato
Il contratto puó prevedere un termine finale ovvero essere a tempo
indeterminato.
La legge non prevede alcun limite temporale minimo o massimo, ed il termine
può
essere pattuito anche in via indiretta, con riferimento ad un evento
futuro, sempre che tale evento sia obiettivamente di certa verificazione e
determinabile in modo sicuro per entrambe le parti, anche se incerto nella
data.
é
vietata per legge la reiterazione dei contratti a termine, essendo
consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è
legittima la
clausola di tacita rinnovazione di anno in anno, salvo disdetta, ed essa non
comporta la trasformazione di questo rapporto in quello a tempo
indeterminato. Ne consegue che in questo caso l’agente non ha diritto
all’indennità
di mancato preavviso, a meno che non alleghi e provi la
simulazione, ossia che il rapporto era unico e a tempo indeterminato.
Giurisprudenza
Cassazione, sezione lavoro, 17 giugno 1992, n. 7426
La speciale normativa che limita la possibilità
di stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto
di agenzia. é
pertanto, legittima la clausola di tacita rinnovazione “di
anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza che dalla
reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza
di un unico contratto di agenzia a tempo determinato; nell’ipotesi del
rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di
successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente dal rapporto,
l’agente ha diritto non all’indennità
sostitutiva del preavviso ma al
riconoscimento del danno derivante dal diritto di recesso.
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1.3)
Passaggio da determinato a indeterminato
Nel contratto di agenzia in cui manca la clausola di tacita rinnovazione di
anno in anno, si è
in presenza di un contratto scaduto cui le parti danno,
di fatto, prosecuzione, confermando per fatti concludenti la volontà
di
trasformarlo in un contratto a tempo indeterminato.
Normativa
Art. 1750 cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
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1.4)Conferimento della rappresentanza
Normativa
Art. 1752 cod. civ.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui
all'agente è
conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione
dei contratti.
Giurisprudenza
Cassazione, sezione lavoro, 16 ottobre 1988, n. 10265
A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del
mandante, l’agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione
di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come
previsto dall’art. 1752 cod. civ. gli sia stato conferito il potere di
stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato
l’incarico. Pertanto in relazione a a questa possibilità
la riconduzione del
rapporto all’uno o all’altro schema va operata avendo riguardo ad altri
criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della
stabilità
, la quale è
caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che
l’incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.
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1.5)
Patto di prova nel contratto
In linea di principio deve ritenersi ammissibile nel contratto di agenzia,
sia esso a termine ovvero a tempo indeterminato, l’apposizione di un patto
prevedente un periodo di prova.
Esso può
essere apposto al contratto al momento della stipulazione dello
stesso. Un problema potrebbe porsi con riferimento alla possibilità
di
inserire tale clausola nel contesto di un contratto già
sottoscritto e
operante. In detta situazione non sarà
consentita la sua apposizione non
tanto perché
si faccia applicazione analogica della normativa in tema di
locatio operarum, quanto piuttosto perché
ci troveremmo di fronte a
modificazioni unilaterali del contratto che devono essere fondate invece sul
consenso di entrambi i contraenti. Il patto risponde all’esigenza di
entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza a dare stabilità
al
contratto. Il periodo di prova ha dunque effetto sospensivo della definitiva
instaurazione di un rapporto: ultimato senza che nessuna delle parti abbia
comunicato la volontà
di recesso, il contratto acquista il carattere della
definitivitÀ
. A meno che la prova non sia stabilita per un tempo minimo
necessario, il recesso intimato durante il periodo di prova è
immediato, non
è
soggetto ai termini contrattualmente previsti in tema di preavviso e può
essere motivato.
Normativa
Art. 1322 cod. civ.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. lav., 22 gennaio 1991 n. 544
Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli artt.
1742 e ss. c.c. le parti contraenti, nel libero esercizio della loro
autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare
reciprocamente la convenienza a rendere stabile ovvero di risolvere il
vincolo contrattuale, subordinando la definitività
del rapporto al mancato
esercizio della facoltà
di recesso entro il periodo di tempo all’uopo
prestabilito. Tale patto è
pienamente valido – purché
(secondo
l’accertamento del giudice del merito) il periodo destinato
all’effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e
sufficiente per consentire alle parti di compiere l’anzidetta valutazione –
e la relativa clausola, che preveda a favore di entrambe le parti la facoltà
di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento
dell’indennità
sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richiede
pertanto specifica approvazione per iscritto, a norma dell’art. 1341 c.p.c.,
quantunque risulti inserita nelle condizioni generali di contratto
predisposte da uno dei contraenti.
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1.6) Patto di non concorrenza
Durante il contratto di agenzia le parti non possono disturbare le
rispettive attività
. Infatti secondo l’art. 1743 c.c. da un lato prevede che
la preponente non possa avvalersi contemporaneamente di agenti nella stessa
zona e per lo stesso ramo di attività
mentre, specularmente, l’agente non
può
assumere l’incarico di trattare affari di più
imprese in concorrenza tra
loro.
Le parti peraltro possono stabilire diversamente, sia per accordo espresso
che attraverso comportamenti per fatti concludenti.
La norma legale sembrerebbe peraltro vietare all’agente solo di promuovere
la vendita di prodotti concorrenti con quelli del preponente: per cui egli
può
agire anche nell’interesse di produttori concorrenti della mandante,
purché
relativamente a prodotti non concorrenti con quelli oggetto del
contratto. Un problema di non sempre facile soluzione è
quello di stabilire
quali prodotti siano da considerarsi concorrenti. L’art. 2 degli AEC
(Accordi Economici Collettivi) precisa che è
da escludersi la possibilità
di
concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi
generi e prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi
e infungibili tra di loro. Da ciò
deriva la convenienza di prevedere a
livello contrattuale, l’obbligo per l’agente di comunicare preventivamente
al preponente i contratti che intende concludere con terzi, in modo che
questi possa valutare se si tratti effettivamente di prodotti non
concorrenti.
Normativa
Art. 1751 bis cod.civ.
Il patto che limita la concorrenza da parte dell`agente dopo lo scioglimento
del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima
zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il
contratto di agenzia e la sua durata non può
eccedere i due anni successivi.
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1.7) Diritti di esclusiva
L’esclusiva consiste, ex art. 1743 c.c., nel divieto per il preponente di
avvalersi contemporaneamente di agenti nella stessa zona e per lo stesso
ramo di attività
mentre, specularmente, l’agente non può
assumere l’incarico
di trattare affari di più
imprese in concorrenza tra loro.
é
un vincolo bilaterale reciproco ma che può
essere anche unilaterale. La
clausola in questione, in relazione alla disciplina della derogabilità
pattizia, rappresenta un elemento naturale del contratto, senza il quale il
rapporto può
tuttavia esistere.
L’esclusiva può
essere validamente derogata dalle parti, unilateralmente o
bilateralmente, sia mediante clausola espressa, che con una tacita
manifestazione di volontà
, che può
desumersi dal comportamento tenuto dalle
parti al momento della conclusione del contratto ed anche, successivamente,
al momento dell’esecuzione dello stesso.
La violazione da parte della mandante dell’esclusiva non comporta
l’inadempimento del contratto di agenzia e quindi la sua risoluzione in
quanto in questo caso l’art. 1748 c.c. prevede l’obbligo per il preponente
del pagamento della c.d. provvigione sugli affari diretti cioè
di quella
stessa provvigione che sarebbe spettata all’agente in caso di sua promozione
dell’affare. é
una sorta di penale che in fondo finisce per beneficiare
l’agente. In ogni caso l’agente può
chiedere sia la risoluzione del
contratto che il risarcimento per inadempimento contrattuale.
Nel caso in cui sia l’agente a non ottemperare all’esclusiva, vi
è
la
risoluzione del contratto per fatto o colpa sell’agente che genera una
responsabilità
risarcitoria per danno emergente e lucro cessante.
Normativa
Art. 1743 cod. civ.
