L'iscrizione all'albo agenti
REQUISITI PER
L'ISCRIZIONE
L'attività di agente e
rappresentante di commercio
può essere svolta
individualmente o in
società, in quest'ultimo
caso i requisiti previsti
per l'iscrizione devono
essere posseduti da tutti i
legali rappresentanti.
L'iscrizione al Ruolo sarà
accolto o respinto con
provvedimento dalla
presentazione della domanda.
REQUISITI GENERALI:
Essere maggiorenne;
essere cittadino italiano o
di uno degli stati membri
dell' Unione Europea o
straniero non comunitario;
residente in Italia munito
del permesso di soggiorno;
aver assolto gli obblighi
scolastici conseguendo il
relativo titolo (per i nati
prima dell' 1/1/1952 occorre
la licenza elementare,
mentre per i nati
successivamente la licenza
di scuola media).
REQUISITI MORALI:
Avere il godimento dei
diritti civili;
non essere stato interdetto
o inabilitato;
non essere stato dichiarato
fallito;
non essere stato condannato,
salvo che non sia stata
ottenuta la riabililazione,
per i seguenti delitti:
contro la Pubblica
Amministrazione, I'
amministrazione della
giustizia, la fede pubblica,
I' economia pubblica, I'
industria e il commercio,
omicidio volontario, furto,
rapina estorsione, truffa,
appropriazione indebita,
ricettazione e per ogni
altro delitto non colposo
per il quale la legge
preveda la pena della
reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e nel
massimo a cinque anni. La
riabilitazione viene
concessa dall' autorità
giudiziaria trascorsi 5 anni
dal giorno in cui la pena
principale è stata scontata,
o si è comunque estinta, se
il condannato ha dato prova
costante ed effettiva di
buona condotta;
non essere stato sottoposto
a misure di prevenzione
contro la delinquenza
mafiosa.
REQUISITI
PROFESSIONALI (è
sufficiente solo uno dei
seguenti requisiti):
Essere in possesso di
diploma di scuola secondaria
superiore con indirizzo
commerciale o di laurea in
materie commerciali o
giuridiche;
aver superato un corso
professionale riconosciuto
dalla Regione e organizzato
dalla Camera di Commercio
seguito da esame scritto ed
orale;
aver lavorato, per almeno
due anni negli ultimi
cinque:
A)come dipendente con
qualifica di addetto alla
vendita (1º o 2º livello del
contratto del Commercio; 6º
o 7º livello del contratto
dell'lndustria); nel caso di
viaggiatore piazzista va
bene qualsiasi livello;
B)essere stato titolare di
un' impresa che abbia svolto
attività di commercio o di
somministrazione alimenti e
bevande.
Normativa
Il contratto di agenzia
Il contratto di agenzia è disciplinato dal combinato
disposto dagli artt.
1742-1753 del Codice Civile,
modificato dal Decreto
legislativo 15/2/99 n. 65,
che adegua la normativa
dell’attività degli agenti
di commercio alla direttiva
CEE 86/653.
Art. 1742 (Nozione).
1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente
l'incarico di promuovere,
per conto dell'altra, verso
retribuzione, la conclusione
di contratti in una zona
determinata.
2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna
parte ha diritto di ottenere
dall'altra un documento
dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto
del contratto e delle
clausole aggiuntive. Tale
diritto è irrinunciabile.
Art. 1743 (Diritto di
esclusiva).
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e
per lo stesso ramo di
attività, né l'agente può
assumere l'incarico di
trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli
affari di più imprese in
concorrenza tra loro.
Art. 1744 (Riscossioni).
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del
preponente. Se questa
facoltà gli è stata
attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni
senza speciale
autorizzazione.
Art. 1745 (Rappresentanza
dell'agente).
1. Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del
contratto concluso per il
tramite dell'agente e i
reclami relativi alle
inadempienze contrattuali
sono validamente fatti
all'agente.
2. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari
nell'interesse del
preponente e presentare i
reclami che sono necessari
per la conservazione dei
diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 (Obblighi
dell'agente).
1. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli
interessi del preponente ed
agire con lealtà e buona
fede. In particolare deve
adempiere l'incarico
affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e
fornire al preponente le
informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per
valutare la convenienza dei
singoli affari. E' nullo
ogni patto contrario.
2. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono
al commissionario ad
eccezione di quelli di cui
all'articolo 1736, in quanto
non siano esclusi dalla
natura del contratto di
agenzia.
3. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una
responsabilità, anche solo
parziale, per
l'inadempimento del terzo. E
però consentito alle parti
di concordare di volta in
volta la concessione di una
apposita garanzia da parte
dell'agente, purché ciò
avvenga con riferimento a
singoli affari,
individualmente determinati;
l'obbligo di garanzia
assunto dall'agente non sia
di ammontare più elevato
della provvigione che per
quell'affare l'agente
medesimo avrebbe diritto a
percepire; sia previsto per
l'agente un apposito
corrispettivo.
Art. 1747 (Impedimento
dell'agente).
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico
affidatogli deve dare
immediato avviso al
preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento
del danno.
Art. 1748 (Diritti
dell'agente).
1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l'agente ha diritto alla
provvigione quando
l'operazione è stata
conclusa per effetto del suo
intervento.
2. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi
dal preponente con terzi che
l'agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per
affari dello stesso tipo o
appartenenti alla zona o
alla categoria o gruppo di
clienti riservati
all'agente, salvo che sia
diversamente pattuito.
3. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari
conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto
se la proposta è pervenuta
al preponente o all'agente
in data antecedente o gli
affari sono conclusi entro
un termine ragionevole dalla
data di scioglimento del
contratto e la conclusione è
da ricondurre
prevalentemente all'attività
da lui svolta; in tali casi
la provvigione è dovuta solo
all'agente precedente, salvo
che da specifiche
circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti.
4. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione
spetta all'agente dal
momento e nella misura in
cui il preponente ha
eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione in
base al contratto concluso
con il terzo. La provvigione
spetta all'agente, al più
tardi, inderogabilmente, dal
momento e nella misura in
cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la
prestazione qualora il
preponente avesse eseguito
la prestazione a suo carico.
5. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare,
in tutto o in parte,
esecuzione al contratto,
l'agente ha diritto, per la
parte ineseguita, ad una
provvigione ridotta nella
misura determinata dagli usi
o, in mancanza, dal giudice
secondo equità.
6. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse
solo nelle ipotesi e nella
misura in cui sia certo che
il contratto tra il terzo e
il preponente non avrà
esecuzione per cause non
imputabili al preponente. E'
nullo ogni patto più
sfavorevole all'agente.
7. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di
agenzia .
Art. 1749 (Obblighi del
preponente).
1. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede. Egli
deve mettere a disposizione
dell'agente la
documentazione necessaria
relativa ai beni o servizi
trattati e fornire
all'agente le informazioni
necessarie all'esecuzione
del contratto; in
particolare avvertire
l'agente, entro un termine
ragionevole, non appena
preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi. Il preponente
deve inoltre informare
l'agente, entro un termine
ragionevole,
dell'accettazione o del
rifiuto o della mancata
esecuzione di un affare
procuratogli.
2. Il preponente consegna all'agente un estratto conto
delle provvigioni dovute al
più tardi l'ultimo giorno
del mese successivo al
trimestre nel corso del
quale esse sono maturate.
L'estratto conto indica gli
elementi essenziali in base
ai quali è stato effettuato
il calcolo delle
provvigioni. Entro il
medesimo termine le
provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate
all'agente.
3. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite
tutte le informazioni
necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare
un estratto dei libri
contabili.
4. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del
presente articolo.
Art. 1750 (Durata del
contratto o recesso).
1. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui
ad essere eseguito dalle
parti successivamente alla
scadenza del termine si
trasforma in contratto a
tempo indeterminato.
2. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può
recedere dal contratto
stesso dandone preavviso
all'altra entro un termine
stabilito.
3. Il termine di preavviso non può comunque essere
inferiore ad un mese per il
primo anno di durata del
contratto, a 2 mesi per il
secondo anno iniziato, a 3
mesi per il terzo anno
iniziato, a 4 mesi per il
quarto anno, a 5 mesi per il
quinto anno e a 6 mesi per
il sesto anno e per tutti
gli anni successivi.
4. Le parti possono concordare termini di preavviso di
maggiore durata, ma il
preponente non può osservare
un termine inferiore a
quello posto a carico
dell'agente.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del
termine di preavviso deve
coincidere con l'ultimo
giorno del mese di
calendario.
Art. 1751 (Indennità in caso
di cessazione del rapporto).
1. All'atto della cessazione del rapporto il preponente è
tenuto a corrispondere
all'agente un'indennità se
ricorrano le seguenti
condizioni:
- l'agente abbia
procurato nuovi clienti al
preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti
esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti;
- il pagamento di
tale indennità sia equo,
tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, in
particolare delle
provvigioni che l'agente
perde e che risultano dagli
affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
- quando il
preponente risolve il
contratto per
un'inadempienza imputabile
all'agente, la quale, per la
sua gravità non consenta la
prosecuzione anche
provvisoria del rapporto;
- quando l'agente
recede dal contratto, a meno
che il recesso sia
giustificato da circostanze
attribuibili al preponente o
da circostanze attribuibili
all'agente, quali età,
infermità o malattia, per le
quali non può più essergli
ragionevolmente chiesta la
prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di
un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i
diritti e gli obblighi che
ha in virtù del contratto di
agenzia.
3. L'importo dell'indennità
non può superare una cifra
equivalente ad un'indennità
annua calcolata sulla base
della media annuale delle
retribuzioni riscosse
dall'agente negli ultimi 5
anni e, se il contratto
risale a meno di 5 anni,
sulla media del periodo in
questione.
4. La concessione dell'indennità non priva comunque
l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento
dei danni.
5. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal
presente articolo se, nel
termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto,
omette di comunicare al
preponente l'intenzione di
fare valere i propri
diritti.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio
dell'agente.
7. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per
morte dell'agente.
Art. 1751 bis (Patto di non
concorrenza).
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente
dopo lo scioglimento del
contratto deve farsi per
iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona,
clientela e genere di beni o
servizi per i quali era
stato concluso il contratto
di agenzia e la sua durata
non può eccedere i 2 anni
successivi all'estinzione
del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in
occasione della cessazione
del rapporto, la
corresponsione all'agente
commerciale di una indennità
di natura non provvigionale.
L'indennità va commisurata
alla durata, non superiore a
2 anni dopo l'estinzione del
contratto, alla natura del
contratto di agenzia e
all'indennità di fine
rapporto. La determinazione
della indennità in base ai
parametri di cui al
precedente periodo è
affidata alla contrattazione
tra le parti tenuto conto
degli accordi economici
nazionali di categoria. In
difetto di accordo
l'indennità è determinata
dal giudice in via
equitativa anche con
riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in
pendenza di contratto ed
alla loro incidenza sul
volume d'affari complessivo
nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un
solo preponente;
Art. 1752 (Agente con
rappresentanza).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche
nell'ipotesi in cui
all'agente è conferita dal
preponente la rappresentanza
per la conclusione dei
contratti.
Art. 1753 (Agenti di
assicurazione).
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli
agenti di assicurazione, in
quanto non siano derogate
dalle norme corporative o
dagli usi e in quanto siano
compatibili con la natura
dell’attività assicurativa.
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Accordi economici collettivi
Accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la
disciplina dei rapporti di
agenzia e rappresentanza
commerciale nei settori
industriali e della
cooperazione
Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione).
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i
rappresentanti di commercio,
rappresentati dalle
Associazioni sindacali
contraenti e le aziende
industriali rappresentate
dalle Associazioni aderenti
alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana (Confindustria),
nonché gli Enti cooperativi
rappresentati dalla
Confederazione Cooperative
Italiane (Confcooperative).
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e
1752 del codice civile,
indipendentemente dalla
qualifica o denominazione
usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente
da una o più ditte di
promuovere la conclusione di
contratti in una determinata
zona;
b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato
stabilmente da una o più
ditte di concludere
contratti in nome delle
medesime in una determinata
zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in
forma autonoma ed
indipendente,
nell'osservanza delle
istruzioni impartite dal
preponente ai sensi
dell'art. 1746 del codice
civile, senza obblighi di
orario di lavoro e di
itinerari predeterminati. Le
istruzioni di cui all'art.
1746 del codice civile
devono tenere conto
dell'autonomia operativa
dell'agente o
rappresentante, il quale,
tenuto ad informare
costantemente la casa
mandante sulla situazione
del mercato in cui opera,
non è tenuto peraltro a
relazioni con periodicità
prefissata sulla esecuzione
delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi
per oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio delle
attività suddette, salve le
eccezioni e deroghe
espressamente previste
nell'accordo stesso, nonchè
a coloro che, in qualità di
agenti o rappresentanti,
hanno incarico di vendere
esclusivamente a privati
consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli
artt. 10 e 13 - non sono
vincolanti nel caso di
conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a
coloro che svolgono anche il
commercio in proprio nello
stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella definizione di cui al
secondo comma, lett. a) e
b), rientrano anche gli
agenti e i rappresentanti di
commercio operanti in
"tentata vendita", a
condizione che vengano
rispettati i principi di
autonomia e indipendenza
nello svolgimento
dell'attività e che non
siano previsti obblighi di
orario di lavoro e di
itinerari predeterminati.
Art. 2 (Zona ed esclusiva - Variazioni).
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le
parti, di norma la ditta non
può valersi
contemporaneamente nella
stessa zona e per lo stesso
ramo di commercio di più
agenti o rappresentanti, nè
l'agente o rappresentante
può assumere l'incarico di
trattarvi gli affari di più
ditte che siano in
concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di
esclusiva per una sola
ditta, all'assunzione, da
parte dell'agente o
rappresentante,
dell'incarico di trattare
gli affari di più ditte non
in concorrenza tra di loro.
Nel caso in cui l'agente o
rappresentante non sia
vincolato dal patto di
esclusiva per una sola
ditta, egli resta libero di
assumere altri incarichi per
ditte che non siano in
concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e
della misura delle
provvigioni, esclusi i casi
di lieve entità
(intendendosi per lieve
entità le riduzioni, che
incidano fino al 5% del
valore delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante nell'anno
civile precedente la
variazione, ovvero nei 12
mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero),
possono essere realizzate
previa comunicazione scritta
all'agente o al
rappresentante da darsi
almeno 2 mesi prima (ovvero
4 mesi prima per gli agenti
e rappresentanti impegnati
ad esercitare la propria
attività esclusivamente per
una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti
per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da
modificare sensibilmente il
contenuto economico del
rapporto (intendendosi per
variazione sensibile le
riduzioni superiori al 20%
del valore delle provvigioni
di competenza dell'agente
nell'anno civile precedente
la variazione, ovvero nei 12
mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero), il
preavviso scritto non potrà
essere inferiore a quello
previsto per la risoluzione
del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30
giorni, di non accettare le
variazioni che modifichino
sensibilmente il contenuto
economico del rapporto, la
comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di
agenzia o rappresentanza, ad
iniziativa della casa
mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un
periodo di dodici mesi sarà
da considerarsi come unica
variazione, per
l'applicazione del presente
articolo 2, sia ai fini
della richiesta del
preavviso di 2 o 4 mesi, sia
ai fini della possibilità di
intendere il rapporto
cessato ad iniziativa della
casa mandante.
Chiarimento a verbale all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo
del presente articolo, le
parti si danno atto che è da
escludersi la possibilità di
concorrenza quando
l'incarico conferito
all'agente o rappresentante
riguardi generi di prodotti
che per foggia, destinazione
e valore d'uso siano diversi
e infungibili tra di loro.
Art. 3 (Documenti - Campionario).
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono
essere precisati per
iscritto, in un unico
documento, oltre al nome
delle parti, la zona
assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la
durata, quando questa non
sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito
l'esplicito riferimento alle
norme dell'accordo economico
collettivo in vigore e
successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì
previsto che il valore dello
stesso potrà essere
addebitato all'agente o
rappresentante in caso di
mancata o parziale
restituzione o di
danneggiamento.
Art. 4 (Tempo determinato).
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche
al contratto a tempo
determinato in quanto
compatibili con la natura
del rapporto, con
esclusione, comunque, delle
norme relative al preavviso
di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi, la casa mandante
comunicherà all'agente o
rappresentante, almeno 60
giorni prima della scadenza
del termine, l'eventuale
disponibilità al rinnovo o
proroga del mandato.
Art. 5 (Diritti e doveri delle parti).
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico,
deve tutelare gli interessi
del preponente ed agire con
lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformità alle istruzioni
impartite dalla ditta e
fornire le informazioni
riguardanti le condizioni
del mercato nella zona
assegnatagli, nonché ogni
altra informazione utile al
preponente per valutare la
convenienza dei singoli
affari.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per
la ditta, nè di concedere
sconti o dilazioni, salvo
diverso accordo scritto.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria,
relativa ai beni o servizi
trattati e fornire
all'agente o rappresentante
le notizie utili a svolgere
nella maniera più producente
il proprio mandato. Il
preponente informerà altresì
l'agente o rappresentante
sul lancio di nuovi prodotti
e sulle nuove politiche di
vendita e avvertirà
l'agente, allorché preveda
che il volume delle
operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine
per l'accettazione o il
rifiuto, totale o parziale,
da parte del preponente
delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente. In
assenza nel contratto
individuale di espressa
previsione del termine di
cui sopra, le proposte
d'ordine si intenderanno
accettate, ai soli fini del
diritto alla provvigione, se
non rifiutate dal preponente
entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle
proposte stesse.
Art. 6 (Provvigioni).
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civile, l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione,
determinata di norma in
misura percentuale, su tutti
gli affari conclusi durante
il rapporto, quando
l'operazione sia stata
conclusa per effetto del suo
intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno
stabiliti negli accordi tra
le parti; in ogni caso non
potranno essere dedotti
dall'importo a cui è
ragguagliata la provvigione
gli sconti di valuta
accordati per condizioni di
pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante
l'incarico continuativo di
riscuotere per conto della
casa, con responsabilità
dell'agente per errore
contabile, dovrà essere
stabilita una provvigione
separata, in relazione agli
affari per i quali sussista
l'obbligo della riscossione.
L'obbligo di stabilire la
provvigione separata di cui
trattasi non sussiste per il
caso in cui l'agente o
rappresentante svolga presso
i clienti della sua zona la
sola attività di recupero di
somme per le quali dai
clienti medesimi non siano
state rispettate le scadenze
di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante
l’incarico di coordinamento
di altri agenti in una
determinata area, purché sia
specificato nel contratto
individuale, dovrà essere
stabilito uno specifico
compenso aggiuntivo, in
forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la
esecuzione dell'affare si
effettui su accordo fra
fornitore ed acquirente per
consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole
consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore,
qualora la perdita subita
dalla ditta sia inferiore
all'importo della
provvigione sulla quota
soluta, la ditta verserà
all'agente o rappresentante
la differenza. Tuttavia,
qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia
inferiore al 15% del valore
del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto
alla provvigione sulla quota
soluta.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per
gli affari che non hanno
avuto esecuzione per causa
imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli
affari di una ditta ha
diritto alla provvigione
anche per gli affari
conclusi senza suo
intervento, semprechè
rientranti nell'ambito del
mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare
interessino zone e/o clienti
affidati in esclusiva ad
agenti diversi, la relativa
provvigione verrà
riconosciuta all'agente, che
abbia effettivamente
promosso l'affare, salvo
diversi accordi fra le parti
per un'equa ripartizione
della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di
agenzia, l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione sugli
affari proposti prima della
risoluzione o cessazione del
contratto ed accettati dalla
ditta anche dopo tale data,
salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo
l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta
della ditta, di prestare
l'opera di sua competenza
per la completa o regolare
esecuzione degli affari in
corso.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli
affari proposti e conclusi
anche dopo lo scioglimento
del contratto, se la
conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da
lui svolta ed essa avvenga
entro un termine ragionevole
dalla cessazione del
rapporto. A tal fine,
all'atto della cessazione
del rapporto, l'agente o
rappresentante relazionerà
dettagliatamente la
preponente sulle trattative
commerciali intraprese, ma
non concluse, a causa
dell’intervenuto
scioglimento del contratto
di agenzia. Qualora,
nell'arco di 4 mesi dalla
data di cessazione del
rapporto, alcune di tali
trattative vadano a buon
fine, l'agente avrà diritto
alle relative provvigioni,
come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale
ordine, inserito o meno
nella relazione dell'agente,
non potrà più essere
considerata conseguenza
dell'attività da lui svolta
e non sarà quindi
riconosciuta alcuna
provvigione. Sono fatti
comunque salvi gli accordi
fra le parti, che prevedano
un termine temporale diverso
o la ripartizione della
provvigione fra gli agenti
succedutisi nella zona ed
intervenuti per la
promozione e conclusione
dell'affare.
Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni).
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato,
le ditte invieranno
all'agente o rappresentante
il conto delle provvigioni,
nonchè il relativo importo,
con l'adempimento delle
formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali. In
caso di contestazione, la
ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30
giorni dalla definizione
della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme
dovute di oltre quindici
giorni, rispetto ai termini
di cui al precedente comma,
sarà tenuta a versare su
tali somme per tutti i
giorni di ritardo un
interesse in misura pari al
tasso ufficiale di
riferimento.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture
tramite l'agente o
rappresentante, essa deve
almeno alla fine di ogni
mese fornire all'agente o
rappresentante le copie
delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha
diritto ad anticipi, nel
corso del trimestre, nella
misura del 70% del suo
credito per tale titolo. Nel
caso in cui sia pattuito il
diritto alle provvigioni al
buon fine dell'affare, è
facoltà dell'agente o
rappresentante all'atto del
conferimento del mandato, di
chiedere, in alternativa al
criterio di cui sopra, la
liquidazione di anticipi
nella misura del 50% delle
provvigioni, che si
riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90
giorni, e nella misura del
35% delle provvigioni, che
si riferiscono ad affari con
pagamento oltre 90 giorni,
ma non oltre 120. Resta
fermo che l'agente o
rappresentante non ha
diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per
altro titolo.
Art. 8 (Rimborso spese).
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle
spese occasionate dalla sua
attività svolta ai sensi
dell'articolo 1 del presente
accordo, salvo patto in
contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante, anche se a titolo
di rimborso o concorso
spese, per lo svolgimento
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale sono computabili
agli effetti dei vari
istituti contrattuali e
legali e sono soggette alla
contribuzione Enasarco.
Art. 9 (Termini di preavviso).
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato, la parte
recedente dovrà darne
comunicazione scritta
all'altra parte con un
preavviso della seguente
misura:
A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per
una sola ditta
- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto;
- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una
sola ditta
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante,
la durata del preavviso sarà
di 5 o di 3 mesi, a seconda
che l'agente sia impegnato o
meno ad esercitare la sua
attività in esclusiva per
una sola ditta,
indipendentemente dalla
durata complessiva del
rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si
farà riferimento alla durata
complessiva del rapporto,
intendendosi il periodo
intercorso dalla stipula del
contratto fino al momento di
ricevimento della
comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di
preavviso possa coincidere
con uno qualsiasi dei giorni
di calendario, in rapporto
alla data di effettiva
ricezione della
comunicazione di recesso e
comunque nel rispetto della
durata del preavviso di cui
ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre
fine con effetto immediato
al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra
parte, in sostituzione del
preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari
a tanti dodicesimi delle
provvigioni liquidate
nell'anno solare precedente
(1 gennaio - 31 dicembre)
quanti sono i mesi di
preavviso dovuto ovvero una
somma a questa
proporzionale, in caso di
esonero da una parte del
preavviso. Qualora il
rapporto abbia avuto inizio
nel corso dell'anno solare
precedente, saranno
conteggiati i successivi
mesi dell'anno in corso per
raggiungere i dodici mesi di
riferimento. Ove più
favorevole, la media
retributiva per la
determinazione
dell'indennità di cui
trattasi sarà calcolata sui
dodici mesi immediatamente
precedenti la comunicazione
di recesso. Qualora il
rapporto abbia avuto una
durata inferiore a dodici
mesi, il detto computo si
effettuerà in base alla
media mensile delle
provvigioni liquidate
durante il rapporto stesso.
L'importo sostitutivo del
preavviso va computato su
tutte le somme corrisposte
in dipendenza del contratto
di agenzia, anche se a
titolo di rimborso o
concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare in tutto o in
parte al preavviso, senza
obbligo di corrispondere la
somma di cui al comma che
precede, entro 30 giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il
rapporto prosegue
regolarmente, con tutti i
diritti e gli obblighi
connessi al mandato.
Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed
esaustiva applicazione
all'art. 1751 cod. civ.
anche in riferimento alle
previsioni dell’art. 17
della Direttiva CEE n.
86/653, individuando con
funzione suppletiva modalità
e criteri applicativi,
particolarmente per quanto
attiene alla determinazione
in concreto della misura
dell'indennità in caso di
cessazione del rapporto, e
introducendo nel contempo
condizioni di miglior favore
per gli agenti e
rappresentanti di commercio,
sia per quanto riguarda i
requisiti per il
riconoscimento
dell'indennità, sia per ciò
che attiene al limite
massimo dell'indennità,
stabilito dal terzo comma
del predetto art. 1751 cod.
civ.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di
scioglimento del contratto
sarà composta da 2
emolumenti: l'uno,
denominato indennità di
risoluzione del rapporto,
viene riconosciuto
all'agente o rappresentante
anche se non ci sia stato da
parte sua alcun incremento
della clientela e/o del
fatturato, e risponde
principalmente al criterio
dell'equità; l'altro,
denominato indennità
suppletiva di clientela, è
invece collegato
all'incremento della
clientela e/o del fatturato
e intende premiare
essenzialmente la
professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui
ai successivi capi I e II,
sarà computata su tutte le
somme, comunque denominate,
percepite dall'agente nel
corso del rapporto, nonché
sulle somme per le quali, al
momento della cessazione del
rapporto, sia sorto il
diritto al pagamento in
favore dell'agente o
rappresentante, anche se le
stesse non siano state in
tutto o in parte ancora
corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà
corrisposta agli eredi.
I) indennità di risoluzione del rapporto:
all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o
rappresentante una
indennità, calcolata sulla
base delle provvigioni
annualmente maturate,
secondo le misure di seguito
riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA
SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01
annui ed € 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui
ed € 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in
tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto, ad
eccezione dello scioglimento
dello stesso ad iniziativa
della casa mandante
giustificata da una delle
fattispecie di sotto
elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal
preponente nell'apposito
fondo costituito presso la
Fondazione Enasarco, secondo
quanto previsto dalle norme
regolamentari di cui al
successivo articolo 16. Nel
medesimo regolamento saranno
altresì dettate le procedure
per il riaccredito in favore
della casa mandante degli
importi eventualmente già
accantonati al fondo stesso
ma non più spettanti
all’agente per il
verificarsi di una delle
ipotesi di decadenza di cui
sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr
presso la Fondazione
Enasarco, concordano di
procedere alla costituzione
di una commissione
paritetica, incaricata di
studiare e formulare
proposte sulla
trasformazione in senso
previdenziale dell'indennità
di cui al presente capo I.
Le risultanze dei lavori
della commissione paritetica
saranno sottoposte alle
parti stipulanti per le
determinazioni di competenza
entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
sarà corrisposta
direttamente dalla ditta
preponente all'agente o
rappresentante, in aggiunta
all'indennità di risoluzione
del rapporto, di cui al
precedente capo I, una
indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi
sull'ammontare globale delle
provvigioni e delle altre
somme corrisposte o comunque
dovute all'agente o
rappresentante fino alla
data di cessazione del
rapporto, secondo le
seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre
somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni maturate
dal quarto anno (nel limite
massimo annuo di € 45.000,00
di provvigioni);
- ulteriore 0,50%
aggiuntivo sulle provvigioni
maturate dopo il sesto anno
compiuto (nel limite massimo
annuo di € 45.000,00 di
provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla
precedente lett. A), sarà
riconosciuto all'agente o
rappresentante un ulteriore
importo a titolo di
indennità suppletiva di
clientela, a condizione che,
alla cessazione del
contratto, egli abbia
apportato nuovi clienti al
preponente e/o abbia
sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti
esistenti, in modo da
procurare al preponente
anche dopo la cessazione del
contratto sostanziali
vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti
misure:
- 1% sul valore annuo
dell'incremento delle
provvigioni, come
determinato ai sensi del
successivo articolo 11;
- 2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 100%;
- 3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 150%;
- 4% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 200%;
- 5% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 250%;
- 6% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 300%;
- 7% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere superiore
alla differenza tra
l'ammontare massimo previsto
dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
e la somma degli emolumenti
del capo I e del capo II,
lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici
di vendere esclusivamente a
privati consumatori,
l'ammontare annuo delle
provvigioni eccedenti la
misura del 12% viene preso
in considerazione ai fini
del calcolo dell'indennità
suppletiva di clientela, nel
limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se
il contratto si scioglie per
un fatto imputabile
all'agente o rappresentante.
Non si considerano fatto
imputabile all'agente o
rappresentante le dimissioni
dovute a invalidità
permanente e totale o
successive al conseguimento
della pensione di vecchiaia
(ENASARCO), sempreché tali
eventi si verifichino dopo
che il rapporto sia durato
almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà
riconosciuto, nei termini e
alle condizioni di cui
sopra, anche per lo
scioglimento del contratto a
termine, che sia stato
rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del
presente articolo verranno
riconosciuti all'agente o
rappresentante, anche nel
caso in cui eccedano
l'ammontare massimo
stabilito dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive
in materia di indennità per
la cessazione del rapporto
di agenzia sono applicative
della Direttiva CEE n.
86/653 e dell'art. 1751 c.c.,
ne rispettano la lettera e
lo spirito così come
perseguito dal legislatore
comunitario e nazionale e
costituiscono
complessivamente una
condizione di miglior favore
rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 11 (Individuazione del valore dell'incremento e del
relativo tasso).
Per individuare il valore reale dell'incremento della
clientela e/o del fatturato,
di cui al punto II), lett.
B), dell’articolo 10, da
parte dell'agente o
rappresentante, sarà preso
in considerazione il volume
complessivo dei guadagni
provvigionali e di ogni
altro compenso percepito
dall'agente e
rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si
applicano le aliquote di cui
al capo II, lett. B), si
determina in base alla
differenza tra i guadagni
complessivi risultanti dalle
ultime 4 liquidazioni
trimestrali e quelli
risultanti dalle prime 4
liquidazioni trimestrali
(applicandosi a questi
ultimi i coefficienti di
rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al
quale si individua
l'aliquota applicabile, si
determina commisurando
percentualmente all'importo
rivalutato delle prime 4
liquidazioni trimestrali il
valore differenziale
calcolato secondo quanto
disposto dal comma
precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le
parti direttamente
interessate possono
concordare di assumere, come
base di calcolo per la
determinazione del tasso di
incremento, il fatturato sul
quale sono state conteggiate
le prime 4 liquidazioni
trimestrali e il fatturato
sul quale sono state
calcolate le ultime 4
liquidazioni trimestrali. In
tal caso, il tasso finale di
incremento reale, di cui al
precedente comma, è
determinato in base alla
differenza tra il fatturato
relativo alle ultime 4
liquidazioni trimestrali e
il fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali (applicandosi a
quest'ultimo i coefficienti
di rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro),
commisurata percentualmente
al fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali rivalutato come
sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da più di 5 anni, il
valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi 2 anni di durata
del rapporto (otto
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al comma quarto - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
2 anni di durata del
rapporto (otto liquidazioni
trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da oltre dieci anni,
il valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi 3 anni di durata
del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al quarto comma - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
3 anni di durata del
rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali)
ovvero del relativo
fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai
precedenti commi va
effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso
di variazioni in aumento o
in diminuzione intervenute
nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio,
la clientela, i prodotti, le
provvigioni, gli effetti di
dette variazioni vanno
neutralizzati, non potendo
comportare né oneri né
vantaggi per nessuna delle
parti, ai fini specifici qui
considerati.
Norma transitoria agli articoli 10 e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II,
lettera A), dell'articolo
10, si applicano sulle
provvigioni e le altre somme
di competenza dell'agente
dalla data del 1^ gennaio
2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale
in corso alla data di
sottoscrizione del presente
accordo economico collettivo
e stipulati prima del
gennaio 2001, come dato
iniziale di raffronto ai
fini dell'individuazione del
monte provvigionale
differenziale su cui
applicare le aliquote
percentuali di cui al capo
II, lett. B), dell'art. 10,
ed ai fini della
determinazione del tasso
reale finale di incremento
della clientela e/o del
fatturato, di cui alla
medesima disposizione, si
prenderanno in
considerazione le
provvigioni e gli altri
proventi risultanti dalle 4
liquidazioni trimestrali di
competenza dell'anno 2001 (o
le otto liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 2000 e 2001,
nell'ipotesi del quinto
comma dell'art. 11, o le
dodici liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 1999, 2000 e
2001, nell'ipotesi del sesto
comma dell'art. 11) ovvero i
relativi fatturati, nel caso
di opzione secondo quanto
previsto dal quarto comma
dell’articolo .
Art. 12 (Malattia ed infortunio).
In caso di malattia o infortunio dell'agente o
rappresentante che gli
impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il
rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta
della ditta preponente o
dell'agente o rappresentante
interessato, resterà sospeso
ad ogni effetto per la
durata massima di 6 mesi
nell'anno solare dall'inizio
della malattia o dalla data
dell'infortunio,
intendendosi che in tale
periodo la ditta si asterrà
dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza,
ammalato od infortunato,
deve consentire, nel corso
di predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri e non
ha diritto a compensi sui
proventi degli affari
conclusi nel periodo stesso,
salvo pattuizioni
individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma
individuale o che siano soci
illimitatamente responsabili
di società di persone
(s.n.c. e s.a.s.) aventi per
oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale, si provvederà
alla stipulazione di una
polizza assicurativa,
tramite la Fondazione
ENASARCO, per coprire i
rischi derivanti da
infortunio e ricovero
ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo
le condizioni e i limiti
delle disposizioni
regolamentari allegate, che
formano parte integrante del
presente articolo, e
garantirà il trattamento di
seguito indicato,
indipendente e aggiuntivo
rispetto a quello
eventualmente erogato dalla
Fondazione ENASARCO con la
propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un
capitale di € 40.000,00;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un capitale
di € 50.000,00.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di
invalidità inferiore
all'81%, in relazione alla
percentuale riconosciuta
seconda la tabella INAIL,
purchè superiore al minimo
del 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di
degenza domiciliare
successiva a ricovero per
intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio, che
abbia comportato
l'applicazione di
ingessatura: corresponsione
di una diaria giornaliera di
€ 13,00, dal primo giorno di
degenza e fino ad un massimo
di 60 giorni per anno
assicurativo, fatta salva la
decorrenza iniziale della
copertura assicurativa per
la diaria stessa.
Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente
polizza da parte della
Fondazione ENASARCO restano
a carico delle ditte
mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota
parte dell'interesse del 4%
di spettanza delle case
mandanti, di cui all'art.
16, comma 3, del presente
accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma
dell'art. 12, lett. a), b) e
c), avranno effetto dal
momento in cui l'Enasarco
avrà provveduto
all'adeguamento della
polizza assicurativa in
atto. Fino a quella data,
restano valide le misure
stabilite dall'articolo 12
dell'accordo economico
collettivo 16 novembre 1988.
Art. 13 (Gravidanza e puerperio).
In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o
rappresentante, il rapporto
resterà sospeso ad ogni
effetto, su richiesta
dell’agente o rappresentante
medesima, per un periodo di
otto mesi, all’interno dei
quali deve collocarsi la
data del parto, intendendosi
che in tale periodo la ditta
si asterrà dal procedere
alla risoluzione del
rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve
consentire, nel corso di
predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirla
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri. Non
ha inoltre diritto a
compensi sui proventi degli
affari che siano stati
promossi e portati a
conclusione direttamente
dall'azienda o dal sostituto
nel periodo stesso, fermo
restando il diritto alla
provvigione per quegli
ordini pervenuti durante il
periodo di astensione per
effetto dell’attività in
precedenza svolta
dall’agente o
rappresentante.
Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale).
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando
quanto ivi stabilito, a
fronte del patto di non
concorrenza postcontrattuale
l'agente o rappresentante,
operante in forma
individuale o di società di
persone o di società di
capitali con un unico socio,
avrà diritto ad una
specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti
direttamente interessate, la
misura dell'indennità
spettante all'agente o
rappresentante per l'intera
durata massima (2 anni) del
patto di non concorrenza
viene determinata sulla base
della tabella allegata al
presente articolo. In caso
di patto di non concorrenza
di durata inferiore ai 2
anni, l'ammontare
dell'indennità indicata
nella tabella sarà ridotto,
in rapporto all'effettiva
durata del patto, sulla base
di un parametro del 40% per
il primo anno e del 60% per
il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media
annua delle provvigioni
spettanti negli ultimi 5
anni precedenti la
cessazione del rapporto
ovvero dalla media annua
calcolata sull'intero
rapporto, se questo abbia
avuto una durata inferiore a
5 anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non
motivate da inadempimento
del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco)
né da grave inabilità, che
non consenta più lo
svolgimento dell'attività,
la misura dell'indennità è
ridotta al 70%,
limitatamente al caso
dell’agente plurimandatario
e in relazione ad un mandato
che non rappresenti più del
25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad
esercitare la sua attività
in esclusiva per una sola
ditta, per il quale il
rapporto cessato valga
almeno l'80% del monte
provvigionale complessivo
spettante nel periodo di cui
al precedente terzo comma,
si applicheranno le misure
previste dalla tabella per
l'indennità del
monomandatario. L'agente o
rappresentante di commercio
che intenda avvalersi della
presente disposizione è
tenuto ad esibire, al
momento della cessazione del
rapporto, le scritture
contabili valide ai fini
fiscali, dalle quali risulti
il totale delle provvigioni
complessivamente percepite
in ciascuno degli anni presi
a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza,
l’agente o rappresentante
non ha diritto ad alcuna
indennità e pertanto dovrà
restituire al preponente gli
importi eventualmente già
percepiti a tale titolo.
Egli dovrà inoltre
corrispondere una penale di
ammontare non superiore al
50% dell’indennità di cui
alla Tabella allegata.
Ammontare totale
dell'indennità |
Anni di durata del
rapporto |
|
Monomandato |
Plurimandato |
Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Chiarimento a verbale
Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del
compenso del patto di non
concorrenza previsto
dall’art. 1751 bis del
codice civile è
complementare per l’agente
di commercio alla natura di
indennità prevista dall’art.
1751 del codice civile.
Art. 15 (Trattamento di previdenza).
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo
economico 30 giugno 1938 e
alle norme dettate dal
regolamento delle attività
istituzionali della
Fondazione Enasarco,
deliberato dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente il
5 agosto 1998 e approvato
dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione
economica il 24 settembre
1998, il trattamento di
previdenza in favore degli
agenti e rappresentanti, i
cui rapporti siano regolati
dal presente accordo, viene
attuato mediante il
versamento, da parte delle
ditte, di un contributo del
5,75% sulle provvigioni
liquidate all'agente o
rappresentante e da un pari
contributo a carico
dell'agente o
rappresentante, che verrà
trattenuto dalle ditte
all'atto della liquidazione
delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni
liquidate nell'anno nel
limite di € 12.394,97,
ovvero nel limite di €
21.691,19, se l'agente o
rappresentante sia impegnato
ad esercitare in esclusiva
la sua attività per una sola
ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha
applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le
attività di agenzia o
rappresentanza commerciale
siano esercitate da società
per azioni o da società a
responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al
versamento di un contributo
del 2% su tutte le
provvigioni corrisposte,
allo scopo di finanziare un
Fondo di assistenza in
favore degli agenti e
rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle
aziende per la previdenza si
intendono integralmente
soddisfatti, unitamente a
quelli per l'indennità, per
lo scioglimento del
contratto, come previsto
dall'art. 10, dalle
competenze spettanti agli
agenti e rappresentanti, in
dipendenza del trattamento
Enasarco, ai sensi dell'art.