Il preponente non può
avvalersi contemporaneamente di più
agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività
, né
l`agente può
assumere
l`incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di
più
imprese in concorrenza tra loro.
Giurisprudenza
Cassazione Civile, sez. lav., 30 luglio 2004 n. 14667
Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. è
elemento essenziale
ma naturale del contratto stesso ed è
, quindi, derogabile per concorde
volontà
delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o
tacitamente, “per facta concludentia” derogato dalle parti, vincola
contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari
oggetto dell’attività
di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri
collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona
pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente
determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e
in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva
dell’agente. Per converso, l’agente non può
accettare nell'ambito della zona
di esclusiva incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con
quella del preponente.
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1.8)
Conferimento del deposito all’agente
L’agente con deposito assume le stesse obbligazioni di qualsiasi altro
depositario e pertanto:
- Deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, tranne
nel caso in cui il deposito è
gratuito, perché
allora la colpa va valutata
con minor rigore.
- Non può
servirsi delle cose depositate, senza il consenso del preponente.
- Non può
dare le cose depositate in deposito ad altri, senza il consenso
del preponente.
- Può
esercitare la custodia diversamente dal modo convenuto soltanto se lo
richiedano circostanze eccezionali e dandone avviso al preponente non appena
possibile.
- Deve restituire le cose depositate appena il preponente le richiede, salvo
che sia convenuto un termine nell’interesse dell’agente stesso.
- Non può
richiedere che il preponente riprenda le cose qualora sia
convenuto un termine nell’interesse di costui.
Se la detenzione delle cose è
tolta all’agente in conseguenza di fatto a lui
non imputabile, egli è
liberato dall’obbligo di restituirle, ma deve, sotto
pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al preponente il
fatto per cui ha perduto la detenzione. Il preponente ha diritto a ricevere
ciò
che, in conseguenza del fatto stesso, l’agente abbia conseguito, e
subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo. Salvo che non sia
diversamente pattuito nel contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1751
c.c., il preponente deve rimborsare all’agente le spese fatte per conservare
le cose, deve tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e
pagargli il compenso pattuito.
Normativa
Art. 1766 cod. civ.
Il deposito è
il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa
mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
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1.9) Rimborso delle spese di agenzia
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Vengono considerate tali le spese relative ai mezzi di locomozione, di vitto
e di alloggio inerenti le trasferte, le spese di organizzazione, le spese
per l’eventuale personale di cui l’agente si avvale per l’esercizio delle
sue attività
. Vi rientrano anche le spese di pubblcitÀ
.
Normativa
Art. 1748, comma 7 cod. civ.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia (Articolo cosi
sostituito dall'art 3 D.lgs 15.2.1999 n. 65).
Giurisprudenza
Cass. Civ., sez. Lavoro, 14.4.1987 n. 3718
Le spese di pubblicità
, sostenute dall’agente in vista del proprio interesse
e quindi all’incremento delle provvigioni, rientrano in quelle di agenzia,
per le quali l’art. 1478, ultimo comma, c.c. esclude il diritto al rimborso
in capo all’agente stesso, essendo irrilevante che le dette spese di
pubblicità
siano state sostenute in vista di un proseguimento del rapporto,
attesa la funzione del preavviso o dell’indennità
sostitutiva di esso di
mettere l’agente in condizione di adeguare la propria condotta al
preannunciato scioglimento o ad alleviare le conseguenze dannose per non
aver potuto prevedere in tempo utile la cessazione del rapporto.
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1.10) Svolgimento dell’attività
in punto vendita
Il contratto di agenzia può
prevedere che l’agente può
promuovere la
conclusione dei contratti anche presso un punto vendita, senza che
quest’attività
maturi l’obbligo per l’agente di contribuire alle spese
relative al mantenimento del punto vendita in questione.
Normativa
Art. 1742, comma 1 cod. civ.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
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1.11) Star del credere
Lo star del credere era un istituto tipico del contratto di commissione,
ovvero una sorta di garanzia data dal committente al commissionario, il
quale forniva direttamente al terzo contraente la merce del primo.
L’istituto, disciplinato dall’art. 1736 c.c., è
stato applicato anche al
contratto di agenzia ma, non essendo previsto nel codice civile, è
stato
regolamentato dagli accordi economici collettivi, che ne limitavano
specificamente la misura in relazione alla perdita subita dal preponente a
fronte dell’obbligazione del terzo acquirente. Nel contratto di agenzia lo
star del credere rappresenta una cautela del preponente contro la leggerezza
dell’agente nel promuovere i contratti.
Lo star del credere nel contratto di agenzia aveva natura di penale, verso
il comportamento negligente dell’agente, che aveva procurato affari con
terzi risultati poi inadempienti. Esso costituiva una prestazione dovuta
dall’agente per tale perdita, che peraltro delimitava il risarcimento del
danno sofferto per l’inadempimento da parte del terzo.
In considerazione degli AEC (Accordi Economici Collettivi) deve considerarsi
nullo il patto con cui l’agente assume responsabilità
totale per
inadempienze del cliente o responsabilità
superiore alla percentuale
prevista degli AEC, con riduzione della responsabilità
dell’agente nei
limiti previsti dagli stessi per lo star del credere.
Peraltro poiché
la clausola opera indipendentemente dalla sussistenza di
dolo o colpa, nel caso di comportamento colpevole dell’agente non sono
escluse le naturali azioni di inadempimento anche per danni.
L’intervento legislativo operato dalla legge 21.12.1999 n. 526 (art. 28) sul
testo dell’art. 1746 c.c., ha volontariamente eliminato la possibilità
per
le parti di inserire validamente in un contratto di agenzia una clausola
generale relativa allo star del credere.
Il terzo comma dell’art. 1746 si fonda su quattro capisaldi fondamentali:
1. Divieto di qualunque patto di star del credere, in riferimento a
qualsiasi affare promosso dall’agente in costanza del rapporto.
2. L’agente potrà
essere tenuto ad un’apposita garanzia purché
riferita a
singoli affari predeterminati sempreché
ci sia un preventivo accordo con il
mandante.
3. Tale garanzia non potrà
superare l’ammontare della provvigione ricevuta
dall’agente.
4. l’agente che ha assunto l’obbligo di garanzia, per un determinato affare,
ha diritto all’erogazione di uno specifico corrispettivo.
Per i patti di star del credere già
stipulati vale il principio
dell’irretroattività
.
Normativa
Art. 1746, comma 3 cod. civ.
é
vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità
, anche
solo parziale, per l'inadempimento del terzo. é
però
consentito
eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di
una apposita garanzia da parte dell'agente, purché
ciò
avvenga con
riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo,
individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non
sia di ammontare più
elevato della provvigione che per quell'affare l'agente
medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito
corrispettivo.
Giurisprudenza
Cassazione Civile, sez. lav., 3 giugno 1999 n. 5441
Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello star del credere (per cui
l’agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non
percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio di impresa
sopportando le perdite subite dall’imprenditore preponente, come conseguenza
dei clienti da lui procurati) prescinde da qualsiasi negligenza, colpa o
dolo dell’agente, sicché
– avendo tale obbligo garanzia di carattere
oggettivo – l’agente non può
sottrarsi dimostrando di aver tenuto un
comportamento diligente nello scegliere il cliente e di aver provveduto ad
informare la società
preponente in ordine ad eventuali dubbi di insolvenza.
Quest’ultima non può
però
imporre all’agente di curare o concludere affari
che egli reputi dannosi se non esonerandolo dalla garanzia stessa.
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1.12) Raccolta dei dati personali (legge sulla privacy)
Normativa
Art. 13, commi 1, 2, 4 DLgs. N. 196 del 2003
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità
e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili e' indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità
attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può
non comprendere gli
elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e'
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
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1.13)
Clausola risolutiva espressa.
In linea di principio l’art. 1456 c.c. consente, nei contratti a prestazioni
corrispettive, che le parti possano convenire espressamente la risolvibilità
del contratto nel caso di mancato adempimento di una determinata
obbligazione, chiaramente individuata. In tale ipotesi si verifica la
risoluzione di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che
intende avvalersi di siffatta clausola.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non
è
soggetta a vincoli di forma e può
essere manifestata in ogni modo, purché
in maniera inequivocabile.
La clausola risolutiva espressa rafforza la facoltà
di accelerare la
risoluzione.
é
valida la clausola inserita in un contratto di agenzia che preveda la
risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso, tra l’altro, di
un mancato raggiungimento di un obiettivo minimo di vendita prestabilito.
Di norma dalla risoluzione del contratto per operatività
della clausola
risolutiva espressa si ritiene di far derivare la conseguenza che all’agente
non spettano né
l’indennità
sostitutiva del preavviso né
l’indennità
collegata alla risoluzione del rapporto.
Normativa
Art. 1456 cod. civ.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità
stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte
interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
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1.14) Consenso al trattamento dei dati personali
Normativa
Art. 23 e 24 DLgs. N. 196 del 2003
Art. 23
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se
e' documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
Art. 24
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi,
i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità
e
pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di
un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità
di
agire o per incapacità
di intendere o di volere, il consenso e' manifestato
da chi esercita legalmente la potestà
, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche
in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società
controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la
dignità
o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e'
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
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2) L’ATTIVITÀ
DI AGENZIA
2.1)
Informazioni sulle condizioni del mercato
La legge impone alla mandante di fornire all’agente tutta la documentazione
necessaria relativa ai prodotti e servizi trattati e a fornirgli tutte le
informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto.
La mandante ha l’obbligo di fornire informazioni all’agente circa il lancio
sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo sulle variazioni tecnologiche di
quelli già
in commercio. Inoltre deve informare l’agente circa le variazioni
sui volumi di produzione che potrebbe portarlo a raccogliere ordini cui non
sia possibile dar corso.
Normativa
Art. 1746, comma 1 cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. é
nullo ogni patto contrario.
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2.2) Conferimento della facoltà
di riscossione
Rappresenta un’attività
accessoria che non costituisce né
elemento naturale,
né
essenziale del contratto di agenzia. Per ciò
che concerne la riscossione
dei crediti, l’agente non ha tale facoltà
altrimenti sarebbe considerato un
promotore all’incasso o indicatario. La materia in ambito legale è
derogabile in virtù
di una diversa manifestazione di volontà
delle parti,
senza vincolo di forma.
A questo punto occorre individuare quali siano i presupposti per la
maturazione del diritto all’indennità
di incasso. Innanzitutto può
ritenersi
corretta l’impostazione secondo cui qualora il contratto di agenzia preveda
fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di
riscossione, deve presumersi che il compenso per tale attività
sia stato già
compreso nella provvigione pattuita. Mentre la medesima attività
va
separatamente compensata in forma di prestazione accessoria qualora sia
attribuita nel corso del rapporto, a meno che non si tratti di novazione del
contratto che modifichi gli obblighi dell’agente e lasci invariati quelli
del preponente. In ogni caso il compenso relativo alla prestazione
accessoria riguardante l’attività
di riscossione non è
obbligatorio, in
quanto essendo facoltativo e svolta nell’interesse dell’agente non può
sussistere il suo diritto ad un compenso aggiuntivo.
Le norme contrattuali collettive fissano in tre i presupposti per il sorgere
di tale diritto:
1. che l’incarico abbia natura continuativa.
2. che esso comporti una responsabilità
contabile da parte dell’agente.
3. che non riguardi l’attività
di recupero insoluti.
Chi rivendica il diritto deve dimostrare che i tre presupposti si verificano
contemporaneamente.
L’attività
di incasso non consiste nel riscuotere titoli ma denaro contante,
custodirne le somme e mantenere la contabilità
. Per cui l’agente ha la
disponibilità
delle somme incassate per la mandante. Inoltre l’agente
risponde degli ammanchi.
Normativa
Art. 1744 cod. civ.
L'agente non ha facoltà
di riscuotere i crediti del preponente. Se questa
facoltà
gli è
stata attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni
senza speciale autorizzazione.
Art. 4, comma 7, AA.EE.CC. 16.11.1988
Nel caso cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico
continuativo di riscuotere per conto della Casa, con responsabilità
dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività
complementari e/o
accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 del c.c., ivi
comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area,
purché
siano specificate nel contratto individuale, dovrà
essere stabilito
uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
Art. 5, comma 3, AA.EE.CC. 16.11.1988
Nel caso cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico
continuativo di riscuotere per conto della Casa, se ne dovrà
tenere conto
nella determinazione della provvigione.
Art. 6, comma 3, AA.EE.CC. 16.11.1988
Nel caso cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico
continuativo di riscuotere per conto della Casa, con responsabilità
dell’agente per errore contabile, dovrà
essere stabilita una provvigione
separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della
riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata non sussiste per
il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua
zona la sola attività
di recupero di somme per i quali dai clienti medesimi
non siano state rispettate le scadenze di pagamento.
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2.3)Rimessa delle riscossioni
La rimessa degli incassi va, allora, effettuata dall’agente presso la sede
della preponente, operando il principio generale in base al quale
l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro determinata deve
essere adempiuta al domicilio del creditore. La stessa norma vale per i
crediti da provvigione.
Normativa
Art. 1182, comma 3 cod. civ.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta
al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio
è
diverso da quello che il creditore aveva quando è
sorta l'obbligazione e
ciò
rende più
gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al
creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
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2.4) Compensazione impropria riscossioni
L’agente che trattiene gli incassi ricevuti dai clienti, si rende
responsabile del reato di appropriazione indebita, aggravata dall’abuso di
prestazione d’opera (art. 61 c.p.).
L’agente che opponga in compensazione un credito per provvigioni o per un
altro titolo, può
essere esonerato dalla responsabilità
penale solo quando
venga provato che il suo credito non solo esiste ma è
liquido ed esigibile
al momento in cui la compensazione viene opposta. In caso contrario siamo in
presenza di un reato, e il preponente potrà
fare ricorso alla risoluzione
del contratto per inadempienza.
Normativa
Art. 1241 cod. civ.
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si
estinguono per le quantità
corrispondenti, secondo le norme degli articoli
che seguono.
Art. 1252 cod. civ.
Per volontà
delle parti può
aver luogo compensazione anche se non ricorrono
le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale
compensazione.
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2.5) Autorizzazione alle dilazioni
L’agente che ha l’incarico di incassare non può
concedere sconti o dilazioni
senza speciale autorizzazione che, secondo gli A.E.C. deve rivestire la
forma scritta cosi
come l’autorizzazione a riscuotere.
Normativa
Art. 1744, commi 1 e 2, cod. civ.
L'agente non ha facoltà
di riscuotere i crediti del preponente. Se questa
facoltà
gli è
stata attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni
senza speciale autorizzazione.
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2.7)
Autorizzazione agli sconti
A norma dell’art. 1748 del cod. civ. l’agente ha diritto alla percentuale
contrattualmente stabilità
sull’importo effettivamente versato dal cliente e
percepito dal preponente, in relazione agli affari procurati e conclusi
nella zona di riferimento.
Il preponente però
se concede degli sconti al cliente non può
detrarre la
somma corrispondente all’agente. Salvo il caso in cui, dietro
autorizzazione, l’agente stesso abbia proporzionato lo sconto al cliente.
Normativa
Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. é
nullo ogni patto contrario.
Sconti non autorizzati
L’agente senza autorizzazione scritta da parte del preponente, non puó
concedere sconti.
Normativa
Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. é
nullo ogni patto contrario.
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2.8)
Incarico di consegna della merce
La consegna al cliente delle merci vendute rientra nell’oggetto del rapporto
di agenzia qualora abbia carattere strumentale ed accessorio rispetto
all’obbligo principale dell’agente che è
quello di promuovere la conclusione
dei contratti. Qualora sia troppo rilevante rispetto all’attività
dell’agente suddetta, si può
prevedere di dare luogo ad un altro e diverso
contratto di lavoro di tipo subordinato.