12 dell'accordo 30 giugno
1938 e successivi
aggiornamenti.
Art. 16 (Iscrizione ENASARCO).
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e
rappresentanti all'Ente
nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di
commercio (Enasarco) entro
30 giorni dall'inizio del
rapporto di agenzia e di
rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati
alla Fondazione Enasarco con
periodicità trimestrale,
secondo la normativa
vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di
cui all'art. 10, punto I),
verranno accantonata presso
l'Enasarco con le modalità
stabilite nel regolamento di
cui all'art. 23, a
condizione che l'Istituto si
impegni a riconoscere alle
aziende un interesse del 4%
annuo sulle somme
accantonate nonché a
rivalutare i conti
individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante
invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo
di previdenza dell'Enasarco
e di quelle accantonate
presso il FIRR, di
competenza dell'anno
precedente.
Art. 17 (Pattuizioni individuali).
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni
individuali eventualmente
più favorevoli per l'agente
o rappresentante.
Art. 18 (Controversie).
Le parti stipulanti si riservano di istituire una
commissione nazionale
paritetica per l'esame e la
definizione delle
controversie circa
l'interpretazione e
l'applicazione del presente
accordo.
Art. 19 (Procedure di conciliazione ed arbitrato).
Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di
conciliazione e arbitrato in
sede di stesura completa
dell'accordo economico
collettivo e delle relative
disposizioni regolamentari.
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove
disposizioni, restano valide
le disposizione contenute
nell'art. 17 dell'accordo
economico collettivo del 16
novembre 1988.
Art. 20 (Decorrenza e durata).
Il presente accordo entra in vigore il 1º aprile 2002,
ferme restando le diverse
decorrenze specificamente
previste per determinati
istituti, e scadrà il 31
marzo 2005, salvo quanto
disposto dall'art. 21. Ove
non venga disdetto in forma
scritta da una delle parti
con un preavviso di 6 mesi,
si intenderà rinnovato di
anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a
che non sia sostituito da un
successivo accordo.
Art. 21 (Emanazione di norme di legge).
Qualora, in qualunque momento della durata del presente
accordo, venisse intrapresa
un'azione legislativa
tendente a modificare le
clausole dell'accordo
stesso, o che comunque
comporti oneri nuovi per le
ditte preponenti, le parti
si impegnano - su invito di
una di esse - a riunirsi
immediatamente per
concertarsi sui
provvedimenti da adottare
perchè la sostanza e lo
spirito del presente
accordo, ed in particolare
il complesso degli oneri da
esso derivanti, non
subiscano modificazioni.
Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della
data della eventuale entrata
in vigore della nuova norma,
da tale ultima data il
presente accordo si
intenderà decaduto.
Art. 22 (Inscindibilità e incumulabilità).
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le
disposizioni del presente
accordo relative alla
indennità di scioglimento
del contratto ed alla
previdenza sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 23 (Regolamento indennità risoluzione fine rapporto).
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un
apposito regolamento per
l'accantonamento ed il
versamento agli aventi
diritto dell'indennità per
la risoluzione del rapporto,
di cui al capo I dell'art.
10.
Art. 24 (Versamento contributo associativo).
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con
delega scritta, la casa
mandante provvederà a
trattenere sulle competenze
dell’agente o rappresentante
l’importo della quota
associativa e a versare
detto importo su apposito
conto corrente intestato
alle Organizzazioni
firmatarie, secondo le
indicazioni contenute nella
delega stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente
o rappresentante, mediante
raccomandata da indirizzare
contestualmente
all’organizzazione sindacale
di appartenenza e alla casa
mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti
di commercio danno atto
all'altra parte contraente
che l'accordo economico
sottoscritto in pari data
rappresenta una disciplina
normativa e previdenziale
del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
che contempera le attuali
possibilità della economia
nazionale con le esigenze
della categoria
rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla
norma di cui all'art. 21
dell'accordo, in caso di
presentazione di progetti di
legge sulla materia, di
portare a conoscenza dei
presentatori stessi questo
loro apprezzamento sugli
accordi raggiunti in campo
sindacale, che essi
considerano lo strumento più
idoneo per la
regolamentazione dei
rapporti dei propri
associati con le case
mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di
incontrarsi, su richiesta di
una di esse, durante il
periodo di vigenza del
presente accordo, per
esaminare lo stato del
settore, le sue prospettive
nonchè le situazioni di
mercato, anche per i
riflessi che possano
determinarsi sulle
condizioni economiche,
sociali e professionali
della categoria degli agenti
e rappresentanti di
commercio.
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Accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la
disciplina dei rapporti di
agenzia e rappresentanza
commerciale nel settore
della piccola e media
industria
Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di applicazione).
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e i
rappresentanti di commercio,
rappresentati dalle
Associazioni contraenti e le
aziende industriali,
rappresentate dalle API,
associazioni piccole e medie
industrie, aderenti alla
CONFAPI, Confederazione
italiana della piccola e
media industria.
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e
1752 del codice civile,
indipendentemente dalla
qualifica o denominazione
usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente
da una o più ditte di
promuovere la conclusione di
contratti in una determinata
zona;
b) è rappresentante di commercio il soggetto incaricato
stabilmente da una o più
ditte di concludere
contratti in nome delle
medesime in una determinata
zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in
forma autonoma ed
indipendente,
nell'osservanza delle
istruzioni impartite dal
preponente ai sensi
dell'art. 1746 del codice
civile, senza obblighi di
orario di lavoro e di
itinerari predeterminati. Le
istruzioni di cui all'art.
1746 del codice civile
devono tenere conto
dell'autonomia operativa
dell'agente o
rappresentante, il quale,
tenuto ad informare
costantemente la casa
mandante sulla situazione
del mercato in cui opera,
non è tenuto peraltro a
relazioni con periodicità
prefissata sulla esecuzione
delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi
per oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio delle
attività suddette, salve le
eccezioni e deroghe
espressamente previste
nell'accordo stesso, nonchè
a coloro che, in qualità di
agenti o rappresentanti,
hanno incarico di vendere
esclusivamente a privati
consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli
artt. 10 e 13 - non sono
vincolanti nel caso di
conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a
coloro che svolgono anche il
commercio in proprio nello
stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella definizione di cui al
secondo comma, lett. a) e
b), rientrano anche gli
agenti e i rappresentanti di commercio operanti in "tentata
vendita", a condizione che
vengano rispettati i
principi di autonomia e
indipendenza nello
svolgimento dell'attività e
che non siano previsti
obblighi di orario di lavoro
e di itinerari
predeterminati.
Art. 2 (Zona ed esclusiva - Variazioni).
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le
parti, di norma la ditta non
può valersi
contemporaneamente nella
stessa zona e per lo stesso
ramo di commercio di più
agenti o rappresentanti, nè
l'agente o rappresentante
può assumere l'incarico di
trattarvi gli affari di più
ditte che siano in
concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di
esclusiva per una sola
ditta, all'assunzione, da
parte dell'agente o
rappresentante,
dell'incarico di trattare
gli affari di più ditte non
in concorrenza tra di loro.
Nel caso in cui l'agente o
rappresentante non sia
vincolato dal patto di
esclusiva per una sola
ditta, egli resta libero di
assumere altri incarichi per
ditte che non siano in
concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e
della misura delle
provvigioni, esclusi i casi
di lieve entità
(intendendosi per lieve
entità le riduzioni, che
incidano fino al 5% del
valore delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante nell'anno
civile precedente la
variazione, ovvero nei
dodici mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero),
possono essere realizzate
previa comunicazione scritta
all'agente o al
rappresentante da darsi
almeno 2 mesi prima (ovvero
4 mesi prima per gli agenti
e rappresentanti impegnati
ad esercitare la propria
attività esclusivamente per
una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti
per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da
modificare sensibilmente il
contenuto economico del
rapporto (intendendosi per
variazione sensibile le
riduzioni superiori al 20%
del valore delle provvigioni
di competenza dell'agente
nell'anno civile precedente
la variazione, ovvero nei
dodici mesi antecedenti la
variazione, qualora l'anno
precedente non sia stato
lavorato per intero), il
preavviso scritto non potrà
essere inferiore a quello
previsto per la risoluzione
del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30
giorni, di non accettare le
variazioni che modifichino
sensibilmente il contenuto
economico del rapporto, la
comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di
agenzia o rappresentanza, ad
iniziativa della casa
mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un
periodo di dodici mesi sarà
da considerarsi come unica
variazione, per
l'applicazione del presente
articolo 2, sia ai fini
della richiesta del
preavviso di 2 o 4 mesi, sia
ai fini della possibilità di
intendere il rapporto
cessato ad iniziativa della
casa mandante.
Chiarimento a verbale all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo
del presente articolo, le
parti si danno atto che è da
escludersi la possibilità di
concorrenza quando
l'incarico conferito
all'agente o rappresentante
riguardi generi di prodotti
che per foggia, destinazione
e valore d'uso siano diversi
e infungibili tra di loro.
Art. 3 (Documenti - Campionario).
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono
essere precisati per
iscritto, in un unico
documento, oltre al nome
delle parti, la zona
assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la
durata, quando questa non
sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito
l'esplicito riferimento alle
norme dell'accordo economico
collettivo in vigore e
successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì
previsto che il valore dello
stesso potrà essere
addebitato all'agente o
rappresentante in caso di
mancata o parziale
restituzione o di
danneggiamento.
Art. 4 (Tempo determinato).
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche
al contratto a tempo
determinato in quanto
compatibili con la natura
del rapporto, con
esclusione, comunque, delle
norme relative al preavviso
di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi, la casa mandante
comunicherà all'agente o
rappresentante, almeno 60
giorni prima della scadenza
del termine, l'eventuale
disponibilità al rinnovo o
proroga del mandato.
Art. 5 (Diritti e doveri delle parti).
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione dell'incarico,
deve tutelare gli interessi
del preponente ed agire con
lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformità alle istruzioni
impartite dalla ditta e
fornire le informazioni
riguardanti le condizioni
del mercato nella zona
assegnatagli, nonché ogni
altra informazione utile al
preponente per valutare la
convenienza dei singoli
affari.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per
la ditta, nè di concedere
sconti o dilazioni, salvo
diverso accordo scritto.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria,
relativa ai beni o servizi
trattati e fornire
all'agente o rappresentante
le notizie utili a svolgere
nella maniera più producente
il proprio mandato. Il
preponente informerà altresì
l'agente o rappresentante
sul lancio di nuovi prodotti
e sulle nuove politiche di
vendita e avvertirà
l'agente, allorché preveda
che il volume delle
operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine
per l'accettazione o il
rifiuto, totale o parziale,
da parte del preponente
delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente. In
assenza nel contratto
individuale di espressa
previsione del termine di
cui sopra, le proposte
d'ordine si intenderanno
accettate, ai soli fini del
diritto alla provvigione, se
non rifiutate dal preponente
entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle
proposte stesse.
Art. 6 (Provvigioni).
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione,
determinata di norma in
misura percentuale, su tutti
gli affari conclusi durante
il rapporto, quando
l'operazione sia stata
conclusa per effetto del suo
intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno
stabiliti negli accordi tra
le parti; in ogni caso non
potranno essere dedotti
dall'importo a cui è
ragguagliata la provvigione
gli sconti di valuta
accordati per condizioni di
pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante
l'incarico continuativo di
riscuotere per conto della
casa, con responsabilità
dell'agente per errore
contabile, dovrà essere
stabilita una provvigione
separata, in relazione agli
affari per i quali sussista
l'obbligo della riscossione.
L'obbligo di stabilire la
provvigione separata di cui
trattasi non sussiste per il
caso in cui l'agente o
rappresentante svolga presso
i clienti della sua zona la
sola attività di recupero di
somme per le quali dai
clienti medesimi non siano
state rispettate le scadenze
di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante
l’incarico di coordinamento
di altri agenti in una
determinata area, purché sia
specificato nel contratto
individuale, dovrà essere
stabilito uno specifico
compenso aggiuntivo, in
forma non provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la
esecuzione dell'affare si
effettui su accordo fra
fornitore ed acquirente per
consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta
sugli importi delle singole
consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore,
qualora la perdita subita
dalla ditta sia inferiore
all'importo della
provvigione sulla quota
soluta, la ditta verserà
all'agente o rappresentante
la differenza. Tuttavia,
qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia
inferiore al 15% del valore
del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto
alla provvigione sulla quota
soluta.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per
gli affari che non hanno
avuto esecuzione per causa
imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli
affari di una ditta ha
diritto alla provvigione
anche per gli affari
conclusi senza suo
intervento, semprechè
rientranti nell'ambito del
mandato affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare
interessino zone e/o clienti
affidati in esclusiva ad
agenti diversi, la relativa
provvigione verrà
riconosciuta all'agente, che
abbia effettivamente
promosso l'affare, salvo
diversi accordi fra le parti
per un'equa ripartizione
della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di
agenzia, l'agente o
rappresentante ha diritto
alla provvigione sugli
affari proposti prima della
risoluzione o cessazione del
contratto ed accettati dalla
ditta anche dopo tale data,
salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo
l'obbligo, per l'agente o
rappresentante, a richiesta
della ditta, di prestare
l'opera di sua competenza
per la completa o regolare
esecuzione degli affari in
corso.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli
affari proposti e conclusi
anche dopo lo scioglimento
del contratto, se la
conclusione è effetto
soprattutto dell'attività da
lui svolta ed essa avvenga
entro un termine ragionevole
dalla cessazione del
rapporto. A tal fine,
all'atto della cessazione
del rapporto, l'agente o
rappresentante relazionerà
dettagliatamente la
preponente sulle trattative
commerciali intraprese, ma
non concluse, a causa
dell’intervenuto
scioglimento del contratto
di agenzia. Qualora,
nell'arco di 4 mesi dalla
data di cessazione del
rapporto, alcune di tali
trattative vadano a buon
fine, l'agente avrà diritto
alle relative provvigioni,
come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale
ordine, inserito o meno
nella relazione dell'agente,
non potrà più essere
considerata conseguenza
dell'attività da lui svolta
e non sarà quindi
riconosciuta alcuna
provvigione. Sono fatti
comunque salvi gli accordi
fra le parti, che prevedano
un termine temporale diverso
o la ripartizione della
provvigione fra gli agenti
succedutisi nella zona ed
intervenuti per la
promozione e conclusione
dell'affare.
Art. 7 (Liquidazione delle provvigioni).
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato,
le ditte invieranno
all'agente o rappresentante
il conto delle provvigioni,
nonchè il relativo importo,
con l'adempimento delle
formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali. In
caso di contestazione, la
ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30
giorni dalla definizione
della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme
dovute di oltre 15 giorni,
rispetto ai termini di cui
al precedente comma, sarà
tenuta a versare su tali
somme per tutti i giorni di
ritardo un interesse in
misura pari al tasso
ufficiale di riferimento.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture
tramite l'agente o
rappresentante, essa deve
almeno alla fine di ogni
mese fornire all'agente o
rappresentante le copie
delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha
diritto ad anticipi, nel
corso del trimestre, nella
misura del 70% del suo
credito per tale titolo. Nel
caso in cui sia pattuito il
diritto alle provvigioni al
buon fine dell'affare, è
facoltà dell'agente o
rappresentante all'atto del
conferimento del mandato, di
chiedere, in alternativa al
criterio di cui sopra, la
liquidazione di anticipi
nella misura del 50% delle
provvigioni, che si
riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90
giorni, e nella misura del
35% delle provvigioni, che
si riferiscono ad affari con
pagamento oltre 90 giorni,
ma non oltre 120. Resta
fermo che l'agente o
rappresentante non ha
diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per
altro titolo.
Art. 8 (Rimborso spese).
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle
spese occasionate dalla sua
attività svolta ai sensi
dell'articolo 1 del presente
accordo, salvo patto in
contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante, anche se a titolo
di rimborso o concorso
spese, per lo svolgimento
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale sono computabili
agli effetti dei vari
istituti contrattuali e
legali e sono soggette alla
contribuzione Enasarco.
Art. 9 (Termini di preavviso).
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato, la parte
recedente dovrà darne
comunicazione scritta
all'altra parte con un
preavviso della seguente
misura:
A - Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per
una sola ditta
- 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto;
- 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- 5 mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- 6 mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B - Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una
sola ditta
- 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o rappresentante,
la durata del preavviso sarà
di 5 o di 3 mesi, a seconda
che l'agente sia impegnato o
meno ad esercitare la sua
attività in esclusiva per
una sola ditta,
indipendentemente dalla
durata complessiva del
rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si
farà riferimento alla durata
complessiva del rapporto,
intendendosi il periodo
intercorso dalla stipula del
contratto fino al momento di
ricevimento della
comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di
preavviso possa coincidere
con uno qualsiasi dei giorni
di calendario, in rapporto
alla data di effettiva
ricezione della
comunicazione di recesso e
comunque nel rispetto della
durata del preavviso di cui
ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre
fine con effetto immediato
al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra
parte, in sostituzione del
preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari
a tanti dodicesimi delle
provvigioni liquidate
nell'anno solare precedente
(1 gennaio - 31 dicembre)
quanti sono i mesi di
preavviso dovuto ovvero una
somma a questa
proporzionale, in caso di
esonero da una parte del
preavviso. Qualora il
rapporto abbia avuto inizio
nel corso dell'anno solare
precedente, saranno
conteggiati i successivi
mesi dell'anno in corso per
raggiungere i dodici mesi di
riferimento. Ove più
favorevole, la media
retributiva per la
determinazione
dell'indennità di cui
trattasi sarà calcolata sui
dodici mesi immediatamente
precedenti la comunicazione
di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a
dodici mesi, il detto
computo si effettuerà in
base alla media mensile
delle provvigioni liquidate
durante il rapporto stesso.
L'importo sostitutivo del
preavviso va computato su
tutte le somme corrisposte
in dipendenza del contratto
di agenzia, anche se a
titolo di rimborso o
concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare in tutto o in
parte al preavviso, senza
obbligo di corrispondere la
somma di cui al comma che
precede, entro 30 giorni dal
ricevimento della predetta
comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il
rapporto prosegue
regolarmente, con tutti i
diritti e gli obblighi
connessi al mandato.
Art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed
esaustiva applicazione
all'art. 1751 cod. civ.
anche in riferimento alle
previsioni dell’art. 17
della Direttiva CEE n.
86/653, individuando con
funzione suppletiva modalità
e criteri applicativi,
particolarmente per quanto
attiene alla determinazione
in concreto della misura
dell'indennità in caso di
cessazione del rapporto, e
introducendo nel contempo
condizioni di miglior favore
per gli agenti e
rappresentanti di commercio,
sia per quanto riguarda i
requisiti per il
riconoscimento
dell'indennità, sia per ciò
che attiene al limite
massimo dell'indennità,
stabilito dal terzo comma
del predetto art. 1751 cod.
civ.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di
scioglimento del contratto
sarà composta da due
emolumenti: l'uno,
denominato indennità di
risoluzione del rapporto,
viene riconosciuto
all'agente o rappresentante
anche se non ci sia stato da
parte sua alcun incremento
della clientela e/o del
fatturato, e risponde
principalmente al criterio
dell'equità; l'altro,
denominato indennità
suppletiva di clientela, è
invece collegato
all'incremento della
clientela e/o del fatturato
e intende premiare
essenzialmente la
professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui
ai successivi capi I e II,
sarà computata su tutte le
somme, comunque denominate,
percepite dall'agente nel
corso del rapporto, nonché
sulle somme per le quali, al
momento della cessazione del
rapporto, sia sorto il
diritto al pagamento in
favore dell'agente o
rappresentante, anche se le
stesse non siano state in
tutto o in parte ancora
corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà
corrisposta agli eredi.