Normativa
Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. é
nullo ogni patto contrario.
2.9) Comunicazione di impedimento dell’agente
L’agente che rinuncia senza giusta causa all’espletazione delle attività
di
agenzia deve risarcire i danni al preponente tranne nel caso in cui il
contratto sia a tempo indeterminato e che l’agente abbia fornito una giusta
causa o abbia dato un congruo preavviso.
Normativa
Art. 1747 cod. civ.
L'agente che non è
in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare
immediato avviso al preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento del
danno.
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2.10) Fruizione del riposo feriale
Il carattere autonomo della prestazione lavorativa dell’agente non è
compatibile né
con la soggezione della stessa a determinati controlli, né
con l’intesa delle parti in ordine alla determinazione, quanto alla durata,
all’epoca e al godimento di periodi di ferie dell’agente.
Normativa
Art. 1746, comma 1, cod. civ.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del
preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare, deve adempiere
l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al
preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona
assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. é
nullo ogni patto contrario.
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2.11)
Cessione d’azienda
La continuazione del rapporto di agenzia nel caso di cessione d’azienda
è
subordinata a due condizioni:
1. assenza di patto contrario
2. carattere non personale del contratto di agenzia.
Ricorrendo entrambe le condizioni si verifica il trasferimento
all’acquirente di tutti i rapporti contrattuali con conseguente
responsabilità
per inadempimento dei relativi contratti.
Normativa
Art. 2558 cod. civ.
Se non è
pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano
carattere personale.
Il terzo contraente può
tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla
notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo
caso la responsabilità
dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e
dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
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3) GESTIONE DEGLI AFFARI
3.1)
Comunicazione accettazione affare
Il preponente deve informare l’agente circa l’accettazione o il rifiuto di
dare luogo ad un affare. é
una norma inderogabile e non può
essere
contrattualmente esclusa.
L’agente, infatti, in caso di rifiuto deve avvisare tempestivamente il terzo
e ridurre lo sfavorevole impatto della decisione della mandante fornendo al
cliente le opportune giustificazioni. Nel caso in cui la preponente non
avvisi tempestivamente l’agente della mancata esecuzione dell’affare, matura
il diritto alla provvigione sullo stesso anche se in realtà
non é
stato
eseguito.
Normativa
Art. 1749, comma 1, cod. civ.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà
e buona
fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare
avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il
volume delle operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a quello che
l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
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3.2) Accordo mancata esecuzione di affare
La provvigione spetta all’agente o rappresentante per gli affari che non
hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.
Normativa
Art. 1748, comma 5, cod. civ.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte,
esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad
una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza,
dal giudice secondo equità
.
Art. 113, comma 1, cod. proc. civ.
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto,
salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità
.
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3.3)
Comunicazione di rifiuto affare
Il rifiuto sistematico del preponente di dar corso alle proposte promosse
dall’agente ovvero il capovolgimento delle condizioni economiche proposte
dall’agente al cliente creano la rottura del contratto di agenzia e la
lesione del diritto dell’agente alla prosecuzione del rapporto fino al
termine dello stesso. In relazione alle provvigioni, il preponente entro 60
giorni dalla ricezione dell’ordine deve inviare per iscritto all’agente la
non accettazione dell’ordine. In mancanza la provvigione spetta all’agente
come se l’ordine fosse stato eseguito.
Normativa
Art. 1749, comma 1, cod. civ.
(Omissis) Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di
un affare procuratogli.
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3.4)
Comunicazione mancata esecuzione affare
L’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è
stata conclusa
per effetto del suo intervento. Il preponente può
rifiutare un affare ma
deve darne tempestiva comunicazione all’agente. In caso contrario all’agente
spetta la provvigione.
Normativa
Art. 1748, comma 4, cod. civ.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal
momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La
provvigione spetta all'agente, al più
tardi, inderogabilmente dal momento e
nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo
carico.
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4) RAPPORTI CON LA CLIENTELA
4.1)
Ricevuta delle riscossioni
Il creditore che riceve il pagamento è
tenuto a rilasciare opportuna
quietanza, ovvero un documento scritto che attesta il pagamento di quanto
dovuto.
La quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento
rappresenta di fatto l’estinzione dell’obbligazione e come tale solleva il
debitore dall’onere probatorio.
Normativa
Art. 1199 cod. civ.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del
debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non
è
restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli
interessi.
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4.2) Diffida ad adempiere al cliente
La diffida ad adempiere è
una semplice facoltà
, e non un onere, per la parte
adempiente. Essa ha la funzione di determinare lo scioglimento del diritto
del rapporto contrattuale, ma non condiziona la risoluzione giudiziaria il
cui solo presupposto è
costituito dall’inadempimento. Il termine fissato per
la diffida, che è
necessariamente diverso dal termine originario di
adempimento, e non puó essere inferiore a quello minimo di 15 giorni.
Ne consegue che in un contratto a prestazione corrispettive, quale la
vendita, qualora la parte adempiente, dopo avere ritualmente intimato alla
controparte diffida ad adempiere, non domandi la risoluzione di diritto per
l’inutile decorso del termine assegnato, ma proceda ad una nuova diffida con
assegnazione di un nuovo termine, la risoluzione di diritto non può
essere
riscontrata solo quale effetto della seconda diffida, e, quindi, a
condizione che la stessa sia valida anche in relazione alla congruità
del
temine, mentre resta esclusa l’operatività
della prima diffida, in
conseguenza della successiva iniziativa del creditore.
Normativa
Art. 1454 cod. civ.
Alla parte inadempiente l'altra può
intimare per iscritto di adempiere in un
congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine,
il contratto s'intenderà
senz'altro risoluto.
Il termine non può
essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa
pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo
gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è
risoluto di diritto.
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4.3) Clausola risolutiva espressa dell’ordine
La volontà
di avvalersi della clausola risolutiva può
essere manifestata in
ogni valido modo idoneo, anche implicito, purché
in maniera inequivocabile,
e tale non può
ritenersi generico richiamo al contratto, pur se contenente
tale clausola.
Nei contratti di durata con clausola risolutiva espressa per il caso di
inadempimento di un’obbligazione ad esecuzione periodica, l’accettazione
della prestazione tardivamente eseguita in esecuzione di tale obbligazione
impedisce al creditore di far valere la clausola risolutiva adducendo quella
specifica violazione, ma non implica la rinuncia dello stesso ad avvalersi
della clausola nel successivo svolgimento del rapporto.
Normativa
Art. 1456 cod. civ.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità
stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte
interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva.
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4.4) Richiesta di pagamento scadenza termine
La proroga del termine concessa dal creditore, pure in presenza di una
clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto in caso di
mancata prestazione entro il termine stabilito, non rappresenta
comportamento incompatibile con l’intenzione di avvalersi del patto tra le
parti che passati tre giorni dalla scadenza una parte deve darne notizia
all’altra, che rimane efficace nel suo contenuto.
Normativa
Art. 1457 cod. civ.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso
contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del
termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è
stata
espressamente pattuita la risoluzione.
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4.5) Eccezione inadempimento al cliente
La sospensione dell’esecuzione del contratto non necessita di preventiva
diffida ad adempiere e non contrasta con i principi di buona fede e
correttezza, anche se l’inadempimento concerna un’obbligazione accessoria di
quella principale, ma essenziale per l’equilibrio del rapporto di tale
gravità
da menomare la fiducia sul corretto adempimento. Il requisito della
buona fede non sussiste quando questa ha per oggetto un inadempimento non
grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata, o
sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità
per le quali è
concessa dalla legge, avuto riguardo all’obbligo di correttezza delle parti
e alla tutela dell’interesse essenziale perseguito con la conclusione del
contratto.
Normativa
Art. 1460 cod. civ.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che i termini
diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino
dalla natura del contratto.
Tuttavia non può
rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è
contrario alla buona fede.
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5) PROVVIGIONE
5.1)
Quietanza per provvigioni
La quietanza è
un atto unilaterale avente natura di confessione
stragiudiziale di un fatto estintivo dell’obbligazione. La quietanza sulla
provvigione è
la manifestazione da parte dell’agente di non avere piú nulla
a pretendere su quella provvigione.
Normativa
Art. 1199 cod. civ.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del
debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non
è
restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli
interessi.
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5.2) Consegna dell’estratto conto provvigionale
Il preponente consegna all’agente, entro trenta giorni dalla fine di ogni
trimestre, un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre in
questione ed il pagamento in pari data dei relativi importi provvigionali.
La liquidazione della provvigione pertanto matura all’atto della
compilazione da parte dell'agente del “conto provvigioni”: esso deve
contenere tutte le indicazioni in base alle quali viene realizzato il
calcolo delle provvigioni e comprende tutte quelle maturate nel trimestre
dall’agente.
Normativa
Art. 1749, commi 2, 3 e 4, cod. civ.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute
al più
tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del
quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in
base ai quali è
stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il
medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente
pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni
necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in
particolare un estratto dei libri contabili.
é
nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
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5.3) Patto di esclusione delle provvigioni sugli affari andati a buon fine
La conclusione del contratto è
un mero presupposto del diritto alla
provvigione e pertanto la provvigione spetta al momento in cui il preponente
ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione. Nel caso in cui si
manifestino casi di forza maggiore che determinano la mancata esecuzione da
parte del preponente, il diritto alla provvigione decade. Nel caso in cui il
preponente non abbia correttamente eseguito la propria prestazione e per
l’effetto il cliente si rifiuti di adempiere, la provvigione è
dovuta
comunque all’agente. Qualora la prestazione da parte del preponente è
differita, la provvigione sarà
dovuta parzialmente in relazione alla parte
eseguita.
Normativa
Art. 1748, comma 4, cod. civ.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal
momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
(Omissis).
Giurisprudenza
Cass. Civ., sez. Lavoro, 2.5.2000, n. 5467
Nel contratto di agenzia, l’attribuzione del potere di modificare alcune
clausole, e in particolare quelle relative all’ambito territoriale e alla
misura delle provvigioni, può
trovare giustificazione nell’esigenza di
meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, cosi
come si sono
modificate nel corso del tempo, ma, perché
non ne rimanga esclusa la forza
vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è
necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato
dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
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5.4)
Richiesta di provvigioni su clientela acquisita
La provvigione per l’agente è
prevista anche per gli affari diretti
ritenendo per tali quelli conclusi direttamente dalla mandante nella zona
assegnata all’agente. Il diritto non spetta nel caso di deroga all’esclusiva
nella zona affidata all’agente. Inoltre, la provvigione spetta anche se gli
affari sono conclusi dal preponente con il cliente acquisito in precedenza
dall’agente, salvo diverso accordo tra le parti.
Normativa
Art. 1748, comma 2, cod. civ.
La provvigione è
dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con
terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari
dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di
clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
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5.5) Patto di esclusione delle provvigioni su clientela acquisita
La provvigione per l’agente è
prevista anche per gli affari diretti
ritenendo per tali quelli conclusi direttamente dalla mandante nella zona
assegnata all’agente. Il diritto non spetta nel caso di deroga all’esclusiva
nella zona affidata all’agente. Inoltre, la provvigione spetta anche se gli
affari sono conclusi dal preponente con il cliente acquisito in precedenza
dall’agente, salvo diverso accordo tra le parti.
Normativa
Art. 1748, comma 2, cod. civ.
La provvigione è
dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con
terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari
dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di
clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
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5.6)
Richiesta di provvigioni su ordini acquisiti
Il diritto alla provvigione dell’agente è
previsto anche per affari conclusi
o eseguiti dopo la cessazione del rapporto, ma su affari proposti prima
della scadenza del rapporto tra agente e preponente. Queste provvigioni sono
definite “postume”.
Normativa
Art. 1748, comma 3 cod. civ.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto se la proposta è
pervenuta al preponente o
all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine
ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è
da
ricondurre prevalentemente all'attività
da lui svolta; in tali casi la
provvigione è
dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche
circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti
intervenuti.
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5.7)
Patto di suddivisione di provvigioni su ordini acquisiti
Normativa
Art. 1748, comma 3 cod. civ.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto se la proposta è
pervenuta al preponente o
all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine
ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è
da
ricondurre prevalentemente all'attività
da lui svolta; in tali casi la
provvigione è
dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche
circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti
intervenuti.
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5.8) Richiesta
restituzione delle provvigioni.
Sorto il diritto alla provvigione, se il contratto con il cliente non avrà
luogo per cause non imputabili al preponente, l’agente dovrà
restituire il
percepito. La norma è
inderogabile in danno dell’agente.
Normativa
Art. 1748, comma 6, cod. civ.
L'agente è
tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e
nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente
non avrà
esecuzione per cause non imputabili al preponente. é
nullo ogni
patto più
sfavorevole all'agente.
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6) CESSAZIONE DEL RAPPORTO
6.1)
Recesso dal rapporto in prova.
Il patto di prova risponde all’esigenza di entrambe le parti di verificare la
reciproca convenienza a dare stabilità
al contratto. Il periodo di prova ha
un effetto sospensivo della definitiva instaurazione di un rapporto:
ultimato senza che nessuna delle parti abbia comunicato la volontà
di
recesso, il contratto acquista il carattere della stabilità
. A meno che la
prova non sia stabilita per un periodo determinato, il recesso intimato
durante il periodo di prova è
immediato, non è
soggetto ai termini
contrattualmente previsti in tema di preavviso e può
essere immotivato.
Normativa
Art. 1322, comma 1, cod. civ.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge.
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6.2) Preavviso di scadenza del termine
Nei contratti a tempo determinato il preponente dovrà
preavvisare l’agente
quando non intende dar prosecuzione al contratto, in caso in cui esiste una
clausola contrattuale di rinnovo tacito alla scadenza. Nel caso di mancanza
di tale clausola, il contratto scade nel giorno stabilito e se si continua a
dare prosecuzione, gli stessi diventano ex lege contratti a tempo
indeterminato. In ogni caso l’indennità
di scioglimento prima della scadenza
spetta comunque.
Normativa
Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
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6.3) Risoluzione per scadenza del termine
Nel contratto a tempo determinato la fissazione del termine e l’esistenza di
una precisa scadenza non da obbligo al preponente di preavvisare l’agente.
Salvo nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento.
Il temine finale di un contratto di agenzia a tempo determinato è
un
requisito essenziale e può
essere determinato anche indirettamente facendo
riferimento ad un evento futuro, sempreché
tale evento sia certo
nell’avverarsi, anche se incerto nella data.
Normativa
Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. lav., 20 10.2005, n. 20265
In tema di rapporto di agenzia, l’istituto del preavviso riguarda unicamente
il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può
essere
esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché
, in mancanza di
allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza
soluzione di continuità
più
contratti a termine.
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6.4) Richiesta danni per recesso prima del termine
Il recesso ante tempus può
avvenire solo in relazione ad un grave
inadempimento imputabile alla parte non recedente. Qualora sussista la
violazione degli obblighi contrattuali conseguirà
alla risoluzione
contrattuale il diritto del recedente di ristoro dei danni verso la parte
inadempiente. Qualora tale inadempienza grave non venga accertata sarà
la
parte che recede anticipatamente a divenire a sua volta inadempiente alle
proprie obbligazioni contrattuali, esponendosi a risarcire il danno subito
dall’altra.
Il danno si configura diversamente a seconda che inadempiente sia il
preponente o l’agente, ma in nessuna delle due ipotesi competerà
il
preavviso.
Nel primo caso, esso consiste nell’ammontare delle provvigioni che sarebbero
spettate all’agente se il rapporto fosse continuato fino alla scadenza. Per
tale calcolo si potrebbe utilizzare la media delle provvigioni in precedenza
percepite dall’agente e commisurate al periodo “non lavorato” ovvero far
riferimento alle provvigioni percepite dall’agente subentrato a quello
disdettato. Dovranno inoltre essere dedotte le presumibili spese che
l’agente avrebbe dovuto affrontare nel periodo “non lavorato”.