I) indennità di risoluzione del rapporto:
all’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o
rappresentante una
indennità, calcolata sulla
base delle provvigioni
annualmente maturate,
secondo le misure di seguito
riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA
SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400,01
annui ed € 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200,01 annui
ed € 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in
tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto, ad
eccezione dello scioglimento
dello stesso ad iniziativa
della casa mandante
giustificata da una delle
fattispecie di sotto
elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva
per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal
preponente nell'apposito
fondo costituito presso la
Fondazione Enasarco, secondo
quanto previsto dalle norme
regolamentari di cui al
successivo articolo 16. Nel
medesimo regolamento saranno
altresì dettate le procedure
per il riaccredito in favore
della casa mandante degli
importi eventualmente già
accantonati al fondo stesso
ma non più spettanti
all’agente per il
verificarsi di una delle
ipotesi di decadenza di cui
sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr
presso la Fondazione
Enasarco, concordano di
procedere alla costituzione
di una commissione
paritetica, incaricata di
studiare e formulare
proposte sulla
trasformazione in senso
previdenziale dell'indennità
di cui al presente capo I.
Le risultanze dei lavori
della commissione paritetica
saranno sottoposte alle
parti stipulanti per le
determinazioni di competenza
entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
sarà corrisposta
direttamente dalla ditta
preponente all'agente o
rappresentante, in aggiunta
all'indennità di risoluzione
del rapporto, di cui al
precedente capo I, una
indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi
sull'ammontare globale delle
provvigioni e delle altre
somme corrisposte o comunque
dovute all'agente o
rappresentante fino alla
data di cessazione del
rapporto e relative comunque
ad affari conclusi dopo il
1º luglio 1989, secondo le
seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre
somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto
anno (nel limite massimo
annuo di € 45.000,00 di
provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate
dopo il sesto anno compiuto
(nel limite massimo annuo di
€ 45.000,00 di provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla
precedente lett. A), sarà
riconosciuto all'agente o
rappresentante un ulteriore
importo a titolo di
indennità suppletiva di
clientela, a condizione che,
alla cessazione del
contratto, egli abbia
apportato nuovi clienti al
preponente e/o abbia
sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti
esistenti, in modo da
procurare al preponente
anche dopo la cessazione del
contratto sostanziali
vantaggi derivanti dagli
affari con tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti
misure:
- 1% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni,
come determinato ai sensi
del successivo articolo 11;
- 2% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 100%;
- 3% sul valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 150%;
- 4% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 200%;
- 5% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 250%;
- 6% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 300%;
- 7% del valore annuo dell'incremento, se il tasso di
incremento risulti superiore
al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere superiore
alla differenza tra
l'ammontare massimo previsto
dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
e la somma degli emolumenti
del capo I e del capo II,
lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici
di vendere esclusivamente a
privati consumatori,
l'ammontare annuo delle
provvigioni eccedenti la
misura del 12% viene preso
in considerazione ai fini
del calcolo dell'indennità
suppletiva di clientela, nel
limite del 65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se
il contratto si scioglie per
un fatto imputabile
all'agente o rappresentante.
Non si considerano fatto
imputabile all'agente o
rappresentante le dimissioni
dovute a invalidità
permanente e totale o
successive al conseguimento
della pensione di vecchiaia
(ENASARCO), sempreché tali
eventi si verifichino dopo
che il rapporto sia durato
almeno un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà
riconosciuto, nei termini e
alle condizioni di cui
sopra, anche per lo
scioglimento del contratto a
termine, che sia stato
rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del
presente articolo verranno
riconosciuti all'agente o
rappresentante, anche nel
caso in cui eccedano
l'ammontare massimo
stabilito dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive
in materia di indennità per
la cessazione del rapporto
di agenzia sono applicative
della Direttiva CEE n.
86/653 e dell'art. 1751 c.c.,
ne rispettano la lettera e
lo spirito così come
perseguito dal legislatore
comunitario e nazionale e
costituiscono
complessivamente una
condizione di miglior favore
rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 11 (Individuazione del valore dell'incremento e del
relativo tasso).
Per individuare il valore reale dell'incremento della
clientela e/o del fatturato,
di cui al punto II), lett.
B), dell’articolo 10, da
parte dell'agente o
rappresentante, sarà preso
in considerazione il volume
complessivo dei guadagni
provvigionali e di ogni
altro compenso percepito
dall'agente e
rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul quale si
applicano le aliquote di cui
al capo II, lett. B), si
determina in base alla
differenza tra i guadagni
complessivi risultanti dalle
ultime 4 liquidazioni
trimestrali e quelli
risultanti dalle prime 4
liquidazioni trimestrali
(applicandosi a questi
ultimi i coefficienti di
rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in rapporto al
quale si individua
l'aliquota applicabile, si
determina commisurando
percentualmente all'importo
rivalutato delle prime 4
liquidazioni trimestrali il
valore differenziale
calcolato secondo quanto
disposto dal comma
precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le
parti direttamente
interessate possono
concordare di assumere, come
base di calcolo per la
determinazione del tasso di
incremento, il fatturato sul
quale sono state conteggiate
le prime 4 liquidazioni
trimestrali e il fatturato
sul quale sono state
calcolate le ultime 4
liquidazioni trimestrali. In
tal caso, il tasso finale di
incremento reale, di cui al
precedente comma, è
determinato in base alla
differenza tra il fatturato
relativo alle ultime 4
liquidazioni trimestrali e
il fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali (applicandosi a
quest'ultimo i coefficienti
di rivalutazione Istat per i
crediti di lavoro),
commisurata percentualmente
al fatturato relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali rivalutato come
sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da più di 5 anni, il
valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi due anni di durata
del rapporto (otto
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al comma quarto - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
due anni di durata del
rapporto (otto liquidazioni
trimestrali) ovvero del
relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto
della cessazione siano in
corso da oltre dieci anni,
il valore annuo iniziale da
prendere a riferimento per
l'individuazione sia del
valore assoluto sia del
tasso di incremento verrà
determinato in base alla
media annua delle
provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante
nei primi 3 anni di durata
del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali), -
ovvero del relativo
fatturato, nel caso di cui
al quarto comma - con la
rivalutazione secondo gli
indici Istat per i crediti
di lavoro. Il valore annuo
finale sarà determinato
sulla base della media annua
delle provvigioni di
competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi
3 anni di durata del
rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali)
ovvero del relativo
fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai
precedenti commi va
effettuato in termini
omogenei. Pertanto, in caso
di variazioni in aumento o
in diminuzione intervenute
nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio,
la clientela, i prodotti, le
provvigioni, gli effetti di
dette variazioni vanno
neutralizzati, non potendo
comportare né oneri né
vantaggi per nessuna delle
parti, ai fini specifici qui
considerati.
Norma transitoria agli articoli 10 e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II,
lettera A), dell'articolo
10, si applicano sulle
provvigioni e le altre somme
di competenza dell'agente
dalla data del 1^ gennaio
2002 in poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale
in corso alla data di
sottoscrizione del presente
accordo economico collettivo
e stipulati prima del
gennaio 2001, come dato
iniziale di raffronto ai
fini dell'individuazione del
monte provvigionale
differenziale su cui
applicare le aliquote
percentuali di cui al capo
II, lett. B), dell'art. 10,
ed ai fini della
determinazione del tasso
reale finale di incremento
della clientela e/o del
fatturato, di cui alla
medesima disposizione, si
prenderanno in
considerazione le
provvigioni e gli altri
proventi risultanti dalle 4
liquidazioni trimestrali di
competenza dell'anno 2001 (o
le otto liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 2000 e 2001,
nell'ipotesi del quinto
comma dell'art. 11, o le
dodici liquidazioni
trimestrali di competenza
degli anni 1999, 2000 e
2001, nell'ipotesi del sesto
comma dell'art. 11) ovvero i
relativi fatturati, nel caso
di opzione secondo quanto
previsto dal quarto comma
dell’articolo 11.
Art. 12 (Malattia ed infortunio).
In caso di malattia o infortunio dell'agente o
rappresentante che gli
impedisca di svolgere il
mandato affidatogli, il
rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta
della ditta preponente o
dell'agente o rappresentante
interessato, resterà sospeso
ad ogni effetto per la
durata massima di 6 mesi
nell'anno solare dall'inizio
della malattia o dalla data
dell'infortunio,
intendendosi che in tale
periodo la ditta si asterrà
dal procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza,
ammalato od infortunato,
deve consentire, nel corso
di predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri e non
ha diritto a compensi sui
proventi degli affari
conclusi nel periodo stesso,
salvo pattuizioni
individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma
individuale o che siano soci
illimitatamente responsabili
di società di persone
(s.n.c. e s.a.s.) aventi per
oggetto esclusivo o
prevalente l'esercizio
dell'attività di agenzia e
di rappresentanza
commerciale, si provvederà
alla stipulazione di una
polizza assicurativa,
tramite la Fondazione
ENASARCO, per coprire i
rischi derivanti da
infortunio e ricovero
ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo
le condizioni e i limiti
delle disposizioni
regolamentari allegate, che
formano parte integrante del
presente articolo, e
garantirà il trattamento di
seguito indicato,
indipendente e aggiuntivo
rispetto a quello
eventualmente erogato dalla
Fondazione ENASARCO con la
propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio:
liquidazione di un capitale di € 40.000,00;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un capitale di € 50.000,00.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di
invalidità inferiore
all'81%, in relazione alla
percentuale riconosciuta
seconda la tabella INAIL,
purchè superiore al minimo
del 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di
degenza domiciliare
successiva a ricovero per
intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio, che
abbia comportato
l'applicazione di
ingessatura:
corresponsione di una diaria giornaliera di € 13,00, dal
primo giorno di degenza e
fino ad un massimo di 60
giorni per anno
assicurativo, fatta salva la
decorrenza iniziale della
copertura assicurativa per
la diaria stessa.
Gli oneri per stipulazione e la gestione della presente
polizza da parte della
Fondazione ENASARCO restano
a carico delle ditte
mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota
parte dell'interesse del 4
di spettanza delle case
mandanti, di cui all'art.
16, comma 3, del presente
accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto comma
dell'art. 12, lett. a), b) e
c), avranno effetto dal
momento in cui l'Enasarco
avrà provveduto
all'adeguamento della
polizza assicurativa in
atto. Fino a quella data,
restano valide le misure
stabilite dall'articolo 12
dell'accordo economico
collettivo 25 luglio 1989.
Art. 13 (Gravidanza e puerperio).
In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o
rappresentante, il rapporto
resterà sospeso ad ogni
effetto, su richiesta
dell’agente o rappresentante
medesima, per un periodo di
otto mesi, all’interno dei
quali deve collocarsi la
data del parto, intendendosi
che in tale periodo la ditta
si asterrà dal procedere
alla risoluzione del
rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per
il periodo predetto ad
assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad
altri l'incarico di
esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve
consentire, nel corso di
predetto periodo, che la
ditta, o chi da questa ha
ricevuto l'incarico di
sostituirla
provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri. Non
ha inoltre diritto a
compensi sui proventi degli
affari che siano stati
promossi e portati a
conclusione direttamente
dall'azienda o dal sostituto
nel periodo stesso, fermo
restando il diritto alla
provvigione per quegli
ordini pervenuti durante il
periodo di astensione per
effetto dell’attività in
precedenza svolta
dall’agente o
rappresentante.
Art. 14 (Patto di non concorrenza postcontrattuale).
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo restando
quanto ivi stabilito, a
fronte del patto di non
concorrenza postcontrattuale
l'agente o rappresentante,
operante in forma
individuale o di società di
persone o di società di
capitali con un unico socio,
avrà diritto ad una
specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti
direttamente interessate, la
misura dell'indennità
spettante all'agente o
rappresentante per l'intera
durata massima (due anni)
del patto di non concorrenza
viene determinata sulla base
della tabella allegata al
presente articolo. In caso
di patto di non concorrenza
di durata inferiore ai due
anni, l'ammontare
dell'indennità indicata
nella tabella sarà ridotto,
in rapporto all'effettiva
durata del patto, sulla base
di un parametro del 40% per
il primo anno e del 60% per
il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media
annua delle provvigioni
spettanti negli ultimi 5
anni precedenti la
cessazione del rapporto
ovvero dalla media annua
calcolata sull'intero
rapporto, se questo abbia
avuto una durata inferiore a
5 anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, non
motivate da inadempimento
del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco)
né da grave inabilità, che
non consenta più lo
svolgimento dell'attività,
la misura dell'indennità è
ridotta al 70%,
limitatamente al caso
dell’agente plurimandatario
e in relazione ad un mandato
che non rappresenti più del
25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad
esercitare la sua attività
in esclusiva per una sola
ditta, per il quale il
rapporto cessato valga
almeno l'80% del monte
provvigionale complessivo
spettante nel periodo di cui
al precedente terzo comma,
si applicheranno le misure
previste dalla tabella per
l'indennità del
monomandatario. L'agente o
rappresentante di commercio
che intenda avvalersi della
presente disposizione è
tenuto ad esibire, al
momento della cessazione del
rapporto, le scritture
contabili valide ai fini
fiscali, dalle quali risulti
il totale delle provvigioni
complessivamente percepite
in ciascuno degli anni presi
a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza,
l’agente o rappresentante
non ha diritto ad alcune
indennità e pertanto dovrà
restituire al preponente gli
importi eventualmente già
percepiti a tale titolo.
Egli dovrà inoltre
corrispondere una penale di
ammontare non superiore al
50% dell’indennità di cui
alla Tabella allegata.
Ammontare totale
dell'indennità |
Anni di durata del
rapporto |
|
Monomandato |
Plurimandato |
Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Art. 15 (Trattamento di previdenza).
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo
economico 30 giugno 1938 e
alle norme dettate dal
regolamento delle attività
istituzionali della
Fondazione Enasarco,
deliberato dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente il
5 agosto 1998 e approvato
dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione
economica il 24 settembre
1998, il trattamento di
previdenza in favore degli
agenti e rappresentanti, i
cui rapporti siano regolati
dal presente accordo, viene
attuato mediante il
versamento, da parte delle
ditte, di un contributo del
5,75% (attualmente del
6,75%) sulle provvigioni
liquidate all'agente o
rappresentante e da un pari
contributo a carico
dell'agente o
rappresentante, che verrà
trattenuto dalle ditte
all'atto della liquidazione
delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni
liquidate nell'anno nel
limite di € 12.394,97,
ovvero nel limite di €
21.691,19, se l'agente o
rappresentante sia impegnato
ad esercitare in esclusiva
la sua attività per una sola
ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha
applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le
attività di agenzia o
rappresentanza commerciale
siano esercitate da società
per azioni o da società a
responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al
versamento di un contributo
del 2% su tutte le
provvigioni corrisposte,
allo scopo di finanziare un
Fondo di assistenza in
favore degli agenti e
rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle
aziende per la previdenza si
intendono integralmente
soddisfatti, unitamente a
quelli per l'indennità, per
lo scioglimento del
contratto, come previsto
dall'art. 10, dalle
competenze spettanti agli
agenti e rappresentanti, in
dipendenza del trattamento
Enasarco, ai sensi dell'art.
12 dell'accordo 30 giugno
1938 e successivi
aggiornamenti.
Art. 16 (Iscrizione ENASARCO).
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e
rappresentanti all'Ente
nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di
commercio (Enasarco) entro
30 giorni dall'inizio del
rapporto di agenzia e di
rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati
alla Fondazione Enasarco con
periodicità trimestrale,
secondo la normativa
vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità di
cui all'art. 10, punto I),
verranno accantonata presso
l'Enasarco con le modalità
stabilite nel regolamento di
cui all'art. 23, a
condizione che l'Istituto si
impegni a riconoscere alle
aziende un interesse del 4%
annuo sulle somme
accantonate nonché a
rivalutare i conti
individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante
invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo
delle somme versate al fondo
di previdenza dell'Enasarco
e di quelle accantonate
presso il FIRR, di
competenza dell'anno
precedente.
Art. 17 (Pattuizioni individuali).
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni
individuali eventualmente
più favorevoli per l'agente
o rappresentante.
Art. 18 (Controversie).
Le parti stipulanti si riservano di istituire una
commissione nazionale
paritetica per l'esame e la
definizione delle
controversie circa
l'interpretazione e
l'applicazione del presente
accordo.
Art. 19 (Procedure di conciliazione ed arbitrato).
Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di
conciliazione e arbitrato in
sede di stesura completa
dell'accordo economico
collettivo e delle relative
disposizioni regolamentari.
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove
disposizioni, restano valide
le disposizione contenute
nell'art. 17 dell'accordo
economico collettivo del 25
luglio 1989.
Art. 20 (Decorrenza e durata).
Il presente accordo entra in vigore il 1º aprile 2002,
ferme restando le diverse
decorrenze specificamente
previste per determinati
istituti, e scadrà il 31
marzo 2005, salvo quanto
disposto dall'art. 21. Ove
non venga disdetto in forma
scritta da una delle parti
con un preavviso di 6 mesi,
si intenderà rinnovato di
anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a
che non sia sostituito da un
successivo accordo.
Art. 21 (Emanazione di norme di legge).
Qualora, in qualunque momento della durata del presente
accordo, venisse intrapresa
un'azione legislativa
tendente a modificare le
clausole dell'accordo
stesso, o che comunque
comporti oneri nuovi per le
ditte preponenti, le parti
si impegnano - su invito di
una di esse - a riunirsi
immediatamente per
concertarsi sui
provvedimenti da adottare
perchè la sostanza e lo
spirito del presente
accordo, ed in particolare
il complesso degli oneri da
esso derivanti, non
subiscano modificazioni.
Ove non si possibile raggiungere un accordo prima della
data della eventuale entrata
in vigore della nuova norma,
da tale ultima data il
presente accordo si
intenderà decaduto.
Art. 22 (Inscindibilità e incumulabilità).
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le
disposizioni del presente
accordo relative alla
indennità di scioglimento
del contratto ed alla
previdenza sono correlative
ed inscindibili tra di loro
e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Art. 23 (Regolamento indennità risoluzione fine rapporto).
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di un
apposito regolamento per
l'accantonamento ed il
versamento agli aventi
diritto dell'indennità per
la risoluzione del rapporto,
di cui al capo I dell'art.
10.
Art. 24 (Versamento contributo associativo).
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con
delega scritta la casa
mandante provvederà a
trattenere sulle competenze
dell’agente o rappresentante
l’importo della quota
associativa e a versare
detto importo su apposito
conto corrente intestato
alle Organizzazioni
firmatarie, secondo le
indicazioni contenute nella
delega stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente
o rappresentante, mediante
raccomandata da indirizzare
contestualmente
all’organizzazione sindacale
di appartenenza e alla casa
mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti
di commercio danno atto
all'altra parte contraente
che l'accordo economico
sottoscritto in pari data
rappresenta una disciplina
normativa e previdenziale
del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale,
che contempera le attuali
possibilità della economia
nazionale con le esigenze
della categoria
rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla
norma di cui all'art. 21
dell'accordo, in caso di
presentazione di progetti di
legge sulla materia, di
portare a conoscenza dei
presentatori stessi questo
loro apprezzamento sugli
accordi raggiunti in campo
sindacale, che essi
considerano lo strumento più
idoneo per la
regolamentazione dei
rapporti dei propri
associati con le case
mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di
incontrarsi, su richiesta di
una di esse, durante il
periodo di vigenza del
presente accordo, per
esaminare lo stato del
settore, le sue prospettive
nonchè le situazioni di
mercato, anche per i
riflessi che possano
determinarsi sulle
condizioni economiche,
sociali e professionali
della categoria degli agenti
e rappresentanti di
commercio.
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Patto di non concorrenza
Alla cessazione del rapporto, l'agente è normalmente libero
da ogni vincolo nei
confronti dell'ex casa
mandante, può quindi avviare
una propria attività
imprenditoriale anche nella
stessa zona o nel medesimo
settore merceologico,
assumere incarichi per ditte
già concorrenti dell'ex
preponente. L'unico divieto
opponibile all'agente è
quello di compiere atti di
concorrenza sleale, ex art.
2598 c.c. Il patto di
esclusiva esaurisce,
infatti, la sua operatività,
di norma, alla cessazione
del rapporto.
Tuttavia l'art. 1751-bis del codice civile prevede che è
possibile (ma non
obbligatorio) stipulare,
inizialmente o al termine
del rapporto, con decorrenza
dal momento della cessazione
del rapporto, un patto di
non concorrenza, di durata
non superiore a due anni.