Normativa
Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Giurisprudenza
Cass. Civile, sez. lav., 17.06.1992, n. 7426
La speciale normativa che limita la possibilità
di stipulare contratto di
lavoro di tipo subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al
contratto di agenzia. é
pertanto legittima la clausola di tacita
rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza
che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la
conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato;
nell’ipotesi si rinnovo automatico del contratto per mancato invio della
disdetta e successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente dal
rapporto, l’agente ha diritto non all’indennità
sostitutiva del preavviso,
ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso.
Cass. Civile, sez. lav., 17.06.1992, n. 7426
Le conseguenze dell’illegittima risoluzione ante tempus da parte del
preponente, di un rapporto di agenzia a termine sono disciplinate dalla
norma generale dell’art. 1223 c.c.; pertanto, il lucro cessante, costituito
dall’utilità
economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad
impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con
il guadagno netto che l’agente avrebbe conseguito sino alla scadenza
convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia
conseguito da un’attività
sostitutiva di quella venuta a meno a seguito del
recesso del preponente o che, a norma dell’art. 1227 secondo comma c.c.,
avrebbe potuto conseguire con l’uso dell’ordinaria diligenza.
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6.5)
Recesso con preavviso del preponente
Il recesso nei contratti di agenzia a tempo indeterminato ha come finalità
di determinare il termine precedentemente non concordato. Esso è
un diritto
potestativo, consistente nel potere di porre in qualunque momento un limite
temporale al rapporto obbligatorio. La sua efficacia è
subordinata alla
conoscenza che ne abbia avuto, o che ne avrebbe dovuto avere, il receduto,
secondo la regola stabilita dall’art. 1335 c.c.. In ogni caso il recesso
deve avvenire con forma scritta.
Il preavviso risponde alla funzione di acconsentire alla parte non recedente
di ultimare le attività
contrattuali in essere e di avere il tempo
necessario di cercare una nuova casa mandante o un nuovo agente. é
un temine
sospensivo con la funzione di differire lo spirare degli effetti del
contratto.
Il preponente quando decide di recedere dal contratto deve innanzitutto
preavvisare l’agente, comportarsi secondo i canoni di correttezza e buona
fede. Dare la possibilità
all’agente di espletare tutte le attività
rimanenti. L’effetto della scadenza del temine del contratto si produce al
termine della scadenza del preavviso. Il preavviso non può
essere inferiore
a 1 mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo
anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il
quarto anno iniziato, cinque mesi per il quinto anno iniziato e sei mesi a
partire dal sesto anno iniziato e per tutti quelli successivi.
Normativa
Art. 1750, commi 2, 4 e 5, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è
a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine
stabilito.
Il termine di preavviso non può
comunque essere inferiore ad un mese per il
primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato,
a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a
cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti
gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il
preponente non può
osservare un termine inferiore a quello posto a carico
dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso
deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
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6.6) Recesso con preavviso dell’agente.
Per il caso di recesso da parte dell’agente o rappresentante, i termini di
preavviso sono indipendenti dalla durata del rapporto: tre mesi per l’agente
plurimandatario e cinque mesi per l’agente monomandatario. In ogni caso il
recesso deve avvenire con forma scritta.
Durante il periodo di preavviso l’agente deve continuare a comportarsi
secondo i canni di correttezza e buona fede e continuare a espletare le
attività
per concludere i rapporti con la preponente.
Normativa
Art. 1750, comma 1, cod. civ.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito
dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
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6.7) Recesso per giusta causa preponente
Il recesso per giusta causa con la sospensione in tronco del rapporto di
lavoro può
avvenire in diversi casi:
- inadempimento e condotta grave da parte dell’agente. L’inadempimento e la
condotta grave devono minare il rapporto fiduciario per rientrare nella
fattispecie di giusta causa. Pertanto lo scioglimento del contratto per
giusta causa può
avvenire solo nel caso in cui l’inadempimento da parte
dell’agente comporti l’impossibilità
di continuare il rapporto fino alla
scadenza del termine di preavviso.
- totale inattività
dell’agente
- l’effettuazione di attività
(anche se espletate da una persona di famiglia
che ha accesso ai documenti dell’agente) per conto di concorrenti del
preponente
- fornire notizie totalmente false sui clienti
- appropriazione indebita delle somme del preponente
- richiesta da parte dell’agente ai clienti di provvigioni a proprio favore
- avvalersi di subagenti o collaboratori se il contratto non li prevedeva
- concessione di sconti anomali alla clientela
- violazione del patto di esclusiva
- effettuare pubblicità
negativa verso i clienti della preponente
Il recesso per giusta causa va comunicato tempestivamente dopo il
verificarsi del motivo che lo giustifica. Tuttavia l’immediatezza del
recesso è
comunque relativa perché
subordinata all’effettivo accertamento
dei fatti che lo determinano.
Normativa
Art. 2119, comma 1, cod. civ.
Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto prima della scadenza del
termine, se il contratto è
a tempo determinato, o senza preavviso, se il
contratto è
a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è
a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa
compete l'indennità
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. lav., 28.03.2000, n. 3738
Al rapporto di agenzia è
applicabile, in analogia con le disposizioni
previste per il rapporto di lavoro subordinato, l’istituto del recesso per
giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l’inadempimento del lavoratore,
occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità
delle prestazioni nei
due contratti, giacche l’obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro
subordinato è
configurabile come obbligazione di “mezzi”, mentre quella
dell’agente è
configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due
casi, l’inadempimento del lavoratore é
diversamente apprezzabile.
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6.8)
Recesso per giusta causa dell’agente.
Il recesso per giusta causa con la sospensione in tronco del rapporto di
lavoro può
avvenire per diversi casi:
- mancato pagamento della provvigione
- drastica riduzione della zona di lavoro
- rifiuto sistematico di dar luogo alle proposte dell’agente
- aggressione fisica da parte del supervisore senza che il preponente abbia
adottato le necessarie misure e soluzioni.
Il recesso per giusta causa va comunicato tempestivamente dopo il
verificarsi del motivo che lo giustifica. Tuttavia l’immediatezza del
recesso è
comunque relativa perché
subordinata all’effettivo accertamento
dei fatti che lo determinano.
Normativa
Art. 2119, comma 1, cod. civ.
Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto prima della scadenza del
termine, se il contratto è
a tempo determinato, o senza preavviso, se il
contratto è
a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è
a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa
compete l'indennità
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Giurisprudenza
Cassazione civile, sez. lav., 28.03.2000, n. 3738
Al rapporto di agenzia è
applicabile, in analogia con le disposizioni
previste per il rapporto di lavoro subordinato, l’istituto del recesso per
giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l’inadempimento del lavoratore,
occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità
delle prestazioni nei
due contratti, giacche l’obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro
subordinato è
configurabile come obbligazione di “mezzi”, mentre quella
dell’agente è
configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due
casi, l’inadempimento del lavoratore é
diversamente apprezzabile.
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6.9)
Richiesta di esonero dal preavviso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare al
preavviso senza obbligo di corrispondere in tutto o in parte la relativa
indennità
sostitutiva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Normativa
Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è
a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine
stabilito.
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6.10) Accettazione delle dimissioni con esonero del preavviso
Le dimissioni ds parte dell’agente devono avvenire attraverso la forma
scritta e tempestivamente comunicate alla preponente.
L’agente può
richiedere di essere esonerato dal preavviso. Nel caso di
accettazione da parte della preponente non è
dovuta da nessuna delle parti
l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Normativa
Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è
a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine
stabilito.
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6.11)
Rinunzia al preavviso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare al
preavviso senza obbligo di corrispondere in tutto o in parte la relativa
indennità
sostitutiva entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Normativa
Art. 1750, comma 2, cod. civ.
Se il contratto di agenzia è
a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine
stabilito.
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6.12) Corresponsione dell’indennità
sostitutiva del preavviso.
L’indennità
sostitutiva di tipo risarcitorio è
rapportata al periodo di
preavviso non dato e si calcola sulla base della media dei guadagni
complessivi dell’anno precedente (01/01 – 31/12) ovvero sulla media degli
ultimi dodici mesi di durata del rapporto, se tale media risulti più
favorevole per l’agente. I periodi di preavviso sono differenziati in
relazione alla durata del rapporto e al fatto che l’agente sia mono o
plurimandatario.
Normativa
Art. 2118, comma 2, cod. civ.
In mancanza di preavviso, il recedente è
tenuto verso l'altra parte a
un'indennità
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata
per il periodo di preavviso.
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6.13) Risoluzione consensuale del rapporto
Il contratto di agenzia può
sciogliersi anche per mutuo consenso e cioè
quando le parti manifestino la reciproca volontà
di non dar seguito al
rapporto. La risoluzione è
un negozio bilaterale mediante il quale si
estinguono le reciproche obbligazioni.
Tale scelta può
essere realizzata in forma verbale, e per fatti concludenti.
La forma scritta non è
dovuta e tantomeno l’indennità
di preavviso né
quella
suppletiva della clientela.
Normativa
Art. 1750, comma 5, cod. civ.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso
deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
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7) INDENNITÀ
DI FINE RAPPORTO
7.1)
Richiesta di corresponsione dell’indennità
in caso di cessazione del
rapporto
Nel rapporto di agenzia, il diritto all’indennità
di scioglimento del
contratto è
subordinata alla concorrente presenza sia del requisito della
permanenza per il preponente di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività
di promozione degli affari compiuta dall’agente, sia della rispondenza ad
equità
dell’attribuzione all’agente dell’indennità
, in considerazione delle
circostanze del caso concreto e in particolare delle provvigioni da lui
perse.
La norma è
volutamente indeterminata, in modo da lasciare spazio alla
contrattazione collettiva ed a quella individuale nella determinazione
concreta dei diritti dell’agente a fine rapporto- le somme che il preponente
deve all’agente per l’indennità
sono accantonate annualmente all’Enasarco.
Inoltre è
possibile prevedere un compenso aggiuntivo legato alla natura
dell’attività
dell’agente.
Normativa
Art. 1751, commi1 e 3-6 cod. civ.
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7.2)
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è
tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità
se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità
sia equo, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e
che risultano dagli affari con tali clienti.
L'importo dell'indennità
non può
superare una cifra equivalente ad
un'indennità
annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in
questione.
La concessione dell'indennità
non priva comunque l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità
prevista dal presente articolo se,
nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare
al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio
dell'agente.
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7.3)
Mancata corresponsione dell’indennità
in caso di cessazione del rapporto
Il secondo comma dell’art. 1751 c.c., elenca alcuni fatti impeditivi
all’insorgenza del diritto quali:
1. l’inadempimento grave imputabile all’agente e tale da giustificare nella
sostanza il recesso per “giusta causa”.
2. il recesso dell’agente non per colpa del preponente a meno che il recesso
non dipenda da fatti naturali dell’agente (età
, infermità
, malattia).
3. la cessione di diritti ed obblighi a terzi.
Dalla qualifica di questi eventi come fatti impeditivi del diritto come
conseguenza che qualora risulti in causa la cessazione del rapporto,
l’agente non ha l’onere di provare a quale soggetto sia imputabile il
recesso né
l’esistenza di una giusta causa di dimissioni.
Normativa
Art. 1751, comma 2, cod. civ.
L'indennità
non è
dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente, la quale, per la sua gravità
, non consenta la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato
da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili
all'agente, quali età
, infermità
o malattia, per le quali non può
più
essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività
;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo
i diritti e gli obblighi che ha in virtù
del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità
non può
superare una cifra equivalente ad
un'indennità
.
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7.4) Corresponsione agli eredi dell’indennità
in caso di cessazione del rapporto.
Normativa
Art. 1751, comma 7 cod. civ.
L'indennità
è
dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
7.5) Corresponsione dell’indennità
suppletiva di clientela
L’indennità
suppletiva di clientela ha una natura premiale, prevista ad
integrazione di quella di scioglimento del contratto. Essa non spetta nel
caso di inadempimento dell’agente o di suo recesso volontario. Ma spetta nel
caso di scioglimento per mutuo consenso.
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8)
CONTROVERSIE DI LAVORO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
8.1)
Atto di transazione
Per la fattibilità
di un atto di transazione è
sufficiente la presenza di
discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed
ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilità
del diritto di
contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle
parti sulla situazione di diritto della controversi, compresa la certezza
assoluta dell’intangibilità
della propria posizione.
Gli elementi essenziali della transazione debbono risultare dalla scrittura
che la contiene. Da essa si deve evincere la comune volontà
delle parti di
comporre una controversia in atto o prevista, vale a dire la materia oggetto
delle contrastanti pretese giuridiche delle parti. Non è
invece
indispensabile che le parti nell’atto enuncino le loro controversie. è
indispensabile che la transazione sia provata per iscritto.
Normativa
Art. 1965 cod. civ.
La transazione è
il contratto col quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite
che può
sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere
anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e
della contestazione delle parti.
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8.2)
Atto di rinunzia
Le norme inderogabili statuenti un diritto a favore del lavoratore possono
essere violate o da un atto, incidente sul momento genetico del diritto che
ne impedisca l’acquisizione o da un atto, incidente sul momento funzionale,
dispositivo del diritto già
acquisito dal titolare: nella prima ipotesi, si
configura la nullità
del negozio compiuto in violazione di dette norma,
nella seconda ipotesi, l’annullabilità
.
La rinunzia relativa a violazioni di diritti già
acquisiti sono colpite
dall’invalidità
.
Normativa
Art. 2113, comma 1, cod. civ.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del
codice di procedura civile, non sono valide.
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8.3) Atto di impugnazione di rinunzie e transazioni.
Nei rapporti di agenzia e rappresentanza sono valide le rinunzie e le
transazioni aventi ad oggetto la misura delle provvigioni spettanti
all’agente la cui determinazione è
rimessa alla volontà
delle parti; ma non
quelle che abbiano ad oggetto la determinazione dell’ammontare
dell’indennità
in caso di cessazione del rapporto, non derogabile a
svantaggio dell’agente.
Normativa
Art. 2113 commi 2 – 4, cod. civ.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà
.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del c. p.c.
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8.4)
Richiesta del preponente di convocazione della commissione di conciliazione.
La richiesta di tentativo di conciliazione è
obbligatorio nel caso in cui la
controversia in materia di agente sia applicabile il rito del lavoro.
Infatti il primo comma dell’art. 410 c.p.c. prevede un vero e proprio
obbligo, per chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non avvalendosi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, di esperire il
tentativo di conciliazione presso la competente commissione di
conciliazione.
Normativa
Art. 410, comma 1, cod. proc. civ.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può
promuovere
anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il
lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della
fine del rapporto.
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8.5)
Richiesta dell’agente di convocazione della commissione di conciliazione.
La richiesta di tentativo di conciliazione è
obbligatorio nel caso in cui
alla controversia in materia di agente sia applicabile il rito del lavoro.
Infatti il primo comma dell’art. 410 c.p.c. prevede un vero e proprio
obbligo, per chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., non avvalendosi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, di esperire il
tentativo di conciliazione presso la competente commissione di
conciliazione.
Normativa
Art. 410, comma 1, cod. proc. civ.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può
promuovere
anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il
lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della
fine del rapporto.
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8.6) Convocazione delle parti davanti alla commissione di conciliazione.
La convocazione delle parti davanti alla commissione di conciliazione è
un
atto recettizio che si perfeziona al momento in cui perviene nella sfera di
conoscenza, effettiva o presunta, del destinatario consentendo la
costituzione del rapporto arbitrale.