Lo scopo del patto è evidentemente di evitare che l'agente
"dirotti" verso altri
prodotti o servizi i clienti
che fino a quel momento
avevano acquistato i
prodotti e/o i servizi della
casa mandante.
Per essere valido, il patto di non concorrenza deve essere
stipulato per iscritto,
essere sottoscritto
dall’agente e deve
riguardare la stessa zona,
clientela e genere di
beni/servizi oggetto del
contratto stipulato con la
casa mandante.
Il patto di non concorrenza si estende anche al divieto di
divulgare notizie aziendali
riservate, quali, ad
esempio, quelle relative ai
piani futuri di penetrazione
commerciale, ai prezzi dei
prodotti, ecc. ..
L'agente può avanzare richiesta di compenso per
l'assunzione dell'obbligo di
non concorrenza: è pertanto
opportuno stabilire
contrattualmente se la
provvigione pattuita tra le
parti remuneri l'agente
anche con riferimento a tale
patto.
In ogni caso, quando cessa il rapporto, l'agente che ha
sottoscritto il patto ha
diritto a percepire
un’indennità di non
concorrenza, che remuneri la
rinuncia dell’agente ad
esercitare la propria
attività, indennità
commisurata alla durata del
patto, alla natura del
contratto e all’indennità di
cessazione del rapporto.
Qualora l’agente violi il patto di non concorrenza, perde
il diritto all’indennità;
qualora l’abbia già
percepita, dovrà
restituirla.
Solo negli AEC del settore industria e delle aziende
artigiane è prevista una
penale a carico dell’agente
che viola il patto di non
concorrenza.
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Mancata iscrizione Albo
Agenti Commercio e suoi
effetti
La Legge 204/1985 prevedeva
com’è noto che affinché il
contratto di agenzia potesse
essere valido, l’agente
doveva essere in possesso
dell’iscrizione a Ruolo
presso la Camera di
Commercio, altrimenti di
incorreva nella nullità del
contratto.
Successivamente a siffatta
normativa nazionale, la
Comunità Europea in data
18/12/86 ha emanato una
direttiva comunitaria n.
86/653/CEE che stabiliva la
validità del contratto di
agenzia, nonostante l’agente
non fosse iscritto a Ruolo
presso la Camera di
Commercio.
E’ noto il contrasto
giurisprudenziale sorto tra
la Direttiva del Consiglio
Europeo e la Disciplina
Nazionale sull’obbligo o
meno da parte degli agenti
di commercio di essere
iscritti al Ruolo della
Camera di Commercio. Tale
controversia è stata risolta
dalla Corte Costituzionale
con sentenza n. 4817 del
18/05/99, ove ormai un
stabile e moderno
orientamento della
Cassazione prevede che
l’inosservanza dell’obbligo
di iscrizione al Ruolo degli
agenti di commercio, ex
legge 204/85, non comporta
più nell’ambito
dell’ordinamento giuridico
italiano la nullità del
contratto di agenzia.
Precisamente venendo a
mancare il divieto di
esercizio per gli agenti non
iscritti, ovviamente viene
meno la causa di nullità dei
contratti con gli agenti non
muniti di iscrizione a
ruolo, ex art. 1418 cod.
civ.
Conseguentemente il
conflitto fra la direttiva
europea e la legge nazionale
viene scavalcato
disapplicando la norma
interna incompatibile. Tale
spiegazione, ormai accettata
dal nuovo indirizzo
giurisprudenziale conferma
che la direttiva ha
efficacia diretta rispetto
alla nuova norma che vieta
agli agenti di commercio di
esercitare l’attività senza
l’iscrizione al Ruolo.
E’ efficace pertanto il
contratto di agenzia
concluso con un agente non
iscritto al Ruolo tenuto
dalle Camere di commercio.
Infatti, la direttiva
86/653/Ce è incompatibile
con la normativa nazionale
che subordina la validità
del contratto di agenzia
all’iscrizione dell’agente,
imponendo al giudice di
applicare le disposizioni di
diritto interno definendole
adeguante alla direttiva.
Importante infine
evidenziare che, ai fini
fiscali, l’agente di
commercio che stipula
regolare contratto di
agenzia non iscritto a
Ruolo, non solo può contare
sulla validità a tutti gli
effetti di legge del
suddetto contratto ma gode
degli stessi benefici
fiscali dell’agente iscritto
a Ruolo.
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Adempimenti fiscali
Iscrizione al Ruolo Agenti
Gli agenti di commercio (gli agenti stranieri che
esercitano nel territorio
italiano con un mandato
rilasciato da impresa
straniera e i subagenti)
sono tenuti ad iscriversi
nell’apposito ruolo agenti e
rappresentanti di commercio,
istituito presso ciascuna
Camera di Commercio.
La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di
agente e rappresentante di
commercio» e il relativo
decreto ministeriale
21/8/1985 «Norme di
attuazione della legge
3/5/1985, n. 204»
stabiliscono i criteri per l
'iscrizione al ruolo agenti.
I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti
necessari, sono:
- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero
straniero residente in
Italia;
- godere dell’esercizio dei diritti civili;
- non svolgere attività per la quale è richiesta
l'iscrizione nel ruolo dei
mediatori;
- aver assolto gli obblighi scolastici;
- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere condannato per particolari delitti.
I requisiti di carattere professionale sono: l’aver
frequentato con esito
positivo lo specifico corso
professionale, l'essere in
possesso dei titoli di
studio abilitanti (diploma
di scuola superiore ad
indirizzo commerciale,
laurea in materie giuridiche
o economiche) e l'aver
prestato come dipendente la
propria opera con qualifica
di viaggiatore piazzista (o
dirigente o dipendente
qualificato) per almeno due
anni negli ultimi 5.
L'obbligo di iscrizione è richiesto:
- in caso di ditta individuale per il titolare;
- in caso di società in nome collettivo e di società di
capitali per il legale
rappresentante;
-in caso di società in accomandita semplice per i soci
accomandatari .
La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali
variazioni del legale
rappresentante o dei soci
accomandatari per
l'aggiornamento del ruolo.
L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività
svolta in qualità di
dipendente e con specifiche
figure professionali.
Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività
svolte in Italia, per cui
non sono soggetti
all'iscrizione del ruolo gli
agenti e rappresentanti
residenti in Italia che
esercitano solo all'estero,
anche se con mandati
rilasciati da imprese
italiane.
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Iscrizione al Registro delle
imprese
Il registro delle imprese
costituisce l'anagrafe
economica delle imprese:
entro 30 giorni dall'inizio
dell'attività, tutti gli
agenti e rappresentanti di
commercio, siano essi
persone fisiche o società,
sono tenuti ad iscriversi.
Il richiedente presenta
domanda alla Camera di
Commercio della provincia,
in via telematica se
società, oppure allo
sportello se persona
fisica, secondo il modello
apposito.
Gli agenti sono poi tenuti a
comunicare, modificazioni,
sedi secondarie, cessazioni,
scioglimenti, liquidazioni,
trasferimenti, ecc. (entro
30 giorni dal loro
verificarsi).
Tutti coloro che risultano
iscritti al registro delle
imprese al 1º gennaio di
ogni anno e le nuove imprese
iscritte nel corso dell'anno
sono tenuti a corrispondere
alla locale C.C.I.A.A. i
diritti camerali.
Le imprese devono versare
l'importo intero, anche se
iscritte al registro solo
per una parte dell'anno.
Il diritto annuale è
determinato con decreto del
Ministero dell'Industria, ma
le singole C.C.I.A.A.
possono incrementare
l'importo.
Il versamento deve essere
effettuato a mezzo modello
F24.
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IVA : dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività
Tali dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni
dal verificarsi dell’evento
all’Ufficio Iva competente o
delle entrate, utilizzando
l’apposito modello (anche
con raccomandata A.R.) o in
via telematica.
E’ possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del registro
delle imprese (CCIAA).
Con la dichiarazione iniziale al contribuente viene
attribuito il numero di
partita Iva, che rimarrà
invariato fino alla
cessazione dell’attività e
dovrà essere indicato nelle
fatture, nelle
dichiarazioni, nelle deleghe
di versamento e in ogni
altro documento ufficiale ai
fini Iva.
I codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di
commercio sono i seguenti
(ATECO2004):
51.11.0
Intermediari del commercio
di materie prime agricole,
di animali vivi, di materie
prime tessili e di
semilavorati
51.12.0
Intermediari del commercio
di combustibili, minerali,
metalli e prodotti chimici
per l’industria
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali
da costruzione
51.14.0
Intermediari del commercio
di macchine, impianti
industriali, navi e
aeromobili, macchine
agricole, macchine per
ufficio
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per
la casa e ferramenta
51.16.0
Intermediari del commercio
di prodotti tessili,
abbigliamento, ca1za¬ture e
articoli in cuoio, pellicce
51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti
ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
51.18.0 Intermediari del commercio specializzati di
prodotti particolari n.c.a.
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta,
cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di
elettronica
51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti
farmaceutici e di cosmetici
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature
sportive, biciclette e altri
prodotti n.c.a.
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno
Dal 01/01/2008 viene utilizzata la nuova classificazione
delle attività economiche (ATECO
2007).
I nuovi codici di attività per gli agenti e i
rappresentanti di commercio
sono i seguenti:
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e
semilavorate, cuoio e pelli
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas
in bombole e simili;
lubrificanti
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 Agenti e
rappresentanti di minerali,
metalli e prodotti
semilavorati, esclusi i
metalli preziosi
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per
l'industria
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per
l’agricoltura, compresi i
fertilizzanti
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati
in legno e legno artificiale
46.13.02 Agenti e
rappresentanti di materiale
da costruzione, compresi gli
infissi e gli articoli
igienico-sanitari; vetro
piano
46.13.03 Agenti e
rappresentanti di apparecchi
idraulico-sanitari,
apparecchi ed accessori per
riscaldamento e
condizionamento e altri
prodotti similari, esclusi i
condizionatori per uso
domestico
46.14.01 Agenti e
rappresentanti di macchine,
attrezzature ed impianti per
l’industria ed il commercio;
materiale e apparecchi
elettrici ed elettronici per
uso non domestico
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per
costruzioni edili e stradali
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed
attrezzature per ufficio
46.14.04 Agenti e
rappresentanti di macchine
ed attrezzature per uso
agricolo, compresi i
trattori
46.14.05 Agenti e
rappresentanti di navi,
aeromobili e altri veicoli,
esclusi autoveicoli,
motocicli, ciclomotori e
biciclette
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno,
metallo e materie plastiche
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta
e di bricolage
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi,
porcellane, articoli in
vetro, ecc.
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da
parati, stucchi e cornici
decorativi
46.15.05 Agenti e
rappresentanti di mobili e
oggetti di arredamento per
la casa in canna, vimini,
giunco, sughero, paglia;
scope, spazzole, cesti e
simili
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori
di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e
rappresentanti di tessuti
per abbigliamento ed
arredamento, comprese
merceria e passamaneria
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e
maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed
articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per
la casa, tappeti, stuoie e
materassi
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti
ortofrutticoli freschi,
congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e
rappresentanti di carni
fresche, congelate,
surgelate, conservate e
secche; salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e
formaggi
46.17.04 Agenti e
rappresentanti di oli e
grassi alimentari: olio
d'oliva e di semi, margarina
ed altri prodotti similari
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti
similari
46.17.06 Agenti e
rappresentanti di prodotti
ittici freschi, congelati,
surgelati e conservati e
secchi
46.17.07 Agenti e
rappresentanti di altri
prodotti alimentari,
compresi le uova e gli
alimenti per gli animali
domestici; tabacco
46.18.11 Agenti e
rappresentanti di carta e
cartone, esclusi gli
imballaggi; articoli di
cartoleria e cancelleria
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre
pubblicazioni, compresi i
relativi abbonamenti
46.18.21 Agenti e
rappresentanti di computer,
periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio
e video, materiale elettrico
per uso domestico
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi
elettrodomestici
46.18.31 Agenti e
rappresentanti di prodotti
farmaceutici; prodotti di
erboristeria per uso medico
46.18.32 Agenti e
rappresentanti di prodotti
sanitari ed apparecchi
medicali, chirurgici e
ortopedici
46.18.33 Agenti e
rappresentanti di prodotti
di profumeria e di
cosmetica, compresi articoli
per parrucchieri; prodotti
di erboristeria per uso
cosmetico
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive;
biciclette
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e
metalli preziosi
46.18.93 Agenti e
rappresentanti di articoli
fotografici, ottici e
prodotti simili; strumenti
scientifici e per laboratori
di analisi
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi,
candele e prodotti simili
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e
bigiotteria
46.18.97 Agenti e
rappresentanti di altri
prodotti non alimentari nca,
compresi gli imballaggi e
gli articoli
antinfortunistici,
antincendio e pubblicitari
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno
66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti
finanziari
66.22.02 Agenti di assicurazioni
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
La variazione di alcuni degli elementi indicati nella
dichiarazione iniziale deve
essere oggetto di apposita
dichiarazione, sempre
mediante l'apposito modello.
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Cessazione dell’attività
La cessazione dell'attività delle imprese individuali non
necessita, di norma, di
particolari operazioni.
Per gli agenti di commercio che svolgono l’attività in
forma di impresa
individuale, il momento di
inizio liquidazione può
coincidere con la cessazione
di attività; è sufficiente
aver terminato il periodo di
preavviso con tutte le
aziende mandanti ed aver
dismesso i beni strumentali
(attraverso autofattura,
fattura verso terzi o
distruzione), quindi
l'agente di commercio deve
chiudere la propria
posizione presso il registro
delle imprese, comunicare
all'ufficio delle entrate
l'avvenuta cessazione ed,
entro 30 giorni, chiudere la
propria posizione presso l'Inps.
La posizione IVA può rimanere aperta, poichè, normalmente,
l'agente di commercio riceve
e fattura alle case mandanti
provvigioni anche
successivamente alla
chiusura del rapporto. Entro
30 giorni dal momento
dell'emissione dell'ultima
fattura andrà chiusa anche
la posizione IVA.
La procedura indicata è applicabile quando si ha la
liquidazione dell'impresa.
Se gli agenti di commercio cessano l'attività senza la
procedura di liquidazione,
fatturando entro il termine
di cessazione ogni
spettanza, entro 30 giorni
devono chiudere la partita
IVA, comunicare la
cessazione dell'attività
presso il registro delle
imprese e l'INPS.
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Comunicazione annuale dati IVA
Entro il 28 febbraio di ogni anno i contribuenti devono
presentare,in via
telematica, su apposito
modello ministeriale, una
dichiarazione contenente i
dati riepilogativi delle
liquidazioni Iva periodiche
("comunicazione annuale dati
IVA").
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:
- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente
operazioni esenti;
- i soggetti esonerati alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che nel periodo di riferimento hanno
realizzato un volume
d'affari inferiore o uguale
a 25.822,84 €.
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Dichiarazione IVA annuale
Costituisce l'atto conclusivo, su base annua, degli
adempimenti IVA e riassume
tutte le operazioni
rilevanti ai fini IVA
avvenute nell'anno. I dati
propri della dichiarazione
IVA vengono trasferiti nella
dichiarazione unificata,
unitamente ai redditi, all'IRAP
e alle ritenute operate per
dipendenti e collaboratori.
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Dichiarazione unificata (UNICO)
I contribuenti sono tenuti alla presentazione di una
dichiarazione unificata, che
comprende la dichiarazione
dei redditi, la
dichiarazione annuale Iva,
la dichiarazione dei
sostituti di imposta, la
dichiarazione Irap,
dichiarazione degli studi di
settore.
Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio sono
tenuti alla compilazione e
presentazione del modello
"unico": infatti, i soggetti
tenuti all'obbligo delle
scritture contabili devono
sempre presentare la
dichiarazione unificata,
anche in presenza di perdite
o in mancanza di reddito.
Ai sensi dell'art. 55 del TUIR, gli agenti e i
rappresentanti di commercio
sono considerati
imprenditori commerciali.
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IRPEF
L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è
un’imposta personale e
progressiva (il criterio di
imposizione è cioè a
scaglioni, ossia il reddito
viene scomposto in tante
classi, su ognuna delle
quali viene applicata
un’aliquota).
L'imposta lorda è determinata applicando all’imponibile
ossia il reddito complessivo
(dato dalla somma di tutti i
redditi prodotti o di cui il
soggetto abbia la piena
disponibilità, esclusi i
redditi esenti, quelli
assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta, quelli
soggetti a tassazione
separata) al netto degli
oneri deducibili, le
seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
Aliquote IRPEF 2007 (UNICO 2008) |
fino a 15.000 euro
|
23% |
oltre €
15.000 fino a
€ 28.000 |
27% |
oltre €
28.000 fino a €
55.000
|
38 % |
oltre €
55.000 fino a €
75.000
|
41% |
oltre €
75.000
|
43% |
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività
commerciali va indicato nel
modello "unico", in apposito
quadro, a seconda che
l'agente sia tenuto al
regime della contabilità
ordinaria ovvero a quello
della contabilità
semplificata.
Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più imprese
deve essere compilato un
distinto quadro per ciascuna
di esse, se gestite con
contabilità separata; un
quadro unico in caso
contrario.
Il quadro RF va compilato dai contribuenti in contabilità
ordinaria e da quelli che,
pur potendosi avvalere della
contabilità semplificata per
determinare il reddito ai
sensi dell'art. 66 del TUIR,
hanno optato per il regime
ordinario.
Il quadro RG deve, invece, essere compilato dagli esercenti
imprese commerciali in
contabilità semplificata che
determinano il reddito in
base alle disposizioni
dell'art. 66 del TUIR
(imprese minori).
Per le imprese che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi e
altre attività si fa
riferimento all'ammontare
dei ricavi relativi
all'attività prevalente, a
condizione che i ricavi
siano annotati
distintamente. In mancanza
si considerano prevalenti le
attività diverse dalle
prestazioni di servizi.
Per gli agenti di commercio in contabilità semplificata
spettano delle riduzioni
forfettarie (per le quali
non occorre alcuna
documentazione) di importo
pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare
dei ricavi:
- 3% dei ricavi fino a 6,197 ,48 €;
- 1% dei ricavi fra 6.197,49 e 77.468,53 €;
- 0,50% dei ricavi fra 77.468,54 e 92.962,24 €.
Le deduzioni in oggetto si applicano sia per gli agenti
persone fisiche, sia per le
società di persone in
contabilità semplificata.
Alle ditte individuali o alle società di persone in
contabilità ordinaria non
spettano invece tali
deduzioni forfettarie,
Le deduzioni forfettarie previste all'articolo 66, comma 4,
del DPR n. 917 11986, non
sono riconosciute ai fini
Irap, pertanto il valore
della produzione imponibile
Irap viene determinato al
lordo della deduzione in
esame.
L'imposta netta è determinata sottraendo dall'imposta
lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, le nuove
detrazioni previste dagli
articoli 12, 13 (detrazioni
di lavoro e pensione, per
carichi di famiglia), quelle
previste dagli artt. 15
(detrazioni per oneri), 16
(detrazione per canoni di
locazione) ed da altre
disposizioni di legge.
Dall'imposta lorda si detrae anche l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al
contribuente e delle
ritenute subite. Se
l'ammontare dei crediti di
imposta e delle ritenute
subite è superiore a quello
dell'imposta netta, il
contribuente ha diritto, a
sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al
periodo di imposta
successivo, di chiederne il
rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi,
di compensare il credito
fiscale con altri debiti
d'imposta (IVA, IRAP,
ecc...) e con debiti
contributivi (INPS).
I redditi percepiti una tantum e di tipo pluriennale sono
soggetti a tassazione
separata, si tratta di
redditi che, pur soggetti a
Irpef, sono tassati con
modalità speciali e non
entrano a far parte del
reddito complessivo soggetto
a imposizione progressiva.
Il versamento dell'IRPEF a saldo deve essere effettuato
telematicamente mediante un
apposito modulo (delega
unificata -mod. F24) entro
il 20 giugno, ma gli importi
sono rateizzabili, a scelta
del contribuente, con
l'aggravio di uno 0,4%
mensile.