Normativa
Art. 410, comma 2, 3, 4, 5 e 6, cod. proc. civ.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre
dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da
un suo delegato, in qualità
di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse
modalità
e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche
presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità
, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo
comma.
In ogni caso per la validità
della riunione e' necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
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8.7) Verbale di conciliazione avanti alla commissione di conciliazione
La sottoscrizione dl verbale di conciliazione non preclude all’agente
l’azione giudiziaria a tutela di quei diritti che nell’atto non siano stati
specificamente tutelati (o semplicemente individuati).
Normativa
Art. 411, comma 1, cod. proc. civ.
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il
tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilità
di sottoscrivere.
8.8)
Verbale di comparizione in caso di mancato accordo
Normativa
Art. 412 cod. proc. civ.
Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti
possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano,
precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al
lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di
titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di
rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel
termine di cinque giorni.
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8.9)
Verbale in caso di mancata comparizione
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine il
tentativo di conciliazione si considera espletato ai fini della
procedibilità
della domanda giudiziale.
Normativa
Art. 410, comma 7, cod. proc. civ.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza
di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere
al tentativo di conciliazione.
8.10)
Verbale di conciliazione in sede sindacale
La conciliazione in sede sindacale non è
impugnabile rimanendo precluso al
giudice l’accertamento della situazione preesistente e della violazione di
disposizioni inderogabili eventualmente attuata con atti transattivi. La
conciliazione in sede sindacale è
identificabile nell’accordo che i singoli
prestatori di lavoro contraggono con l’assistenza ad un’organizzazione
sindacale, che assume la veste di garante della libera formazione della
volontà
dell’assistito espressa nell’accordo.
Normativa
Art. 411, comma 3, cod. proc. civ.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo
verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il
tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertata la autenticità
, provvede a depositarlo nella cancelleria della
pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità
formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
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8.11) Istanza di concessione dell’esecutività
del verbale di conciliazione
Nelle conciliazioni per processo verbale il giudice non interviene
limitandosi a dichiarare esecutivo il processo verbale; sicché
non può
riconoscersi ai verbali di conciliazione il carattere di provvedimenti
giurisdizionali.
Normativa
Art. 411, comma 3, cod. proc. civ.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della
pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità
formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
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8.12)
Verbale di conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è
una conciliazione tra le parti che l’hanno
conclusa, con la particolarità
di essere consacrata in un processo verbale
avente carattere documentale. A tal fine perché
si realizzi un’attività
negoziale è
necessario che dal processo verbale di conciliazione risulti
l’incontro delle volontà
delle parti che unisce al suo contenuto sostanziale
l’impossibilità
di una qualsiasi ulteriore prosecuzione del giudizio.
Normativa
Art. 420, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ.
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga
liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La
mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo,
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le
parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni già
formulate, previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facoltà
di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La
procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini
della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la
decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla
competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può
definire il
giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza
anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
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9) IL RICORSO GIUDIZIALE
9.1)
Atto di interruzione della prescrizione
Nel contratto di agenzia il termine prescrizionale del diritto alle
provvigioni è
quinquennale e decorre dalla data di maturazione del diritto
stesso.
Normativa
Art. 2948 cod. civ.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità
delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità
delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro
corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente
ad anno o in termini più
brevi. (La Corte costituzionale con sentenza 10
giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente
numero limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro);
5) le indennità
spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
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9.2) Ricorso giudiziale
Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso
costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui
inerisce anche la valutazione delle prove.
Il ricorso introduttivo del tutto privo dell’indicazione delle ragioni di
fatto e in diritto della pretesa, non desumibili neppure dall’indicazione
dei mezzi di prova, è
inidoneo al raggiungimento delle finalità
proprie del
ricorso stesso. E pertanto è
affetto da nullità
.
L’obbligo del ricorrente di indicare i mezzi di prova dei quali intenda
avvalersi è
previsto a pena di decadenza e nel caso deve riguardare anche
l’indicazione delle persone da interrogare.
La sanzione della decadenza che opera nei confronti del ricorrente che
ometta l’indicazione specifica dei documenti di prova, non determina
l’invalidità
o l’inammissibilità
del ricorso ma solo l’impossibilita di
utilizzare tali documenti come prova.
Normativa
Art. 414 cod. proc. civ.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché
la residenza o il domicilio eletto dal
ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e
la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché
la sede
del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
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9.3)
Decreto di fissazione dell’udienza di discussione
Normativa
Art. 415 cod. proc. civ.
Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme
con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con
decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a
comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono
decorrere più
di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data
di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello
di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la
notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
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9.4)
Memoria difensiva di costituzione del convenuto
Nel nuovo rito del lavoro, che è
caratterizzato dall’oralità
,
dall’immediatezza e dalla concentrazione degli atti processuali, nonché
dall’accentuata ufficialità
del processo, vige la disciplina secondo la
quale la memoria difensiva deve contenere anche l’indicazione specifica dei
mezzi di prova di cui il convenuto vuole avvalersi.
Normativa
Art. 415 cod. proc. civ.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza,
dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria
di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di
decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti
affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue
difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i
documenti che deve contestualmente depositare.
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9.5) Istanza del convenuto per domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto, nel processo civile,
esercita apposita domanda (e quindi, autonoma azione) verso l'attore: non si
limita cioè
a difendersi, ma chiede la condanna della propria controparte.
Il difensore della parte può
compiere tutti gli atti processuali relativi
alla controversia dedotta in lite, ma non può
, senza mandato speciale
compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, tra i quali
è
compreso quello di rinunzia ad una domanda riconvenzionale.
Normativa
Art. 415 cod. proc. civ.
Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma
del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa
memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al
giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo
415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione
dell'udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione
non devono decorrere più
di cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore a cura
dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla
data in cui e' stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del
primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un
termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il
termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di
cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
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9.6)
Istanza di pagamento delle somme non contestate
L’emissione dell’ordinanza esecutiva per il pagamento di somme ha natura
cautelare a cognizione sommaria; non può
essere pronunciata in base alla
sola contumacia del convenuto perché
questo richiede un comportamento
difensivo che postuli l’esistenza del credito del ricorrente.
Normativa
Art. 423, comma 1, cod. proc. civ.
Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con
ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
9.7)
Istanza di pagamento nei limiti della prova raggiunta
L’ordinanza del pagamento di una somma a titolo provvisorio può
essere
emessa anche prima dell’udienza di discussione della causa, e dopo la
notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza
al convenuto. L’ordinanza provvisionale appartiene alla categoria dei
provvedimenti cautelari d’urgenza e pertanto può
essere concessa anche
durante la sospensione del processo in seguito a regolamento di competenza.
Normativa
Art. 423, commi 2, 3 e 4, cod. proc. civ.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può
, su istanza del
lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo
provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità
per cui ritiene già
raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide
la causa.
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9.8)
Istanza di ingiunzione di pagamento
L’ istanza di ingiunzione di pagamento è
un provvedimento anticipatorio di
condanna rivolto a rendere impraticabili i tentativi del debitore di
guadagnare tempo proponendo giudizi di accertamento negativo di credito
ovvero a consentire al creditore di invocare la tutela monitora quando la
disponibilità
della prova scritta venga acquisita soltanto in corso di
causa.
L’ordinanza di ingiunzione è
soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili, ne consegue:
1. la revoca dell’ordinanza costituisce titolo per la cancellazione
dell’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta.
2. l’ordinanza di ingiunzione è
destinata ad essere assorbita dalla sentenza
che definisca il giudizio a cognizione piena.
L’ordinanza diviene immutabile al pari del decreto ingiuntivo, se il
giudizio di cognizione piena nel cui corso è
stata emanata si estingue per
rinuncia agli atti o per inattività
delle parti.
Normativa
Art. 186-ter, comma 1, cod. proc. civ.
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i
presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di
cui all'art. 634, la parte può
chiedere al giudice istruttore, in ogni stato
del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di
consegna.
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