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IRES
L'IRES (imposta sul reddito delle società) è un'imposta
personale e proporzionale,
per cui si incide sulla base
imponibile, formata dal
reddito complessivo netto
realizzato nel periodo
d'imposta, con aliquota del
27,5% dal 2008,
indipendentemente
dall’entità del reddito .
Sono soggetti ad IRES i redditi prodotti dalle società di
capitali aventi mandato di
agenzia. Il reddito delle
società di capitali è
qualificato reddito di
impresa, qualunque ne sia la
fonte.
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IRAP
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si
applica sul "valore della
produzione netta", dato
dalla differenza tra il
valore della produzione e
alcuni dei costi della
produzione.
Il valore della produzione (lettera A dell'art. 2425 c.c.)
è composto dalle seguenti
voci:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e
finiti;
- variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto
esercizio.
Al totale del valore della produzione si sottraggono
solamente alcuni dei costi
della produzione individuati
dalla lettera B dell'art.
2425 c.c. ovvero i costi:
- per materie prime, sussidiarie., di consumo e di merci;
- per servizi;
- per godimento di beni di terzi;
- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci;
- accantonamenti per rischi;
- altri accantonamenti;
- oneri diversi di gestione.
Sono indeducibili i costi per il personale dipendente.
Per determinare la base imponibile dell'imposta occorre
dunque riferirsi alle
disposizioni civilistiche
sul bilancio d'esercizio
(conto economico).
L'aliquota dell'imposta è pari al 3,9% dal 2008 e
il gettito viene ripartito
tra le regioni nelle quali è
svolta l'attività (le
regioni possono stabilire
speciali agevolazioni).
La Corte Costituzionale, con la sentenza 156/2001, ha
affermato che sulle attività
di lavoro autonomo
esercitate senza
organizzazione di capitale o
di lavoro altrui non si
applica l'IRAP.
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Studi di settore
Gli studi di settore sono una serie di indicatori
parametrici contabili ed
extracontabili finalizzati
ad esprimere la presunta
capacità contributiva e
sulla base dei quali
l'amministrazione
finanziaria evidenzia e
quantifica ricavi non
dichiarati o occultati dai
contribuenti.
In altri termini, lo studio individua la capacità
potenziale di produrre
ricavi, corretta per tutti
quegli elementi interni ed
esterni (collocazione
territoriale, situazioni di
mercato, qualifiche e
tipologie contrattuali,
ecc...) che possono
influenzarne la capacità
contributiva.
Gli agenti di commercio si vedono quindi determinare il
reddito imponibile con
accertamento
dell'amministrazione
finanziaria: il non
adeguamento comporta
possibile contenzioso,
preceduto da un
contraddittorio con
l'ufficio, durante il quale
il contribuente che non si è
adeguato può provare i
motivi del non allineamento
o giungere a concordato
tributario (accertamento con
adesione).
Non viene effettuata alcuna rettifica se l'agente è in
grado di giustificare le
situazioni di incongruità e
incoerenza del reddito
dichiarato.
Per le attività degli intermediari del commercio sono
comunque previste rettifiche
riguardanti il mezzo
strumentale principale e la
sua utilizzazione. In
particolare è prevista una
possibile riduzione
(correttivi) pari al 20%
sull'ammontare del costo
fiscalmente deducibile del
veicolo utilizzato
nell'attività di impresa (il
valore lordo di partenza è
dato quindi dall'80% del
costo di acquisto del bene
fino ad un massimo di
25.822,84 €); e pari al 10%
del costo relativo ai
carburanti.
Si tratta di defalcazioni che tengono conto della yetustà e
del grado di utilizzo dei
veicoli utilizzati e del
maggiore consumo indotto di
carburante per gli agenti di
commercio.
I maggiori ricavi determinati con gli studi di settore
rilevano anche ai fini IVA e
ai fini dei contributi
previdenziali INPS, ma non
rilevano ai fini IRAP.
Sono esclusi dagli studi di settore i contribuenti il cui
reddito è determinato con
criteri forfettari (regime
dei contribuenti minimi) e i
contribuenti per i quali
operano specifiche cause di
esclusione (inizio attività,
cessazione attività, ecc.
..)
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ENASARCO
Iscrizione
L'iscrizione all'ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per
Agenti e Rappresentanti di
Commercio) è obbligatoria
per gli agenti e
rappresentanti di commercio,
anche se non iscritti al
ruolo professionale, ed è
stabilita dalla legge 2
febbraio 1973, n. 12 e dal
regolamento di esecuzione
approvato con DM 20 febbraio
1974.
All’Enasarco sono iscritti:
- gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano
sul territorio nazionale per
conto di preponenti italiane
o di preponenti straniere
che abbiano sede o una
qualsiasi dipendenza in
Italia;
- gli agenti italiani che operano all’estero per conto di
preponenti italiane;
- gli agenti italiani che operano in Italia per conto di
preponenti straniere che non
hanno sede o dipendenze in
Italia, i quali però possono
essere iscritti solo se la
preponente straniera si
impegna ad applicare la
normativa di cui alla legge
n. 12/1973, sottoscrivendo
un “atto d'obbligo”.
All’iscrizione è tenuta la parte preponente, entro 30
giorni dalla data di inizio
del rapporto di agenzia. è
anche possibile l'iscrizione
online al sito internet
www.enasarco.it.
All'atto della prima iscrizione la Fondazione ENASARCO
provvede ad assegnare un
numero di posizione della
ditta preponente e un numero
di matricola all'agente.
L'iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono
l’attività sia in forma
individuale che societaria,
qualunque sia la forma
giuridica assunta, ma che
siano illimitatamente
responsabili per le
obbligazioni sociali.
I soci che non svolgono attività di agenzia, anche se
illimitatamente responsabili
per le obbligazioni sociali,
non devono essere iscritti
all'ENASARCO .
Le case mandanti devono indicare all'ENASARCO le eventuali
modifiche dei dati
identificativi e societari
degli agenti e dichiarare
l’eventuale cessazione del
mandato nei successivi 30
giorni. Non è ammessa la
comunicazione da parte
dell'agente.
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Contributi previdenziali
Il contributo all'ENASARCO si calcola su “tutte le somme
dovute a qualsiasi titolo”
all'agente o al
rappresentante di commercio
in dipendenza del rapporto
di agenzia (le provvigioni
maturate, anche se non
ancora pagate, le somme
corrisposte a titolo di
concorso o rimborso spese, i
premi di produzione, le
indennità di mancato
preavviso ecc.). Sono
escluse le somme documentate
e anticipate dall'agente in
nome e per conto della
controparte.
Il contributo al fondo previdenza è stabilito attualmente
nella misura del 13,50%
(6,75% a carico del
preponente e 6,75% a carico
dell'agente), con un
minimale ed un massimale
annuo, ed è versato
integralmente dalla casa
mandante, che ne è
responsabile anche per la
parte a carico dell'agente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei
massimali, viene prevista la
frazionabilità per
trimestri, secondo i
seguenti principi:
a) principio di produttività: il minimale di contribuzione
è dovuto solo se il rapporto
di agenzia ha prodotto
provvigioni nel corso
dell'anno, sia pure in
misura minima. In tale
ipotesi (e cioè se almeno in
un trimestre sono maturate
provvigioni) dovranno essere
pagate anche le quote
trimestrali di minimale
corrispondenti ai trimestri
in cui il rapporto è stato
improduttivo;
b) principio di frazionabilità: in caso di inizio o
cessazione del rapporto di
agenzia nel corso dell'anno,
l'importo del minimale è
frazionato in quote per
trimestri ed è versato per
tutti i trimestri di durata
del rapporto di agenzia
dell'anno considerato,
sempreché in almeno uno di
essi sia maturato il diritto
a provvigioni, stante il
principio di produttività.
Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso
dell'anno il rapporto è
stato improduttivo.
Se un agente cessa il rapporto di monomandato con una ditta
e ne inizia un altro con
un'altra mandante, i
contributi vanno versati da
quest’ultima fino al
raggiungimento del
massimale.
CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE
ENASARCO |
|
AGENTI
E RAPPRESENTANTI |
AGENTI
E RAPPRESENTANTI |
|
MONOMANDATARI |
PLURIMANDATARI |
Aliquota
contributiva |
13,50%* |
13,50%* |
Minimale
contributivo |
euro 759,00 |
euro 381,00 |
Massimale
provvigione |
euro 26.603,00 |
euro 15.202,00 |
Massimale
contributivo |
euro 3.591,40 |
euro 2.052,28 |
. di cui
6,75% a carico
della ditta e
6,75% a carico
dell' agente o
rappresentante |
Il contributo al fondo di previdenza deve essere versato
utilizzando il bollettino di
conto corrente postale
precompilato che l’ENASARCO
invia a tutte le ditte
preponenti iscritte, in
riferimento ai trimestri
solari di competenza, entro
i termini di seguito
indicati:
(1º Trimestre) 1º
gennaio-31
marzo entro
il 20 maggio
(2º Trimestre) 1º
aprile-30
giugno entro
il 20 agosto
(3º Trimestre) 1º
luglio-30
settembre entro
il 20 novembre
(4º Trimestre) 1º
ottobre-31
dicembre entro
il 20 febbraio dell'anno
successivo
Per gli agenti che operano
in forma di società per
azioni (S.p.A.) o società a
responsabilità limitata
(S.r.l.), tale importo è
ridotto rispettivamente a
Euro 364,00 e Euro 182,00
per ciascun socio.
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FIRR
Le ditte preponenti devono accantonare annualmente una
somma rapportata alle
provvigioni liquidate agli
agenti, secondo aliquote
stabilite dagli accordi
economici collettivi. Per le
ditte aderenti alle
organizzazioni sindacali
stipulanti vige l’obbligo di
accantonamento presso il
fondo indennità risoluzione
rapporto gestito dalla
Fondazione Enasarco.
Le aliquote F.I.R.R. sono
attualmente stabilite nelle
seguenti misure:
CONTRIBUZIONE FIRR |
PROVVIGGIONI ANNUE |
AGENTI E
RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI |
PROVVIGGIONI ANNUE |
AGENTI E
RAPPRESENTANTI
PLURIMANDATARI |
fino a € 12.400,00 |
4% |
fino a € 6.200,00 |
4% |
da € 12.400,00 a €
18.600,00 |
2% |
da € 6.200,00 a €
9.300,00
|
2% |
oltre € 18.600,00 |
1% |
oltre € 9.300,00 |
1% |
Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione
del rapporto anche le somme
corrisposte a titolo di
rimborso o concorso spese.
Nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto nel corso
dell'anno, gli scaglioni
delle provvigioni devono
essere ridotti
proporzionalmente ai mesi di
durata del rapporto
nell'anno solare.
Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta
preponente annualmente tra
1º e il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di
riferimento, utilizzando il
bollettino di conto corrente
postale precompilato, che la
Fondazione ENASARCO invia a
tutte le ditte preponenti
iscritte.
Le somme accantonate vengono liquidate dalla fondazione
ENASARCO direttamente
all'agente o alla società di
agenzia, alla cessazione del
rapporto o di uno dei
rapporti (per l'agente
plurimandatario), cessazione
che deve essere comunicata
entro un mese alla
fondazione dalla ditta
preponente, specificando la
data ed i dati anagrafici e
fiscali dell'agente.
Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un
interesse annuo che, dedotta
una quota parte per
l'accensione di polizza
assicurativa per infortunio
e malattia ed unitamente
agli utili netti della
gestione, sarà liquidato
all'agente all'atto della
cessazione del rapporto
andando a rivalutare i conti
individuali.
L'obbligo di accantonamento presso la fondazione ENASARCO
cessa alla data di
scioglimento del contratto
di agenzia. In tal caso, le
somme non versate verranno
corrisposte direttamente
all'agente dalla casa
mandante, operando la
ritenuta d'acconto del 20%.
Qualora un socio receda dalla società prima della
cessazione del rapporto, lo
stesso non può richiedere la
liquidazione del F.I.R.R.,
in quanto il mandato
conferito alla società
costituisce un rapporto di
agenzia autonomo, non
assumendo il singolo socio
alcuna rilevanza, tenuto
conto che il F.I.R.R. forma
parte integrante del
patrimonio della società.
Tale socio, pertanto, può
richiedere alla società
stessa la liquidazione della
quota parte di sua
spettanza.
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Contributi volontari
L'agente che interrompa,
temporaneamente o
definitivamente, la propria
attività di agenzia
commerciale può essere
ammesso alla prosecuzione
volontaria dei versamenti al
solo fondo previdenza.
Per essere ammessi alla
prosecuzione volontaria è
necessario che siano già
stati coperti almeno 7 anni,
anche non consecutivi, di
anzianità contributiva, di
cui almeno tre anni nel
quinquennio precedente la
sospensione o la cessazione
dell'attività.
Per la determinazione
dell'anzianità contributiva,
valida ai fini
pensionistici,qualora il
mandato abbia inizio o
termine in corso d'anno, si
considerano coperti solo i
trimestri di effettiva
durata del rapporto. I
versamenti volontari
possono, pertanto, essere
effettuati anche per i
trimestri privi di
contribuzione obbligatoria
purché successivi alla
cessazione di tutti i
mandati di agenzia.
La relativa domanda
(corredata dalla
dichiarazione di cessazione
rapporto rilasciata dalla
ditta ultima rappresentata e
da autocertificazione
attestante i periodi di
attività, le ditte
rappresentate, il tipo e
modalità di svolgimento del
mandato ecc.) deve
essere inoltrata, a mezzo
raccomandata AR, alla
Fondazione Enasarco –
Servizio Contribuzioni CON/REV
improrogabilmente entro due
anni, a decorrere dal 1º
gennaio successivo alla data
di cessazione dell'ultimo
rapporto.
Alla prosecuzione volontaria
non sono ammessi gli
iscritti già pensionati
della Fondazione o che,
comunque, alla data di
richiesta siano in possesso
dei requisiti contributivi
necessari per ottenere il
pensionamento.
L'importo da versare
annualmente è determinato
dalla media dei versamenti
affluiti sul conto
previdenziale del
richiedente negli ultimi 3
anni anche non consecutivi
di attività e non può
comunque essere inferiore
all’ammontare minimo del
contributo previsto per il
monomandatario, in atto alla
data del versamento.
L’accoglimento o la
reiezione dell’istanza viene
comunicata dalla Fondazione
a mezzo raccomandata AR.
In caso di accoglimento,
pena la decadenza dal
diritto, entro il termine
tassativo di 90 giorni dalla
data di ricezione del
provvedimento, l’agente deve
sottoscrivere e inviare
apposito modulo di impegno e
versare i contributi
relativi all'anno in cui
viene rilasciata
l'autorizzazione.
Entro i successivi 90 giorni
dall’invio di tale modulo
devono essere eseguiti i
pagamenti utili per la
copertura dei periodi
pregressi autorizzati e per
i quali si intende
contribuire.
I pagamenti delle annualità
future, sia in forma rateale
che in un’unica soluzione,
devono essere
improrogabilmente effettuati
entro il 30 novembre
dell'anno a cui si riferisce
il versamento.
Il versamento dei contributi
volontari deve essere
effettuato esclusivamente
sul c/c postale n. 771014
intestato a
Fondazione Enasarco -
Versamenti Volontari - Via
A. Usodimare, 31 - 00154
ROMA. La causale
del versamento deve
riportare i seguenti dati
identificativi: n. matricola
- n. di autorizzazione -
anno/trimestre a cui si
riferisce il versamento.
Il diritto alla prosecuzione
volontaria cessa in ogni
caso con la ripresa
dell'attività di agenzia
commerciale o con il
conseguimento del requisito
contributivo minimo previsto
per ottenere le prestazioni
previdenziali erogate dalla
Fondazione.
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Prestazioni previdenziali
L'ENASARCO eroga le seguenti prestazioni previdenziali:
• Pensione di
vecchiaia: Gli agenti che
abbiano compiuto il 65º anno
di età se uomini e il 60º
anno di età se donne ed
abbiano maturato almeno 20
anni di anzianità
contributiva sul proprio
conto personale,
acquisiscono il diritto ad
una pensione annua di
vecchiaia reversibile
• Pensione di
invalidità permanente
parziale: viene corrisposta
all'agente che nel corso
dell'attività subisce
permanentemente una
riduzione della capacità
lavorativa nella misura dei
2/3 a causa di infermità o
difetto fisico o mentale e
che abbiano almeno 5 anni
coperti da contributi
obbligatori, di cui almeno 3
versati nell'ultimo
quinquennio.
• Pensione di
inabilità permanente: spetta
a chi ha perso completamente
la capacità lavorativa
(100%) a causa di infermità
o difetto fisico o mentale.
I requisiti contributivi
richiesti sono 5 anni di
contributi (compresi quelli
volontari), di cui almeno
uno nell'ultimo quinquennio
e la cessazione di tutti i
contratti di agenzia.
• Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti in caso
di morte dell'agente a
condizione che:
- il congiunto deceduto fosse titolare di una pensione
(vecchiaia o invalidità);
- oppure un minimo di
5 anni di contributi, di cui
almeno uno versato nel
quinquennio precedente il
decesso.
• Prestazioni
previdenziali integrative:
Le prestazioni integrative
di previdenza e di
istruzione professionale
vengono deliberate
annualmente dal Consiglio di
Amministrazione
dell'ENASARCO e sono:
- soggiorni in località termali per agenti in attività o
pensionati per prestazioni
di cura di cui la Fondazione
abbia riconosciuta la
necessità;
soggiorni climatici;
- colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;
- borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;
- assegni per nascita o adozione;
- assegni funerari;
- erogazioni straordinarie;
- sussidi di
beneficenza a favore oltre
che degli iscritti anche
delle vedove e degli orfani
degli iscritti;
- contributi per il mantenimento dei pensionati della
Fondazione in case di
riposo;
- assistenza
infortunistica da praticarsi
anche attraverso la stipula
di apposite polizze
d’assicurazione;
- speciali erogazioni
da corrispondere agli
iscritti in attività
attraverso la stipula di
apposite polizze di
assicurazione, nei casi di
degenza ospedaliera per
malattia o di degenza per
accertamenti diagnostici e
di degenza domiciliare
conseguente ad intervento
chirurgico o ad infortunio;
- premi per tesi di
laurea in materia di
contratto di agenzia o
previdenza integrativa della
Fondazione, discusse da
agenti o figli dei medesimi;
- ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di
Amministrazione
Beneficiano delle prestazioni integrative di previdenza
tutti gli agenti e
rappresentanti iscritti, i
pensionati dell'ENASARCO (nonchè
i figli degli iscritti), che
abbiano almeno 2 anni di
anzianità contributiva
obbligatoria e siano in
possesso di ulteriori
requisiti eventualmente
stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione.
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INPS
Iscrizione
Gli agenti e rappresentanti di commercio devono presentare
denuncia di inizio di
attività ai fini Inps entro
30 giorni dalla data di
inizio effettivo di attività
(ricezione del mandato) al
Registro delle Imprese
presso la Camera di
Commercio competente per
territorio.
L’iscrizione all’Inps è obbligatoria, nonostante la
contribuzione all'ENASARCO,
che è considerata previdenza
integrativa.
Eventuali variazioni di dati relativi alla prima denuncia
devono essere comunicate
all'INPS, facendo uso di
apposito modulo, anche
mediante internet, con
deposito presso il registro
delle imprese delle CCIAA,
che le inoltrerà alla sede
INPS competente.
Sono tenuti ad iscriversi all'Inps anche gli agenti o
rappresentanti di commercio
soci di società di persone (snc
e sas) o soci di società di
capitali (qualora l'attività
sia prevalente).
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Contributi previdenziali
inps
I contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) sono
determinati in percentuale
sul reddito dichiarato ai
fini IRPEF e sui redditi
prodotti in forma associata
(artt. 5 e 6 del DPR
917/86).
Poichè sono dovuti contributi in base al minimale di
reddito, la contribuzione
viene calcolata sulla
differenza fra il reddito
dichiarato e il minimale
sopracitato.
Per il 2007 il minimale e il massimale del reddito
d'impresa per i commercianti
è fissato rispettivamente in
€ 13.598,00 e € 66.805,00.
La misura del contributo INPS
2008 |
Reddito di impresa |
Percentuale per
titolari e familiari
con età pari o
superiore a 21 anni |
Percentuale per
familiari di età
inferiore a 21 anni |
da € 13.819,00 fino
a € 40.765,00 |
20,09% |
17,09% |
oltre € 40.765,00
fino a € 67.942,00* |
21,09% |
18,09 |
(*) Il massimale
contributivo annuo diventa
di € 88.669,00 per i
commercianti privi di
anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 e per coloro
che abbiano optato per il
sistema di calcolo
contributivo della pensione.
L'importo del contributo per l'assistenza e la pensione,
che è a carico del titolare
di azienda, è stabilito
conteggiando le seguenti
voci:
- un contributo fisso per la pensione per il titolare e
ciascun collaboratore;
- un contributo fisso per l'assistenza sanitaria per il
titolare e ciascun
collaboratore;
- un contributo
aggiuntivo aziendale
calcolato in percentuale sul
reddito d'impresa denunciato
nella dichiarazione dei
redditi ai fini IRPEF.
Il versamento dei contributi previdenziali viene effettuato
esclusivamente mediante
delega bancaria, ovvero
mediante distinta unificata
(modello F24) , con
possibilità di compensazione
con altre somme a credito,
anche di tipo tributario
(imposte, tasse, ecc...).
L'INPS invia al domicilio
degli iscritti i modelli F24
precompilati.
L'agente di commercio iscritto alla gestione commercianti
dovrà versare i contributi
INPS trimestralmente, entro
il giorno 16 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto,
novembre.
Il debito contributivo può essere rateizzato dall'agente di
commercio.
I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito
d'impresa superiori al
minimale, vanno versati in 2
rate uguali alle scadenze
previste per l'IRPEF.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello
dell'anno precedente. Il
versamento è perciò
considerato come acconto
della somma da corrispondere
in base alla totalità dei
redditi di impresa
effettivamente prodotti
nell'anno in corso.
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Contributi volontari Inps
In caso di interruzione o cessazione dell'attività per la
quale l'assicurato risulta
iscritto nelle gestioni
speciali, è possibile
versare i contributi
volontari, in seguito a
richiesta all'INPS. Per
ottenere l'autorizzazione
occorre avere almeno 5 anni
di contributi effettivi in
tutta la vita lavorativa
oppure 3 anni di contributi
nei 5 anni precedenti la
domanda. L’importo dei
contributi è calcolato sulla
media del reddito di impresa
dichiarato ai fini Irpef
negli ultimi 36 mesi di
contribuzione. è ammessa la
contribuzione volontaria
anche per i 6 mesi
precedenti la data di
richiesta.
Il versamento dei contributi va fatto trimestralmente alle
seguenti scadenze:
- 30 giugno (per il primo trimestre);
- 30 settembre (per il secondo trimestre);
- 31 dicembre (per il terzo trimestre);
- 31 marzo dell'anno successivo (per il quarto trimestre).
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Prestazioni previdenziali
L 'INPS eroga le seguenti prestazioni previdenziali:
- Pensione di
anzianità: decorre dal mese
successivo a quello di
raggiungimento dell’età
pensionabile o dal mese
successivo alla
presentazione della
richiesta. I requisiti per
accedere alla pensione di
anzianità sono 35 anni di
contributi e 60 anni di età
oppure si può prescindere
dall’età se si ha una
maggiore anzianità
contributiva. In tal caso
servono almeno 40 anni di
contributi.
- Assegno di
invalidità: per beneficiare
dell'assegno di invalidità
occorre essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) riduzione permanente accertata della capacità lavorativa
a meno di due terzi;
b) l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni;
c) almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel
quinquennio precedente la
domanda di assegno di
invalidità. Quest’ultimo è
concesso per la durata di 3
anni; l'interessato può
comunque chiederne il
rinnovo per altri 3 anni.
L'assegno di invalidità è
definitivo se è stato
riconosciuto per 2 volte
consecutive. Al compimento
dell'età pensionabile
l'assegno viene sostituito
dalla pensione di vecchiaia;
- Pensione di
inabilità: decorre dal mese
successivo a quello di
presentazione della domanda
e/ o dal riconoscimento
dello stato di inabilità.
Per accedere alla pensione
di inabilità occorre essere
in possesso dei seguenti
requisiti:
a) totale e permanente incapacità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa per
infermità o difetto fisico o
mentale (inabilità al 100%);
b) almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel
quinquennio precedente la
domanda di pensione;
c) l’assicurazione presso l’INPS da almeno 5 anni;
- Pensione di vecchiaia: Per accedere alla pensione di
vecchiaia occorre essere in
possesso dei seguenti
requisiti:
a) compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
b) sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque
accreditata (da attività
lavorativa, da riscatto,
figurativa ecc.).
- Pensione di reversibilità: hanno diritto i superstiti
dell'assicurato o del
pensionato e cioè:
1) coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione
che abbia beneficiato di un
assegno di mantenimento e
non si sia risposato;
2) figli;
3) di minore età (fino ai 18 anni);
4) maggiorenni se studenti a carico del genitore al momento
del decesso: fino a 21 anni
se studenti di scuola media
o professionale; fino a 26
anni se studenti
universitari;
5) inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento
del decesso, prescindendo
dall'età;
6) genitori: in assenza del coniuge e dei figli, purchè i
genitori medesimi siano a
carico del defunto alla data
del decesso, non titolari di
pensione ed ultra 65enni;
7) fratelli e sorelle: in assenza del coniuge, dei figli e
dei genitori, purchè
risultino a carico del
defunto alla data del
decesso, non coniugati e non
titolari di pensione ed
inabili;
Per tale tipologia di pensione occorrono i seguenti
requisiti:
a) per la pensione indiretta il soggetto deceduto deve
avere versato almeno 15 anni
di contributi, oppure 5 anni
di contributi di cui almeno
3 negli ultimi 5 anni
precedenti la data di morte;
b) per la pensione di reversibilità i familiari superstiti
hanno diritto alla pensione
se il deceduto era già
titolare di pensione di
invalidità, di inabilità, di
vecchiaia o di anzianità.
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Ritenute
Ritenute fiscali
I compensi corrisposti agli intermediari (anche agli agenti
e rappresentanti di
commercio, operanti sia come
persone fisiche che in forma
societaria), sono da
assoggettare alla ritenuta
alla fonte prevista
sull’accertamento delle
imposte dirette.
L'art. 25-bis del DPR 600/73, che disciplina le ritenute
fiscali sulle provvigioni,
stabilisce che i soggetti,
indicati nel primo comma
dell'art. 23 dello stesso
decreto, che corrispondono
provvigioni per le
prestazioni, anche
occasionali, inerenti a
rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio
e di procacciamento di
affari, devono operare
all'atto del pagamento una
ritenuta alla fonte, con
obbligo di rivalsa.
Gli imprenditori mandanti che sono tenuti a operare una
ritenuta fiscale sono:
- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di
lavoro autonomo; .
- le società di persone (società in nome collettivo e in
accomandita semplice) ed
equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali (società per azioni, in
accomandita per azioni e a
responsabilità limitata);
- gli altri soggetti a imposta sul reddito delle persone
giuridiche (enti
commerciali, stabili
organizzazioni in Italia,
ecc...).
La ritenuta va operata su tutte le provvigioni, comunque
denominate, anche su quelle
corrisposte eventualmente in
natura, o sotto forma di
fringe benefits, purchè
afferenti le prestazioni
per rapporti di agenzia e va
altresì effettuata al
momento del pagamento, a
prescindere dall'anno in cui
le provvigioni sono maturate
(criterio di cassa). Può
quindi esserci una
divergenza tra l'anno in cui
sono maturati i compensi e
quello in cui sono
percepiti.
Sono escluse da tale normativa le imprese agricole il cui
titolare sia una persona
fisica, per cui le
provvigioni pagate ad agenti
di prodotti agricoli non
subiscono ritenuta
d'acconto.
Le fatture emesse per provvigioni da agenti di commercio
italiani verso case mandanti
straniere non sono soggette
a ritenuta d'acconto.
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Provvigioni soggette a ritenute
Secondo la circolare ministeriale n. 24 del 10 giugno 1983,
la provvigione degli agenti
o rappresentanti di
commercio da assoggettare
alla ritenuta è costituita:
- dal compenso che
spetta all'agente per
l'attività prestata o da
un'anticipo del medesimo
(acconto provvigionale);
- da eventuali
sovrapprezzi riconosciuti
agli agenti e derivanti
dall'eccedenza tra il prezzo
della merce fissato dal
preponente o mandante e
quello di vendita ottenuto
dall'agente;
- da compensi
speciali che derivano da
prestazioni di garanzia
circa il regolare
adempimento
dell'obbligazione da parte
del terzo (quali, per
esempio, quelli conseguenti
allo "star del credere");
- da somme percepite
dall'agente nell'ipotesi in
cui il preponente concluda
direttamente affari nella
zona di esclusiva
dell'agente e rappresentante
(cosiddetta "invasione di
zona");
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro
compenso inerente
all'attività prestata dagli
agenti, ivi compresi i
rimborsi spese relativi
all'attività stessa ed
escluse le somme ricevute a
titolo di rimborso di spese
anticipate per conto dei
preponenti.
Non sono, invece, da ricomprendere i compensi percepiti
dall'agente in diretta e
specifica relazione
all'attività di depositario
(C.M. n. 24 del 10 giugno
1983).
Sulle provvigioni corrisposte la ritenuta è applicata a
titolo di acconto dell'IRPEF
dovuta dai percipienti,
nella misura del 23% ed è
commisurata al 50% delle
provvigioni stesse (in
pratica l'11,5%).
Anche le provvigioni corrisposte dagli agenti ad altri
soggetti (in primo luogo
sub-agenti ed altri
collaboratori esterni) sono
sempre soggette a ritenuta
d'acconto.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che,
nell'esercizio della loro
attività, si avvalgono in
via continuativa dell'opera
di dipendenti o di terzi,
l'aliquota del 23% è
commisurata al 20%
dell'ammontare delle
provvigioni (in pratica il
4,6%).
Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute all'atto
del pagamento delle
provvigioni, anche se si
tratta di somme corrisposte
per acconto, anticipazioni o
altro titolo.
Quando, per disposizioni normative o accordi contrattuali,
le provvigioni sono
direttamente trattenute dal
percipiente sull'ammontare
delle somme riscosse, i
percipienti (gli agenti)
sono tenuti a rimettere ai
preponenti l'importo
corrispondente alla
ritenuta.
Ai fini del versamento da parte del sostituto d'imposta, le
ritenute si considerano
operate, in tali casi, nel
mese successivo a quello in
cui le provvigioni sono
state trattenute dai
percipienti.
Le ritenute vanno versate dai preponenti e mandanti entro
il giorno 16 del mese
successivo a quello del
pagamento delle provvigioni.
Il codice del versamento è
il numero 1038.
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Ritenute ridotte
La ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% e non
sul 50%) è subordinata alla
presentazione al
committente, preponente o
mandante, da parte del
percipiente le provvigioni,
di apposita dichiarazione,
in carta semplice, datata e
sottoscritta, contenente i
dati identificativi del
percipiente stesso, nonchè
l'attestazione di avvalersi
in via continuativa
dell'opera di dipendenti e/
o di terzi per un periodo
complessivo di almeno 6
mesi.
La dichiarazione ha validità annuale e va spedita, per
ciascun anno solare, entro
il 31 dicembre, mediante
lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta nella misura
ridotta solo dalla data in
cui è venuto in possesso
della dichiarazione
dell'agente o rappresentante
di commercio.
Il DM 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare
dipendenti e terzi. Sono
"dipendenti" coloro che si
considerano tali secondo le
norme della legislazione del
lavoro ovvero coloro che
prestano la loro attività
lavorativa, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e
sotto la direzione del
soggetto percipiente le
provvigioni.
Si considerano "terzi" coloro i quali, senza vincolo di
subordinazione, collaborano
con il percipiente le
provvigioni nello
svolgimento dell’attività
propria dell’impresa, quali
i subagenti, i mediatori, i
procacciatori di affari, i
produttori e figure
similari, i collaboratori
dell'impresa familiare
direttamente impegnati
nell'esercizio dell'attività
commerciale svolta
nell'ambito dell'impresa,
nonchè gli associati in
partecipazione quando il
loro rapporto è costituito
esclusivamente dalla
prestazione di lavoro.
L'opera di dipendenti o di terzi è rilevante ai fini
dell'applicazione della
ritenuta nella misura
ridotta indipendentemente
dal numero degli stessi,
purchè dia luogo a
prestazioni per la
prevalente parte dell'anno,
oppure del minore periodo in
cui l'attività è svolta,
anche se l 'attività dei
dipendenti o dei terzi non è
resa dalle stesse persone.
Se il percipiente (agente)
si avvale soltanto di
prestazioni di terzi, il
requisito della continuità
sussiste qualora il
percipiente sostenga nel
periodo d'imposta precedente
costi per dette prestazioni
in misura superiore al 30%
dell'ammontare complessivo
delle provvigioni imputabili
a tale periodo.
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Contabilità
Regimi contabili
La legislazione fiscale sul reddito d’impresa (Testo unico
delle imposte sui redditi) e
le altre leggi collegate
prevedono per i contribuenti
i seguenti regimi contabili:
Contabilità ordinaria
Questo regime contabile è applicabile alle imprese,
professionisti ed agenti di
commercio con :
- ricavi annui superiori a 309.874,14 € per le prestazioni
di servizi (in cui rientrano
gli agenti di commercio);
- ricavi annui superiori a 516.456,90 € per le altre
attività.
La contabilità ordinaria impone la tenuta dei seguenti
libri e scritture (art. 14
DPR 600/73):
- registri obbligatori ai fini Iva
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- registro dei beni ammortizzabili.
La determinazione del reddito avviene sulla base del
bilancio d’esercizio a cui
si applicano le variazioni
dettate dalle norme
tributarie.
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Contabilità semplificata
Questo sistema contabile è applicabile (salva l’opzione per
la tenuta della contabilità
ordinaria) per le imprese,
professionisti ed agenti di
commercio con:
- ricavi inferiori a 309.874,14 € per le prestazioni di
servizi;
- ricavi inferiori a 516.456,90 € per le altre attività.
Per le imprese in regime di contabilità semplificata è
sufficiente la tenuta dei
registri obbligatori ai fini
Iva.
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Contabilità supersemplificata
Questo regime contabile si applica solo alle persone
fisiche esercenti imprese o
arti e professioni che
abbiano realizzato nell’anno
precedente:
- un volume d’affari inferiore a 15.493,71 € per le
attività di prestazioni di
servizi;
- un volume d’affari inferiore a 25.822,84 € negli altri
casi;
- non abbiano
effettuato acquisti per un
ammontare, al netto
dell’Iva, superiore a
18.075,99 € se si tratta di
attività di rivendita;
- non abbiano
effettuato acquisti per un
ammontare, al netto
dell’Iva, superiore a
10.329,14 € negli altri
casi;
- non abbiano
utilizzato beni strumentali
di costo complessivo, al
netto degli ammortamenti,
superiore a 25.822,84 €;
- non abbiano
corrisposto ai dipendenti e
collaboratori compensi
complessivi superiori al 70%
del volume d’affari, inclusi
anche gli oneri
previdenziali e
assistenziali.
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Contabilità forfetaria
(abrogata nel 2007)
Questo sistema contabile si applica solo alle persone
fisiche che esercitano
attività d’impresa e che
nell’anno precedente:
- abbiano realizzato un volume d’affari fino a 10.329,14 €;
- abbiano utilizzato
beni strumentali di costo
complessivo non superiore a
10.329, 14 €, al netto degli
ammortamenti;
- non abbiano effettuato cessioni all’esportazione;
- non abbiano
corrisposto a dipendenti o
collaboratori stabili
compensi complessivi
superiori al 70% del volume
d’affari (inclusi gli oneri
previdenziali e
assistenziali).
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Regime dei contribuenti minimi in franchigia
(abrogato nel 2008)
I contribuenti persone fisiche esercenti attività
commerciali, agricole e
professionali che, nell'anno
solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di
inizio di attività,
prevedono di realizzare un
volume di affari non
superiore a 7.000 €, e non
hanno effettuato o prevedono
di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono
esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli
altri obblighi IVA, ad
eccezion e degli obblighi di
numerazione e di
conservazione delle fatture
di acquisto e delle bollette
doganali e di certificazione
e comunicazione telematica
dei corrispettivi.
Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno
diritto alla detrazione
dell'imposta assolta sugli
acquisti, anche
intracomunitari, e sulle
importazioni. Sono esclusi
dal regime della franchigia
i soggetti passivi che si
avvalgono di regimi speciali
di determinazione
dell'imposta e i soggetti
non residenti. Tali
disposizioni non si
applicano ai soggetti che,
in via esclusiva o
prevalente, effettuano
cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di
terreni edificabili esenti
da IVA e di mezzi di
trasporto nuovi di cui
all'art. 53, c. 1 del D.L.
331/1993. A seguito della
prima comunicazione dei
dati, l'ufficio attribuisce
un numero speciale di
partita IVA.
I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti o professioni,
ritengono di versare nelle
condizioni sopra riportate
ne fanno comunicazione
all'Agenzia delle Entrate
con la dichiarazione di
inizio attività.
I soggetti che rientrano in tale regime (regime naturale)
possono optare per
l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno
un triennio, é comunicata
con la prima dichiarazione
annuale da presentare
successivamente alla scelta
operata. Trascorso il
periodo minimo di permanenza
nel regime normale,
l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo,
fino a quando permane la
concreta applicazione della
scelta operata. La revoca é
comunicata con le stesse
modalità dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la
rettifica della detrazione,
ai sensi dell'art. 19-bis2
D.P.R. 633/72. La stessa
rettifica si applica se il
contribuente transita, anche
per opzione, al regime
ordinario dell'imposta. In
relazione al mutato regime
fiscale delle stesse,
l'imposta dovuta per effetto
della rettifica di cui
all'art. 19-bis2 é versata
in un'unica soluzione, o in
3 rate annuali di pari
importo da corrispondere
entro il termine previsto
per il versamento del saldo
a decorrere dall'anno nel
quale é intervenuta la
modifica. La prima o unica
rata va versata entro il
termine per il versamento a
saldo dell’Iva relativa
all’anno precedente a quello
di applicazione del regime
di franchigia, mentre le
successive rate vanno
versate entro il termine per
il versamento a saldo
dell’imposta relativa ai 2
periodi successivi.
I contribuenti in regime di franchigia possono farsi
assistere negli adempimenti
tributari dall'ufficio
locale dell'Agenzia delle
Entrate competente in
ragione del domicilio
fiscale. In tal caso, devono
munirsi di una
apparecchiatura
informatica, corredata di
accessori idonei, da
utilizzare per la
connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia
delle Entrate. Il regime
speciale cessa di avere
efficacia ed il contribuente
è assoggettato alla
disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno
solare successivo a quello
in cui viene realizzato un
volume d’affari superiore a
€ 7000 o vengono effettuate
cessioni all’esportazione;
b) a decorrere dallo stesso
anno solare in cui il
volume d'affari dichiarato
dal contribuente o
rettificato dall'ufficio
supera il limite prefissato
del 50% del limite stesso;
in tal caso, sarà dovuta
l'imposta relativa ai
corrispettivi delle
operazioni imponibili
effettuate nell'intero anno
solare, salvo il diritto
alla detrazione dell'imposta
sugli acquisti relativi al
medesimo periodo. Con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate
sono stabilite le modalità
da osservare in occasione
dell'opzione per il regime
ordinario, i termini e le
procedure di applicazione
delle nuove disposizioni.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di
imposta successivo a quello
in corso alla data del
4.7.2006.
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Regimi agevolati
I regimi agevolati sono relativi a:
- coloro che
intraprendono nuove
iniziative imprenditoriali
(“forfettino”), per i quali,
a fronte dell’esonero dalla
tenuta delle scritture
contabili, è applicata
un’imposta sostitutiva dell’Irpef
e delle relative addizionali
del 10% sul reddito
d’impresa, purchè in
presenza delle condizioni
previste dall’art. 13 della
Legge n. 388/2000;
- coloro che sono
soggetti a studi di settore,
ma con ricavi “marginali” (“forfettone”)
per i quali è applicata
un’imposta sostitutiva dell’Irpef
e relative addizionali del
15% sul reddito d’impresa,
purchè in presenza delle
condizioni previste
dall’art. 14 della Legge n.
388/2000.
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro
autonomo (art.13 L.388/2000)
Destinatari:
- le persone fisiche
che intraprendono una nuova
attività d’impresa (art. 51
Tuir) o una nuova attività
artistica o professionale
(art. 49 Tuir);
- le imprese
familiari di cui all’art. 5,
comma 4, del Tuir che
intraprendono una nuova
attività d’impresa
Condizioni
a) il contribuente non deve avere esercitato nei 3 anni
precedenti, neppure in forma
associata o familiare,
un'attività artistica,
professionale o d'impresa,
fatte salve le ipotesi di
praticantato
obbligatoriamente previsto
ai fini dell'esercizio di
arti o professioni; la
qualità di socio in società
di persone o capitali non è
di per sé causa ostativa,
purchè il socio non abbia
svolto in concreto alcuna
attività d’impresa o lavoro
autonomo. Il regime
agevolativo è infatti
destinato ad incentivare
esclusivamente la nascita di
nuove iniziative. Va
sottolineato che la semplice
apertura di partita IVA non
costituisce automaticamente
causa di esclusione dal
regime fiscale agevolato del
presente articolo,
occorrendo a tal fine
l'effettivo esercizio
dell'attività;
b) la nuova attività non deve costituire, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra
attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo, anche
sotto forma di
collaborazione coordinata e
continuativa. La
disposizione ha carattere
antielusivo, mirando ad
evitare gli abusi di chi
continui di fatto ad
esercitare la stessa
attività di lavoro
dipendente mutandone la
veste giuridica in impresa o
lavoro autonomo al solo fine
di sottrarre i relativi
proventi alla tassazione
ordinaria: si pensi, a
titolo esemplificativo, ad
un soggetto che abbia
lavorato in qualita' di
dipendente in un'impresa di
trasporti ed intraprenda l'attivita'
in proprio utilizzando lo
stesso mezzo e servendo la
medesima clientela
dell'impresa di origine.
Allo stesso modo, la norma
impedisce la costituzione di
imprese individuali che in
un contesto economico non
modificato proseguono
sostanzialmente precedenti
attività di lavoro autonomo,
anche nella veste di
collaborazione coordinata e
continuativa, e viceversa;
c) l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di
€ 30.987,41 per l'attivita'
professionale o artistica
ovvero l'ammontare dei
ricavi non deve superare il
limite di € 30.987,41 per le
imprese aventi ad oggetto
prestazioni di servizi o di
€ 61.974,82 per le imprese
esercenti altre attivita';
d) nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta
precedentemente da altro
soggetto, a seguito - ad
esempio - di cessione o
successione nell'azienda,
l'ammontare dei ricavi
realizzati nel precedente
periodo d'imposta non deve
superare i limiti prima
illustrati. Sia questa
condizione che quella
precedente circoscrivono
l'ambito del beneficio alle
iniziative economicamente
più deboli;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali,
assicurativi ed
amministrativi
Durata
Tre periodi d’imposta salvo revoca in caso di superamento
dei limiti.
Se i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi di
cui sopra il regime fiscale
cessa a decorrere dal
periodo d'imposta
successivo.
Se i compensi o i ricavi conseguiti superano del 50% i
limiti di cui sopra il
regime fiscale cessa a
decorrere dallo stesso
periodo d'imposta.
Regime fiscale
Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e
regionali pari al 10% del
reddito di lavoro autonomo o
d’impresa, determinato ai
sensi degli artt. 50 e 79
Tuir.
Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del
reddito complessivo Irpef.
I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta
d’acconto sui compensi
spettanti ai soggetti in
regime agevolato.
è dovuto l’acconto e il saldo IRAP.
L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in
unica soluzione entro i
termini stabiliti per il
versamento dell'IVA annuale.
Adempimenti contabili
Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture rilevanti ai fini
delle imposte dirette, IVA e
IRAP e da liquidazioni,
dichiarazioni e versamenti
periodici Iva.
I contribuenti comunicano l’opzione per il regime
sostitutivo in sede di
presentazione della
dichiarazione Iva d'inizio
attività ad uno degli Uffici
locali dell'Agenzia delle
Entrate.
Regime fiscale delle attività marginali (art.14 L.388/2000)
Destinatari:
- Persone fisiche e
imprese familiari, di cui
all’art. 5, comma 4 del Tuir,
esercenti attività per le
quali risultano applicabili
gli studi di settore
Condizioni
I ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dai
provvedimenti ministeriali,
determinato in base
all'applicazione, degli
studi di settore dopo aver
normalizzato la posizione
del contribuente tenendo
conto delle peculiarità
delle situazioni di
marginalità, anche in
riferimento agli indici di
coerenza economica che
caratterizzano il
contribuente stesso, e
comunque non superiori a
25.822,85 €. Per il primo
periodo di applicazione ai
fini della ammissione al
regime si fa riferimento ai
ricavi e ai compensi
conseguiti nell'anno
precedente.
Durata
Il regime ha durata a tempo indeterminato.
L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta con
rinnovo automatico alla sua
scadenza salvo rinuncia o
sopravvenute cause di
cessazione.
Se i ricavi o compensi superano i limiti di cui sopra il
regime cessa dal periodo
d’imposta successivo.
Regime fiscale
Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e
regionali pari al 15% del
reddito di lavoro autonomo o
d’impresa, determinato ai
sensi degli artt. 50 e 79
Tuir.
Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del
reddito complessivo Irpef.
I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta
d’acconto sui compensi
spettanti ai soggetti in
regime agevolato.
è dovuto l’acconto e il saldo IRAP.
L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in
unica soluzione entro i
termini stabiliti per il
versamento dell'IVA annuale.
Adempimenti contabili
Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture rilevanti ai fini
delle imposte dirette IVA e
IRAP e da liquidazioni e
versamenti periodici Iva.
Comunicazione inizio attività marginale
All'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, competente
in ragione del domicilio
fiscale del contribuente.
Per rinunciare al regime è sufficiente inviare una
comunicazione all’Ufficio
locale dell’Agenzia delle
entrate entro il mese di
gennaio dell’anno per il
quale non si intende più
fruire del regime.
Tutoraggio
Gli art. 13 e 14 della Legge 388/2000 hanno previsto un
particolare regime fiscale
agevolato per tutti coloro
che intraprendono una nuova
iniziativa
imprenditoriale/professionale
oppure esercitano
un’attività
imprenditoriale/professionale
i cui ricavi rientrano nel
limite previsto dagli studi
di settore per le attività
marginali.
Per consentire l’acquisizione dei dati rilevanti
fiscalmente per le attività
svolte dall’assistito che ha
optato per i regimi fiscali
agevolati, l’Agenzia delle
Entrate ha predisposto un
nuovo strumento l’RFA WEB.
Grazie a tale applicazione il contribuente non sarà più
obbligato a fare il download
del software e ad effettuare
gli invii trimestrali,
infatti, tale funzionalità
sarà sostituita da una
semplice funzione di
validazione dei dati
inseriti che verrà attivata
su RFA WEB.
Pertanto, a partire dal 01 febbraio 2007, gli assistiti
potranno utilizzare il nuovo
strumento RFA WEB per la
comunicazione dei dati
fiscali. Tali dati saranno
utilizzati per la
predisposizione automatica
della dichiarazione dei
redditi e la liquidazione
dell’IVA annuale.
RFA WEB è attivabile dopo aver effettuato la procedura
(inserimento utente e
password) di accesso ai
servizi telematici
dell’Agenzia nell’area
STRUMENTI: http://telematici.agenziaentrate.gov.it/
RFA WEB, nell’ottica della semplificazione degli
adempimenti, ha anche la
finalità agevolare i
fruitori dei regimi
agevolati a cui è dedicato
il servizio di “tutoraggio”
.
Con il Tutoraggio il contribuente riceve il beneficio
dell’assistenza fiscale
gratuita da parte di un
tutor dell’ufficio, con
conseguente riduzione del
rischio di errori, nonché
dell’esonero da numerosi
adempimenti contabili e
fiscali.
Si ricorda che per poter accedere al servizio di tutoraggio
è necessario:
aver già chiesto la specifica assistenza agli uffici locali
della Agenzia delle Entrate;
essere in possesso del Pincode.
Nuovo regime per i contribuenti minimi e
marginali
(in vigore dal 01/01/2008)
Soggetti interessati
A decorrere dal 1º gennaio 2008 è istituito un nuovo regime
fiscale, automatico, per le
persone fisiche esercenti
attività di impresa (anche
in forma di impresa
familiare), arti o
professioni, che nell’anno
solare precedente hanno
conseguito ricavi o
compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 30.000
€ e non hanno effettuato:
- cessioni all'esportazione;
- sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori;
- acquisti di beni
strumentali, nel triennio
solare precedente, anche
mediante contratti di
appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un
ammontare complessivo
superiore a 15.000 €.
Si evidenzia che il suddetto limite dei ricavi o compensi è
unico per tutti i soggetti
interessati a prescindere
dal tipo di attività
esercitata; conseguentemente
rientreranno più facilmente
in tale regime i soggetti
che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di
servizi (imprenditoriali o
professionali) a più alto
valore aggiunto.
Soggetti esclusi
Non sono considerati contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai
fini dell’imposta sul valore
aggiunto;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in
via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni
edificabili e di mezzi di
trasporto nuovi;
- gli esercenti attività
d’impresa o arti e
professioni in forma
individuale che
contestualmente partecipano
a società di persone o
associazioni o a società a
responsabilità limitata.
Semplificazioni contabili
I contribuenti minimi non debbono applicare l’Iva sui
ricavi o compensi percepiti
e, in contrapposizione, non
possono più dedurre l’Iva
assolta sugli acquisti
effettuati, anche
intracomunitari e sulle
importazioni. In via
generale, pertanto, i
medesimi contribuenti non
sono più tenuti alla
compilazione dei registri
IVA (acquisti, vendite o
corrispettivi) e non sono
più tenuti all’effettuazione
delle liquidazioni
periodiche ed al versamento
dell’eventuale differenza a
debito: tuttavia, per gli
acquisiti intracomunitari e
per le altre operazioni per
le quali essi risultano
debitori dell’imposta (ad
esempio perché acquirenti da
un soggetto obbligato
all’applicazione del regime
di inversione contabile c.d.
reverse charge), devono
integrare la fattura
d’acquisto con l’indicazione
dell’aliquota e della
relativa imposta, e devono
provvedere a versare
all’erario, con il modello
F24, la relativa imposta
entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di
effettuazione delle
operazioni.
Diversamente da quanto ipotizzato nel corso di alcune
riunioni tecniche al
Ministero dell’Economia e
delle Finanze, non è
previsto che tali soggetti
debbano provvedere a
chiudere la partita IVA né
che essa venga sostituita da
un altro numero o codice: in
altri termini la partita IVA
resterà congelata per tutto
il periodo di applicazione
del nuovo regime (in
analogia a quanto accade nei
confronti degli imprenditori
individuali che affittano la
loro unica azienda).
Obblighi contabili
In luogo del precedente obbligo di registrazione e di
tenuta delle scritture
contabili (registri IVA e
degli eventuali altri
registri ai fini delle
imposte dirette), i
contribuenti minimi hanno
esclusivamente l’obbligo di
numerare e di conservare le
fatture di acquisto, i
documenti ricevuti ed emessi
e le bollette doganali:
resta altresì l’obbligo di
certificazione dei
corrispettivi (mediante
scontrino o ricevuta
fiscale) mentre dovrebbe
venire meno (questo aspetto
deve ancora trovare una
conferma ufficiale)
l’obbligo di presentazione
in via telematica dei
corrispettivi.
Ai fini delle imposte sui redditi resta l’obbligo di
presentazione della relativa
dichiarazione. Viene meno,
ove già non ci si avvalga
delle semplificazioni sulla
tenuta dei registri
contabili previsti dalla
vigente normativa, l’obbligo
di tenuta del libro dei beni
ammortizzabili
Determinazione del reddito
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato
dalla differenza algebrica
tra l’ammontare dei ricavi o
compensi percepiti nel
periodo di imposta e quello
delle spese sostenute nel
periodo stesso
nell’esercizio dell’attività
di impresa o dell’arte o
della professione. In
conseguenza del nuovo regime
di cassa non si dovrà più
tenere conto del valore
delle rimanenze finali di
magazzino che si dovevano
calcolare alla fine
dell’esercizio. Alla
formazione del reddito
concorrono anche le
plusvalenze e le
minusvalenze dei beni
relativi all’impresa o
all’esercizio di arti o
professioni.
Contributi previdenziali
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge si
deducono direttamente dal
reddito e non più tra gli
oneri deducibili in sede di
dichiarazione.
Imposta sostitutiva
Sul reddito che ne consegue si applica un’imposta
sostitutiva dell’imposta sui
redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari a
20%. Il testo del Disegno di
Legge non prevede, al
contrario di quanto era
stato fatto in situazioni
analoghe in passato (ad es.
nel caso del regime per le
nuove iniziative
produttive), l’esclusione,
da parte dei soggetti
imprenditori o lavoratori
autonomi che pagano compensi
o corrispettivi ai
contribuenti che si
avvalgono del nuovo regime,
di applicazione della
ritenuta di acconto ai fini
delle imposte sui redditi.
Questa anomalia verrà,
probabilmente, corretta in
sede di approvazione
parlamentare del
provvedimento.
Imprese familiari
Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva,
calcolata sul reddito al
lordo delle quote assegnate
al coniuge e ai
collaboratori familiari, è
dovuta dall’imprenditore.
Esclusione dall’Irap
I contribuenti minimi non sono soggetti passivi
dell’imposta regionale sulle
attività produttive.
Esclusione Elenchi clienti, fornitori e Studi di settore.
I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione
degli elenchi clienti e
fornitori e sono esclusi
dall’applicazione degli
studi di settore.
Rettifica della detrazione IVA relativa all’acquisto beni
non ammortizzabili ed ai
servizi
L'applicazione del nuovo regime comporta la rettifica della
detrazione IVA operata in
passato sull’acquisto dei
beni strumentali. La stessa
rettifica si applica se il
contribuente transita, anche
per opzione, al regime
ordinario dell'imposta sul
valore aggiunto. Il
versamento è effettuato in
un'unica soluzione, oppure
in 5 rate annuali di pari
importo senza applicazione
degli interessi. La prima o
unica rata va versata entro
il termine per il versamento
a saldo dell'imposta sul
valore aggiunto relativa
all'anno precedente a quello
di applicazione del regime
dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate
entro il termine per il
versamento a saldo
dell'imposta sostitutiva. Il
debito può essere estinto
anche mediante
compensazione.
Operazioni con IVA non esigibile ed eccedenza detraibile
Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è
applicata l’IVA nei modi
ordinari va tenuto conto
anche dell'imposta relativa
alle operazioni per le quali
non si è ancora verificata
l'esigibilità.
L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione,
presentata dai contribuenti
minimi, relativa all’ultimo
anno in cui l’imposta sul
valore aggiunto è applicata
nei modi ordinari può essere
chiesta a rimborso o essere
utilizzata in compensazione.
Situazioni pregresse
I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad
esercizi precedenti a quello
da cui ha effetto il regime
dei soggetti minimi o
marginali, la cui tassazione
o deduzione è stata rinviata
in conformità a disposizioni
di legge (ad esempio: quote
di plusvalenze che si è
rateizzato, costi o ricavi
sospesi in applicazione del
criterio di competenza,
altro) partecipano per le
quote residue alla
formazione del reddito
dell’esercizio precedente a
quello di efficacia del
predetto regime solo per
l’importo della somma
algebrica delle predette
quote eccedente l’ammontare
di 5.000 €. In caso di
importo non eccedente il
predetto ammontare di €
5.000, le quote si
considerano azzerate e non
partecipano alla formazione
del reddito del suddetto
esercizio. In caso di
importo negativo della somma
algebrica lo stesso concorre
integralmente alla
formazione del predetto
reddito.
Perdite fiscali
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta
anteriori a quello da cui
decorre il regime e quelle
generatesi nel corso dello
stesso, possono essere
computate in diminuzione del
reddito nei periodi di
imposta successivi secondo
le regole ordinarie
stabilite dal testo unico
delle imposte sui redditi.
Opzione per il regime normale
I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi
possono optare per
l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi
ordinari.
Validità dell’opzione
L'opzione è valida per almeno un triennio e va comunicata
con la prima dichiarazione
annuale da presentare
successivamente alla scelta
operata. Trascorso il
periodo minimo di permanenza
nel regime normale,
l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo,
fino a quando permane la
concreta applicazione della
scelta operata.
Cessazione del regime minimo
Sono previsti due fattispecie:
a) il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno
successivo a quello in cui
viene meno una delle
condizioni previste per
rientrare in tale regime;
b) il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi
percepiti superano il limite
di 30.000 € di oltre il 50%.
In tal caso sarà dovuta
l’imposta sul valore
aggiunto relativa ai
corrispettivi delle
operazioni imponibili
effettuate nell’intero anno
solare. La cessazione
dall’applicazione del regime
dei contribuenti minimi, a
causa del superamento di
oltre il 50% del limite,
determina l’applicazione del
regime ordinario per i
successivi 3 anni.
Periodi di transizione da un regime all’altro
Nell’ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto
al regime minimo a un
periodo di imposta soggetto
a regime ordinario, al fine
di evitare salti o
duplicazioni di imposizione,
i ricavi, i compensi e le
spese sostenute che hanno
già concorso a formare il
reddito non assumono
rilevanza nella
determinazione del reddito
dei periodi imposta
successivi ancorché di
competenza di tali periodi;
viceversa quelli che,
ancorché di competenza del
periodo soggetto al regime
non hanno concorso a formare
il reddito imponibile del
periodo, assumono rilevanza
nei periodi imposta
successivi.
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Libri contabili
Libro giornale
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni relative
all’esercizio dell’impresa
(art. 2216 c.c.). Le
registrazioni sono per data
di manifestazione e non di
rilevazione.
Libro degli inventari
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio
dell'impresa e
successivamente ogni anno,
entro 3 mesi dal termine per
la presentazione della
dichiarazione. Esso contiene
la descrizione di tutti i
componenti patrimoniali
(attivi e passivi) di
un’impresa, la
classificazione dei
componenti rinvenuti, in
riferimento a una data; la
valutazione degli stessi
componenti.
Libro mastro
Il libro mastro è formato dall’insieme delle schede
contabili accese ai diversi
conti e consente di
riclassificare i valori
delle operazioni rilevate
cronologicamente nel libro
giornale in tali conti. Per
le scritture ausiliarie non
è richiesta nè la
numerazione, nè la
vidimazione iniziale.
Registro dei beni ammortizzabili
Nel registro dei beni ammortizzabili devono risultare, per
ciascun bene o per ciascuna
categoria omogenea di beni:
l'anno di acquisizione, il
costo storico, le
rivalutazioni, le
svalutazioni, il fondo
ammortamento dell'anno
precedente, il coefficiente
di ammortamento adottato, la
quota annuale di
ammortamento le eliminazioni
dal processo produttivo.
Tale registro deve essere
compilato entro il termine
di scadenza della
dichiarazione dei redditi. I
beni immobili e beni mobili
registrati devono essere
registrati individualmente;
gli altri beni strumentali
possono essere registrati
per categorie omogenee per
anno di acquisizione e per
medesimo coefficiente di
ammortamento.
Registri delle società
Il mandato di agenzia può essere conferito non solo a
persone fisiche, ma anche a
società di capitali (Società
a responsabilità limitata,
Società per Azioni, Società
in accomandita per
azioni),le quali devono
tenere, oltre ai registri
precedenti, i seguenti libri
societari, numerati
progressivamente, bollati e
vidimati in ogni pagina:
- il libro dei soci,
nel quale indicare il numero
delle azioni o delle quote,
il cognome e il nome dei
titolari delle azioni
nominative o delle quote, i
trasferimenti e i vincoli a
esse relativi e i versamenti
eseguiti;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di
amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo (se
esiste);
- il libro delle
adunanze e delle
deliberazioni delle
assemblee degli
obbligazionisti (se sono
state emesse obbligazioni).
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